Caro presidente Dossena, mi informano che un nostro collega intervenendo sul tema del Consiglio di disciplina ha affermato che, con la delibera del 11/9, l’Ordine di Milano ha “sanato il buco della legge” ovviamente valorizzando la nota circolare del Dicastero della Giustizia (ne parlo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12712). Ti pregherei di far presente che né quel Dicastero né i Consigli amministrativi degli Ordini hanno poteri normativi. Questi poteri, secondo Costituzione, spettano solo al Parlamento. Ti prego di intervenire per evitare un danno alla immagine del nostro ente. Colgo l’occasione per sottolineare che il Dpr 137/2012 ha anche, con l’articolo 11, una norma di chiusura, che serve, per l'appunto, a chiudere un sistema o a dare gli strumenti per evitare le antinomie ed i vuoti normativi. Dice l’articolo 11: “Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai Consigli amministrativi dell’Ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Come dire che tutti i poteri e tutte le funzioni (vigilanza deontologica, indagini preliminari, apertura dei procedimenti, istruttorie e decisioni disciplinari) della vecchia legge professionale 69/1963 sono passati oggi ai Consigli di disciplina. La separazione tra il nostro Consiglio amministrativo e il Consiglio territoriale di disciplina è totale e non ammette invasioni di campo. Grazie, cordiali saluti,
Franco Abruzzo, consigliere OgL
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Cassazione (sezioni unite civili): la circolare della PA esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata.
E' stata diffusa la sentenza della Cassazione Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 con la quale, in modo si ritiene definitivo, è stato espresso il corretto valore di una circolare emanata dalla pubblica amministrazione (nella fattispecie dell'Agenzia delle Entrate): natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione e non vincola addirittura la stessa autorità che l'ha emanata. La Sentenza ribadisce, richiamando le precedenti pronunce sull'argomento, che ogni circolare per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non potendo esserle riconosciuta alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto esse non possono nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, ne essere considerate alla stregua di norme regolamentari vere e proprie. La sentenza si spinge oltre: La circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla (evenienza, questa, che, peraltro, è raro che si verifichi nella pratica), senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo "per violazione della circolare": infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell'amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all'amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.
Cassazione, Sezione Unite n. 23031 del 2 novembre 2007 - Angelo Vitale
in http://www.studiocataldi.it/news_giuridiche_asp/news_giuridica_5027.asp
Leggi anche in http://www.slcv.it/ita/attualita.php?id_news=84 (il valore limitato delle circolari ministeriali)
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(TESTO AGGIORNATO il 15/9/2013).
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha approvato la bozza di regolamento del Consiglio territoriale di disciplina usurpandone i poteri specifici sul punto e si è attribuito un ruolo di vigilanza sulla deontologia che ha perso con il dl 138/2011 e il dpr 137/2012. E osa affermare che ha agito “nel pieno rispetto della legge”! Eppure la libertà di manifestazione del pensiero ha un limite interno insuperabile: il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Nei Consigli territoriali di disciplina prevista dal dpr 137 la presenza di “componenti non iscritti all'albo”, mentre presidente e segretario non possono essere iscritti ad altri Ordini professionali. (In coda il comunicato pubblicato nel sito dell’OgL e la legge professionale dei giornalisti aggiornata con la normativa di riforma del 2011/2012). - di FRANCO ABRUZZO in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12712
Il primo articolo di Franco Abruzzo sull’argomento è IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12678
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