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Dispensa telematica per l’esame di giornalista
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CEDU.STRASBURGO – SENTENZE. La Convenzione e la Corte europea dei diritti dell’uomo ampliano il diritto di cronaca (“dare e ricevere notizie”) e proteggono il segreto professionale dei giornalisti.No alle perquisizioni in redazione! Il giudice nazionale deve tener conto delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo ai fini della decisione, anche in corso di causa, con effetti immediati e assimilabili al giudicato: è quanto stabilito
dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19985 del 30/9/2011. (In coda la raccomandazione R7/2000 sul segreto professionale dei giornalisti approvata dal Consiglio d’Europa). Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani.
di FRANCO ABRUZZO
(dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia) (16/06/2017)
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PREVIDENZA DEI GIORNALISTI. L'Inpgi tra pubblico e privato con la Cassazione che smentisce se stessa ignorando leggi e Consulta in tema di libertà di cumulo. Dopo la sentenza 12671/2016, i giornalisti iscritti all'Inpgi sono cittadini di serie B rispetto ai cittadini comuni iscritti all'Inps, agli avvocati e ai ragionieri che possono cumulare in base all'articolo 72 della legge n. 388/2000, all'articolo 19 della legge n. 113/2008 nonché alla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza 437/2002, ha limitato l’autonomia delle Casse, ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. La Cassazione, appropriandosi dei poteri parlamentari e di quelli della Consulta, nega che l'Inpgi figuri tra gli enti sostitutivi dell'Inps, circostanza affermata dalla legge 1564/1951 e ribadita dalla legge 388/2000. Uno straripamento abnorme del potere interpretativo delle norme". L'articolo 15 del Regolamento dell'Istituto pone alla libertà di cumulo il tetto dei 21.927,03 euro lordi annui.
RICERCA DI FRANCO ABRUZZO* (21/06/2016)
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5 GIUGNO 2015 - 5° CONVEGNO “GIUSTIZIA E INFORMAZIONE” A LIERNA (LECCO) SUL TEMA “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO O DI UN BAVAGLIO?”.
RELAZIONE DI FRANCO ABRUZZO
INDICE:
1.PREMESSA. INTERCETTAZIONI. SERVE UNA LEGGE DI UN SOLO ARTICOLO CHE ABOLISCA I SEGRETI ISTRUTTORI IN VIGORE E CHE VIETI DI PUBBLICARE SOLTANTO QUEGLI ATTI PROCESSUALI SUI QUALI IL GIUDICE ABBIA DECISO DI APPORRE IL VINCOLO TEMPORANEO DI SEGRETEZZA.
2. IL GIORNALISTA (COME L’AVVOCATO) DIVENTI PARTE NEL PROCEDIMENTO PENALE.
3. “PROPOSTE DI MODIFICA IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE E DI INTERCETTAZIONI: RICERCA DI UN GIUSTO EQUILIBRIO, NON DI UN BAVAGLIO. IL DIBATTITO IN PARLAMENTO, CHE DECIDERÀ PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA. VIA IL CARCERE PER I CRONISTI, MA NON BASTA. LA LEGGE NON ACCOGLIE NUMEROSE RICHIESTE, PRIME FRA TUTTE LO STOP ALL’USO INTIMIDATORIO DELLE QUERELE E DELLE CAUSE PER DIFFAMAZIONE E LA PARAMETRAZIONE DELLE MULTE E DEI RISARCIMENTI ALLE CAPACITÀ ECONOMICHE DEL CONDANNATO. EDITORI E CRONISTI SENZA COPERTURA ASSICURATIVA. ANCORA OGGI CHI DELIBERATAMENTE OSTACOLA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA NON INCORRE IN NESSUNA SANZIONE SPECIFICA. IN CODA ESAME ANALITICO DEL DDL DI RIFORMA.
4. INTERCETTAZIONI. I GIORNALISTI: “NO A SANZIONI PENALI. LA STRADA PIÙ CORRETTA DA SEGUIRE - E SEMMAI DA RAFFORZARE - È QUELLA DI UN MAGGIOR RIGORE SUL PIANO DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE E QUINDI DELLA RESPONSABILITÀ”. IL PARADOSSO DI GRATTERI: “SPIARE I CRONISTI”, MA STRASBURGO NON CI STA. NELL’ATTESA DELLA RIFORMA, SOCCORRE LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO VINCOLANTE PER I TRIBUNALI ITALIANI. TRE SENTENZE ILLUMINANTI.
5. LA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI INGLOBATA DAL 1° DICEMBRE 2009, CON L’ARTICOLO 6, NELLA COSTITUZIONE EUROPEA. IL GIUDICE NAZIONALE DEVE TENER CONTO DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO AI FINI DELLA DECISIONE, ANCHE IN CORSO DI CAUSA, CON EFFETTI IMMEDIATI E ASSIMILABILI AL GIUDICATO:COSÌ LA CASSAZIONE. (04/06/2015)
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