"In tema di diffamazione a mezzo stampa è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del diritto di critica quando, pur risultando il fatto oggetto dell'elaborazione critica obiettivamente falso, il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente il fatto riferito in guisa che l'errore sulla verità dello stesso non sia frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile". Lo ha stabilito la quinta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 3988 del 28 gennaio 2019 (Presidente Rosa Pezzullo, relatore Giuseppe De Marzo) assolvendo con formula piena il giornalista messinese Roberto Gugliotta che era stato, invece, condannato per diffamazione dalla Corte d'appello di Messina.
TESTO IN http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20190128/snpen@s50@a2019@n03988@tS.clean.pdf
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