Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
  » Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Diritto di cronaca
Stampa

INTERCETTAZIONI.
Con il “ddl Alfano” i cronisti possono
raccontare le indagini per “riassunto”
(oggi è possibile solo nel “contenuto”).
E’ un indubbio passo in avanti.
Restano i 30 giorni di arresto
(più l’ammenda da 1000 a 5mila
euro) per chi pubblica arbitrariamente
atti di un procedimento penale di cui è
vietata per legge la pubblicazione.
Intercettazioni pubblicabili, - come vuole
anche la sentenza 59/1995 della Consulta
per quelle presenti nel fascicolo processuale -,
dopo la conclusioni delle indagini
preliminari: chi sgarra rischia da 6
mesi a 3 anni di reclusione.
Editori senza sanzioni se organizzano
corsi di formazione per i redattori
e una catena di controllo efficace
sulle notizie messe in pagina. Anche
questo è un fatto fortemente positivo.

Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica, devono preoccuparsi di far tutelare la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e liberale.

IN CODA PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE GLI ARTICOLI DEL DDL CHE RIGUARDANO I GIORNALISTI. LE MODIFICHE SONO IN NERO (NELLA VERSIONE APPROVATA DAL SENATO IL 10/6/2010). IN ALLEGATO TUTTO IL TESTO DEL DDL.

E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari: di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice. Sanzioni amministrative (da 25.800 a 310mila euro) per l’impresa multimediale in relazione alla violazione dell’articolo 684 Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). La salvezza (per gli editori) è l’adozione di un modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina o mandati in onda. Questa è una norma che riempie una lacuna: la formazione continua prevista dall’articolo 45 del Cnlg non è stata mai attuata. I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg. Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni acquisite in un procedimento penale. Le rettifiche dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. I giornalisti rischiano la sospensione cautelare dall’esercizio della professione fino a tre mesi

nota tecnica di FRANCO ABRUZZO

Milano, 11  giugno 2010. Il “ddl Alfano”, qualora dovesse diventare legge, consentirà ai cronisti di raccontare le indagini “per riassunto”. In sostanza è ammessa la possibilità di pubblicare per riassunto gli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. Oggi non è possibile o è possibile riferire del contenuto (comma 7 dell’articolo 114 Cpp). Dice il  comma 1 dell’articolo 114 del Cpp: “1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto”. L’art.  684 del Cp punisce la pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale: Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258. Nel ddl  restano i 30 giorni di arresto, ma l’ammenda  sale da 1000 a 5mila euro. Le registrazioni delle intercettazioni sono pubblicabili, - come vuole anche la sentenza 59/1995 della Consulta per quelle presenti nel fascicolo processuale -, solo dopo la conclusioni delle indagini preliminari: chi sgarra rischia da 6 mesi a 3 anni di reclusione.


Il “ddl Alfano” in particolare introduce, nel contesto del Dlgs n. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti (in questo caso “imprese multimediali”) in relazione alla violazione dell’articolo 684 del Cp (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). Si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a 200 quote. L'importo di una quota va  258  a 1.550 euro.  Le aziende potrebbero essere costrette a versare da  un minimo di 25.800 euro fino a un massimo di  310mila euro. Avranno un peso nella determinazione della sanzione le tirature dei giornali. “Non è ammesso il pagamento in misura ridotta” ( articolo 10 del dlgs 231/2001). Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni di un procedimento penale


Il  Dlgs 231/2001disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale”. Se il reato è stato commesso da persone che rivestono funzioni di  direzione dell'ente (come i direttori responsabili considerati dal Cnlg e dalla giurisprudenza dirigenti dell’azienda, ndr)  o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale (è il caso delle redazioni giornalistiche rispetto al resto dell’impresa multimediale), l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione devono rispondere alle seguenti esigenze:


a) individuare le attività nel cui àmbito possono essere commessi reati;


b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire.


Bisogna sottolineare che il dlgs 231/2001 già si applica alle società (e, quindi, alle  aziende multimediali), ma per una serie di reati (soprattutto societari, abusi di mercato)  ben più pesanti di quello previsto e punito dall’articolo 684 del  Cp anche nella nuova versione del ddl “Alfano”. L’estensione della punibilità all’articolo 684 obbligherà le imprese multimediali ad assumere giornalisti professionisti qualificati (da percorsi universitari specifici) e a curare la formazione  dei dipendenti giornalisti  anche attraverso l’applicazione concreta dell’articolo 45 (aggiornamento culturale-professionale) del Cnlg. La salvezza (per le aziende) è l’adozione di un  modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina. Ben venga allora questa norma! I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg.


Questi gli altri passaggi rilevanti del ddl:



  • Le rettifiche dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti.

  • Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati.

  • E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.

  • E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis

  • Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone  esercenti una professione (è il caso dei giornalisti), il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente, ndr), l’organo titolare del potere disciplinare (Consiglio dell’Ordine, ndr), che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.

  • E` altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione.

  • Possibile la pubblicazione nel contenuto delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice.


Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica,  devono preoccuparsi di far tutelare la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono  ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e  liberale.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


 “Ddl Alfano” – Pubblichiamo integralmente gli articoli che riguardano i giornalisti. Le modifiche  sono in nero (nella versione approvata dal Senato il 10/6/2010). In allegato tutto il testo del ddl.


 


Codice di Procedura Penale


Art. 114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini (1)


1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto [c.p.p. 329] o anche solo del loro contenuto.


2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [c.p.p. 424]. Di tali atti  è sempre consentita la pubblicazione per riassunto.


2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.


2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis.


3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero [c.p.p. 433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [c.p.p. 500, 501, 503, comma 3] (2).


4. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo 472 commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato (3) ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia.


5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato (4) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.


6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione (5).


6-bis. E' vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (6).


6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all’ipotesi di cui all’articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, nonché quando, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell’avvenimento non possa essere separata dall’immagine del magistrato.


7. E` in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della


documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. E` altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l’espunzione ai sensi dell’articolo 268, comma 7-bis.


(il vecchio comma 7in vigore dice: “7. E' sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto”).


-----------------------


(1) Rubrica così sostituita dall'art. 14, L. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo precedentemente in vigore così disponeva: «Divieto di pubblicazione di atti».


(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 59 (Gazz. Uff. 1 marzo 1995, n. 9 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole: «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli».


(3) Vedi l'art. 21, D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, recante norme sull'ordinamento degli archivi dello Stato.


(4) Vedi, anche, la L. 24 ottobre 1977, n. 801, sulla disciplina del segreto di Stato.


(5) Comma così modificato dall'art. 10, comma 8, L. 3 maggio 2004, n. 112. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «6. E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione».


(6) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 16 dicembre 1999, n. 479.


 


Articolo 115. Violazione del divieto di pubblicazione.


1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329 comma 3 lettera b) costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.


2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.


(Il vecchio comma 2 diceva: “2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare).


2-bis. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.


2-ter. E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona  sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis.


………………………..        


Codice Penale


377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni (1).


-----------------------


(1) Articolo aggiunto dall'art. 20, L. 1 marzo 2001, n. 63. Vedi, anche, l'art. 25-novies, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, aggiunto dall'art. 4, comma 1, L. 3 agosto 2009, n. 116, e l'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146. L'art. 26 della citata legge n. 63 del 2001 ha così disposto:


«Art. 26.


1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti salvo quanto stabilito nei commi da 2 a 5.


2. Se il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli articoli 64 e 197-bis del codice di procedura penale, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.


3. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale.


4. Quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 35, soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'articolo 526 del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 19 della presente legge.


5. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.».


 


Art. 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale.


Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda con l’ammenda da euro 1.000 a euro 5.000. (in precedenza: da euro 51 a euro 258)


La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall’articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.


Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni  stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.»;


 


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°


Ddl Alfano – Parti qualificanti


27. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:


d) all’articolo 617 è aggiunto, in fine, il seguente comma:


«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale e` punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»;


28. L’articolo 25-novies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  è sostituito dai seguenti:


«Art. 25-decies. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria).1. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 377-bis del codice penale, si applica


all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.


Art. 25-undecies. - (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – 1.  In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 617, quarto comma, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.


2. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote».


29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni,


sono apportate le seguenti modificazioni:


a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente:


«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;


b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le


seguenti: «, senza commento,»;


c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo


scritto che l’ha determinata.»;


d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo


comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite


dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto,


per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;


e) dopo il quinto comma è inserito il seguente:


«Della stessa procedura può avvalersi l’autore  dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche,


ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».


37. Al  Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:


a) all’articolo 139, il comma 5 e` sostituito dai seguenti:


«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli  11 e 137 del presente codice, il Garante puo` vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera c). 5-bis. Nell’esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante puo` anche


prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell’interessato, la pubblicazione o diffusione in una o piu` testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.


5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell’Ordine dei giornalisti, anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonche´, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.


5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis e` effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche


tipografiche e l’eventuale menzione di parti interessate. Per le modalita` e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso le quali e` stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all’articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente


della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;


b) all’articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le


seguenti: «139, comma 5-bis,».


40. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 268, comma 7-bis, 329 e 329-bis del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui agli articoli 129 e 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della


presente legge.


…………………………………


Art. 266 Cpp - Quando sono consentite le intercettazioni


Articolo 10 del ddl Alfano. L’articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). – 1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi


ai seguenti reati:


a) delitti non colposi per i quali e` prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;


b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e` prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’articolo 4;


c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;


d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;


e) delitti di contrabbando;


f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono, atti persecutori;


g) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1 del medesimo codice.


2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi e` fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove e` disposta si stia svolgendo l’attività criminosa. Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l’intercettazione potrebbe consentire l’acquisizione di elementi fondamentali


per l’accertamento del reato per cui si procede o che dall’intercettazione possano emergere indicazioni rilevanti per impedire la commissione di taluno dei reati indicati nel comma 1, e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati dall’articolo 614 del codice penale, il pubblico ministero, con decreto eventualmente reiterabile ricorrendone i presupposti, dispone le


operazioni per non oltre tre giorni, secondo le modalita` indicate nell’articolo 267, comma 3-bis».


 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com