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(TESTO AGGIORNATO il 15/9/2013).
Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha approvato la bozza di regolamento del Consiglio territoriale di disciplina usurpandone i poteri specifici sul punto e si è attribuito un ruolo di vigilanza sulla deontologia che ha perso con il dl 138/2011 e il dpr 137/2012. E osa affermare che ha agito “nel pieno rispetto della legge”! Eppure la libertà di manifestazione del pensiero ha un limite interno insuperabile: il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Nei Consigli territoriali di disciplina prevista dal dpr 137 la presenza di “componenti non iscritti all'albo”, mentre presidente e segretario non possono essere iscritti ad altri Ordini professionali. (In coda il comunicato pubblicato nel sito dell’OgL e la legge professionale dei giornalisti aggiornata con la normativa di riforma del 2011/2012).


di FRANCO ABRUZZO -fabruzzo39@yahoo.it


Milano, 12 settembre 2013. Il Consiglio (amministrativo) dei Giornalisti della Lombardia, attraverso il suo sito (www.odg.mi.it), informa che (nella seduta dell’11 settembre) ha approvato a larghissima  maggioranza (con un solo voto contrario) la bozza di regolamento del Consiglio territoriale di disciplina (Ctd).  Ovviamente non dice che ha usurpato i poteri specifici sul punto del Ctd. Il Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti (approvato il 5 dicembre 2012 dal Consiglio nazionale) all’articolo 1/comma 6 afferma che  “presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni  disciplinari”. Spetta al Ctd dotarsi in via autonoma  dello strumento.  Non solo: il vecchio Consiglio amministrativo  si è attribuito un ruolo di vigilanza sulla deontologia che ha perso con il dl 138/2011 e il  dpr 137/2012. E osa affermare che ha agito “nel pieno rispetto della legge”!  Quale legge? il documento cita il dpr 137/2012, che è normativa secondaria rispetto alla legge madre, appunto il dl 138/2011 (convertito con la legge 148/2011), La legge è quest’ultima, ma viene accantonata e ignorata. Cosa dice? Il comma 5/f dell’articolo 3  del decreto legge (dl)  13 agosto 2011 n. 138 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della legge 14 settembre 2011 n. 148 afferma: “Gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente”. L’articolo 8 del Dpr 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) ripete:  “Presso i  consigli  dell'ordine  o  collegio  territoriali  sono istituiti consigli di disciplina territoriali  cui  sono  affidati  i compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo”.  Il  dl 138 e  il dpr 137 non prevedono in maniera assoluta che sia possibile “conservare ai consigli regionali dell’ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio”. Nel testo del dl 138 e in quello del Dpr 137 non c’è traccia del potere di vigilanza deontologica affidata dalla “legge” al Consiglio amministrativo dell’Ordine. Eppure la libertà di manifestazione del pensiero ha un limite interno insuperabile:  il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Il Consiglio amministrativo è venuto meno a un precetto fondamentale dell’ordinamento professionale.


Nonostante questa premessa, nel regolamento appena varato dal Consiglio amministrativo si legge: 1.) Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti concernenti gli iscritti all’Albo dei giornalisti, nonché sul rispetto delle norme professionali e deontologiche. Il Consiglio regionale riceve ed esamina tutti gli esposti e tutte le segnalazioni, provenienti da terzi soggetti pubblici o privati e concernenti la condotta degli iscritti all’Albo. Nell’esercizio di tali attività, se ritiene che un fatto possa avere rilevanza disciplinare, il Consiglio assume anche dall’interessato le informazioni, nonché la documentazione che ritiene necessarie o opportune, anche attraverso il presidente del Consiglio regionale o uno o più consiglieri a ciò delegati. 2.) Il Consiglio regionale, quando ritiene che un fatto abbia rilevanza disciplinare, delibera di richiedere al Consiglio di disciplina l’apertura di un procedimento disciplinare a carico dell’iscritto. La richiesta di apertura contiene l’indicazione dei fatti oggetto di contestazione e i principi o le norme giuridiche o deontologiche che si ritengono violati.            Alla richiesta di apertura possono essere allegati, se ritenuti rilevanti, le informazioni e i documenti eventualmente raccolti”. Con il trasferimento degli affari deontologici  al nuovo Consiglio di disciplina, il Consiglio amministrativo è stato privato sia del potere di istruire sa di emettere provvedimenti disciplinari interlocutori sia  del potere di vigilare sulla condotta e sul decoro degli iscritti (art, 11, punti d ed f, dell’articolo 11 della legge 69/1963 nonché articolo 2229 del Cc). Questa è la verità sostanziale. Il comma 11 dell’articolo 8 del dpr 137/2012 non a caso afferma: ”Restano ferme le altre disposizioni in materia di provvedimento disciplinare delle professioni regolamentate e i riferimenti ai consigli dell’ordine  o collegio si  intendono  riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Il testo tradotto significa che tutte le norme procedurali disciplinari o di principio  riferiti dalla vecchia legge 69/1963 e dal dpr 115/1965 al Consiglio amministrativo dell’Ordine passano ipso facto al Consiglio territoriale di disciplina compreso il potere di “iniziare d’ufficio il procedimento disciplinare” di cui all’articolo 48, secondo comma, della legge 69/1963) sia quello di “vigilare sulla condotta e sul decoro degli iscritti” (art. 11, punto f, delle legga 69/1963) sia quello ovvio di  “adottare i provvedimenti disciplinari” (art. 11, punto d, della legge 69/1963). Il vecchio Consiglio amministrativo è stato spogliato, quindi, di ogni norma disciplinare! Anche l’avvertimento orale (art. 52 della legge 69/1963) oggi deve essere “inflitto”, “quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare”,  dal presidente del Consiglio territoriale di disciplina “nei casi di abusi o mancanza di lieve entità”. Quest'ultimo travaso di funzioni è sempre collegato all'efficacia innovativa  del comma 11 dell’articolo 8 del dpr 137/2012


I pareri e le circolari dei Ministeri – ha affermato più volte la Cassazione - non possono cambiare le leggi e quello che è scritto nelle leggi.  “Sul piano dei rapporti tra le fonti, le disposizioni del regolamento adottato dal Consiglio amministrativo nazionale di categoria non si pongono in contrasto interpretativo con il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nel senso che, anche ove vi fosse una ipotetica antinomia, quest'ultima fonte normativa è ovviamente prevalente rispetto all'altra” (Così  il capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia Filippo Grisolia nella risposta 5 aprile 2013, prot 2196,  trasmessa all’Ordine dei Giornalisti della Lombardia). Il vetusto Consiglio amministrativo in carica dia una prova di saggezza. L’istituzione ORDINE REGIONALE oggi ha due Consigli: uno amministrativo e uno di disciplina. L’Ordine “è” sempre la deontologia attraverso il nuovo organismo. I nostalgici sanfedisti si rassegnino: il mondo cambia nonostante le loro resistenze di retroguardia.


Nei Consigli territoriali di disciplina  prevista dal dpr 137/2012 la presenza di “componenti  non  iscritti  all'albo”. Bisogna battersi oggi per attuare in maniera completa la riforma  soprattutto nella parte in cui (articolo 8, commi 1 e 4) prevede nei  Consigli territoriali di disciplina  la presenza di componenti  non  iscritti  all'albo.  E una apertura allinserimento di esponenti della società civile nell’organismo giudicante dei giornalisti. Le catene corporative vanno spezzate sia per la nostra professione sia per tutte le altre professioni (giudici compresi).


Consigli territoriali di disciplina: presidente e segretario  non possono essere iscritti ad altri Ordini professionali.  Il presidente e il segretario dei  Consigli territoriali di disciplina non possono essere iscritti ad altri Ordini professionali. Lo prevede l’articolo 1 del Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei Giornalisti approvato l’11 ottobre 2012 dal Consiglio amministrativo nazionale dell’Ordine. Questo “divieto” è collegato a quello previsto nell’articolo 25 della legge 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica: ”Non sono eleggibili alle cariche di cui agli artt. 9 (Consiglio regionale, ndr)  e 19 (Consiglio nazionale, ndr) i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato”.


La norma di chiusura separa nettamente Consiglio amministrativo e Ctd. il Dpr 137/2012 ha anche, con l’articolo 11, una norma di chiusura, che serve, per l'appunto, a chiudere un sistema o a dare gli strumenti per evitare le antinomie ed i vuoti normativi. Dice l’articolo 11: “Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento disciplinare delle professioni  regolamentate,  e  i  riferimenti  ai Consigli amministrativi dell’Ordine o collegio  si  intendono  riferiti,  in  quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Come dire che tutti i poteri e tutte le funzioni (vigilanza deontologica, indagini preliminari, apertura dei procedimenti, istruttorie e  decisioni disciplinari)  della vecchia legge professionale 69/1963 sono passati oggi (e in toto) ai Consigli di disciplina (Ctd). La separazione tra il Consiglio amministrativi e il Consiglio territoriale di disciplina è netta e non ammette invasioni di campo.


Il Consiglio territoriale di disciplina  è il giudice naturale precostituito per legge per i giornalisti, che violano le regole. Le indagini e le istruttorie, con le relative conseguenti pronunce, nel campo deontologico professionale sono una prerogativa esclusiva del Consiglio territoriale di disciplina anche sulla base di questo solenne precetto: “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» (art.  25 Cost.). Il Consiglio territoriale di disciplina  è il giudice naturale precostituito per legge per i giornalisti, che violano le regole. Il principio del giudice naturale, incardinato negli ordinamenti giuridici degli stati di diritto, costituisce un diritto dell'uomo espressamente sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e dall'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo fa parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) ed è operativa nel sistema giuridico dell’Italia e degli altri Stati della Ue .


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Primo Piano. ORDINE GIORNALISTI LOMBARDIA:


Consiglio di disciplina, approvata la bozza di regolamento, nel pieno rispetto della legge


Milano, giovedì, 12 settembre 2013 (www.odg.mi.it). Rispetto, collaborazione e vigilanza sulla deontologia. Sono i tre principi di fondo che hanno ispirato e guidano il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia in relazione al neonato Consiglio di disciplina territoriale istituito – come è ormai noto – dalla Riforma dell’Ordine dei giornalisti introdotta con il Dpr 137 del 7 agosto 2012 .


Con la delibera approvata mercoledì 11 settembre a larghissima maggioranza (un voto contrario), il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha dato  semaforo verde al nuovo regolamento, che di fatto costituisce l’ossatura di base e indica le linee-guida per l’operato del nuovo Consiglio di disciplina territoriale.


Come recita testualmente il comma 1 dell’articolo 8 della Riforma dell’Ordine: “Presso i consigli dell'Ordine o collegi territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo”. Lo scorso 9 luglio la presidente del Tribunale di Milano, Livia Pomodoro, ha nominato i 9 componenti del nostro Consiglio di disciplina territoriale (scelti tra una rosa di 18 nominativi indicati, come prevede la legge, dall’Ordine della Lombardia), Consiglio che si è insediato, con una prima riunione, nei giorni scorsi.


L’Ordine della Lombardia è quindi il primo a dare una interpretazione della legge che per certi versi – lo abbiamo scritto e detto in più sedi – è piuttosto lacunosa. Ma la tesi dell’Ordine lombardo è supportata anche da un parere del Ministero della Giustizia che, su nostra esplicita richiesta, ha precisato: “E’ possibile conservare ai Consigli regionali dell’Ordine le funzioni concernenti l’accertamento di fatti e comportamenti  rilevanti sotto il profilo deontologico non in funzione decisoria, ma con la finalità di denuncia al consiglio territoriale di disciplina, cui è riservato il potere istruttorio e decisorio”.


Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia rispetta dunque pienamente il potere di istruzione e decisione del Consiglio di disciplina (previsto dall’art. 8 del Dpr n. 137/2012) conservando nel contempo quel potere di vigilanza previsto dalla stessa legge, e può (lo dice il Ministero) accertare violazioni deontologiche e segnalarle al Consiglio di disciplina di competenza che in piena autonomia potrà avviare o meno la pratica istruttoria. La possibilità da parte dell’Ordine di accertamento di eventuali violazioni ha una natura garantista nei confronti dei lettori e degli stessi giornalisti iscritti all’Albo, ed è strettamente legata a quanto espresso nell’articolo 7 della stessa Riforma. Quello che - non a caso  -  dà all’Ordine stesso compiti di formazione professionale e aggiornamento sulla deontologia. Il Dpr n. 137/2012, oltre all’istituzione del Consiglio di disciplina, ha ribadito la vigilanza dell’Ordine (organismo eletto dagli iscritti) sulla deontologia. E l’Ordine non può lavarsene le mani. (IN  http://www.odg.mi.it/attivit%C3%A0-e-iniziative-ordine-lombardia/consiglio-di-disciplina-approvata-la-bozza-di-regolamento-n-0)


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L’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA LOMBARDIA NELLA BUFERA.


L’autunno è alle porte e l’autunno si porta via, come le foglie morte, le vecchie competenze deontologiche degli Ordini professionali, che passano in maniera esclusiva e specifica ai Consigli territoriali di disciplina ormai costituiti e pronti ad agire sul terreno concreto. I vetusti Ordini regionali amministrativi non hanno alcuna funzione di vigilanza sugli iscritti. Milano guida la reazione sanfedista, resiste e vuole occuparsi ancora dell'istruzione dei processi deontologici. Otto consiglieri su nove piangono, si strappano capelli e abiti. Non vogliono perdere il potere di "processare" i colleghi. E' una battaglia allucinante di retroguardia. Siamo di fronte a una rivolta eversiva contro le decisioni del Parlamento. I 9 giudici del Consiglio territoriale di disciplina sono, si dice, sul piede di guerra e non intendono rinunciare alle loro prerogative scritte nel dl 138/2011. Da Venezia (nota in coda) viene, invece, una bella lezione di stile e compostezza: il presidente di quell'Ordine amministrativo ha trasmesso subito al locale Consiglio di disciplina le "carte" relative a una bambina i cui dati identificativi sono stati pubblicati da vari organi di stampa locali: rito meneghino o rito veneto allora? I ribelli non hanno compreso che le circolari ministeriali (alle quali si aggrappano) sono nulle quando sono in contrasto con la legge. IN CODA/Consiglio territoriale di disciplina dell'Ordine lombardo: Umberto Gragnani presidente, Claudia Balzarini segretario.


di Franco Abruzzo - in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12678


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FRANCO ABRUZZO - La legge professionale dei giornalisti aggiornatissima con  la normativa di riforma del 2011/2012 (+ il regolamento sulla formazione continua + i chiarimenti ministeriali). – IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12717


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TESTI IN http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=12712


 


 





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