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Diritto di cronaca
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La responsabilità ex art. 57 c.p. del direttore di testate telematiche: tra estensione interpretativa ed analogia in malam partem. Cassazione (V sezione penale): "Il giornale telematico – a differenza dei diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero: forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, Facebook – soggiace alla normativa sulla stampa, perché ontologicamente e funzionalmente è assimilabile alla pubblicazione cartacea e rientra, dunque, nella nozione di “stampa” di cui all’art. 1 della l. 8 febbraio 1948, n. 47, con la conseguente configurabilità della responsabilità ex art. 57 c.p. ai direttori della testata telematica".
di LUCILLA AMERIO/Medialaws (30/04/2019)
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INTERCETTAZIONI.
Con il “ddl Alfano” i cronisti possono
raccontare le indagini per “riassunto”
(oggi è possibile solo nel “contenuto”).
E’ un indubbio passo in avanti.
Restano i 30 giorni di arresto
(più l’ammenda da 1000 a 5mila
euro) per chi pubblica arbitrariamente
atti di un procedimento penale di cui è
vietata per legge la pubblicazione.
Intercettazioni pubblicabili, - come vuole
anche la sentenza 59/1995 della Consulta
per quelle presenti nel fascicolo processuale -,
dopo la conclusioni delle indagini
preliminari: chi sgarra rischia da 6
mesi a 3 anni di reclusione.
Editori senza sanzioni se organizzano
corsi di formazione per i redattori
e una catena di controllo efficace
sulle notizie messe in pagina. Anche
questo è un fatto fortemente positivo.
Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica, devono preoccuparsi di far tutelare la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e liberale.
IN CODA PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE GLI ARTICOLI DEL DDL CHE RIGUARDANO I GIORNALISTI. LE MODIFICHE SONO IN NERO (NELLA VERSIONE APPROVATA DAL SENATO IL 10/6/2010). IN ALLEGATO TUTTO IL TESTO DEL DDL.
E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari: di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice. Sanzioni amministrative (da 25.800 a 310mila euro) per l’impresa multimediale in relazione alla violazione dell’articolo 684 Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). La salvezza (per gli editori) è l’adozione di un modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina o mandati in onda. Questa è una norma che riempie una lacuna: la formazione continua prevista dall’articolo 45 del Cnlg non è stata mai attuata. I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg. Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni acquisite in un procedimento penale. Le rettifiche dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. I giornalisti rischiano la sospensione cautelare dall’esercizio della professione fino a tre mesi
nota tecnica di FRANCO ABRUZZO (11/06/2010)
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