PREVIDENZA DEI GIORNALISTI. L'Inpgi tra pubblico e privato con la Cassazione che smentisce se stessa ignorando leggi e Consulta in tema di libertà di cumulo. Dopo la sentenza 12671/2016, i giornalisti iscritti all'Inpgi sono cittadini di serie B rispetto ai cittadini comuni iscritti all'Inps, agli avvocati e ai ragionieri che possono cumulare in base all'articolo 72 della legge n. 388/2000, all'articolo 19 della legge n. 113/2008 nonché alla sentenza n. 437/2002 della Corte costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza 437/2002, ha limitato l’autonomia delle Casse, ritenendo prevalente il diritto all’uguaglianza sulle esigenze di bilancio. La Cassazione, appropriandosi dei poteri parlamentari e di quelli della Consulta, nega che l'Inpgi figuri tra gli enti sostitutivi dell'Inps, circostanza affermata dalla legge 1564/1951 e ribadita dalla legge 388/2000. Uno straripamento abnorme del potere interpretativo delle norme". L'articolo 15 del Regolamento dell'Istituto pone alla libertà di cumulo il tetto dei 21.927,03 euro lordi annui.
RICERCA DI FRANCO ABRUZZO*
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Cassazione sentenza n. 12671 del 2016: in http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160621/snciv@sL0@a2016@n12671@tS.clean.pdf
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