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Stampa

L’Albo è aperto a “tutti”.
L’Ansi parte malissimo:
chiede diritti già
ampiamente riconosciuti
dall’Ordine ai cittadini
stranieri che vogliono
esercitare in Italia la
professione giornalistica.
NOTA di FRANCO ABRUZZO

DEL BOCA: "GIÀ RICONOSCIUTI I GIORNALISTI STRANIERI".

Milano, 10 febbraio 2010. Oggi l’Ansa ha diramato una notizia in base alla quale “i giornalisti stranieri in Italia chiedono di poter essere iscritti all'Ordine dei giornalisti a tutti gli effetti e non all'elenco speciale come avvenuto finora. È questo uno dei primi obiettivi che si prefigge l'Associazione Nazionale Stampa Interculturale (Ansi), promossa dai giornalisti di origine straniera e riconosciuta come gruppo di specializzazione dalla Fnsi”. Si legge ancora nel lancio Ansa:  «Sarà il nostro primo compito - ha spiegato Viorica Nechifor, presidente Ansi oggi al Circolo delal Stampa di Torino- e lo porteremo avanti con ciascun Ordine regionale. Quello del Piemonte - ha aggiunto - si è dichiarato disponibile e al momento sono due gli stranieri la cui domanda di iscrizione è stata accolta, ma ce ne sono altri che hanno mostrato una chiusura totale perché, attenendosi in modo rigido alla legge istitutiva dell'Ordine, i richiedenti non avevano cittadinanza italiana. Noi non lavoriamo in giornali speciali e pertanto non vogliamo essere iscritti in un elenco speciale». La presidente dell'Ansi ha poi osservato che “in Italia è ancora molto difficile entrare a pieno titolo nelle redazioni” (ma lo è anche per i cittadini italiani). La presentazione ufficiale dell'Ansi si terrà a Torino il 19 febbraio alla presenza di Roberto Natale, presidente della Fnsi.


……..


Prima di parlare o di scrivere, bisogna riflettere  e anche documentarsi. Viorica Nechifor,  presidente dell’Ansi (Associazione Nazionale Stampa Interculturale), ha esordito oggi molto male, anzi malissimo, rilasciando affermazioni destituite di fondamento e sbagliate. Bastava fare una ricerca in google.it.E i dubbi si sarebbero sciolti come neve. I cittadini comunitari  godono degli stessi diritti dei cittadini italiani: possono diventare giornalisti ed editori. Gli extracomunitari, purché provvisti del permesso di soggiorno, hanno eguali diritti (garantiti dalla legge Bossi/Fini). Chi è già giornalista nel proprio paese può accedere all’Albo secondo le procedure fissate dal Ministero della Giustizia. Ma gli stranieri soprattutto possono diventare giornalisti in Italia: “Nell'ipotesi che sia il cittadino extra comunitario a risiedere in Italia e a voler conseguire il titolo professionale in Italia, ci si chiede se anche a lui possa applicarsi la normativa italiana, ai fini dell'iscrizione all'albo dei pubblicisti e a quello dei professionisti.  L’art. 37 del d.lgs. 286/1998 chiarisce la questione sancendo che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, l’iscrizione agli Ordini e Collegi professionali. In conclusione, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia si applicano,  analogamente ai cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica, a cominciare dalla legge ordinistica n. 69/1963”.


 I cittadini comunitari possono svolgere l’esame scritto di giornalista anche nella loro lingua. Basta?


Basta leggere i due testi qui sotto per rendersi conto che l’Ordine tutela i diritti di tutti coloro che vivono legalmente nel territorio nazionale ad esercitare la professione di giornalista. Ciò nello spirito dell’articolo 21 della Costituzione che garantisce a “tutti” (cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari) il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (anche in chiave professionale).


 


Testo in  http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=909


Consiglio nazionale dell’Ordine


dei Giornalisti - Circolare n. 1/2005.


Giornalisti stranieri in Italia


e cittadini stranieri


che intendono diventare


giornalisti in Italia.


Oggi è una realtà possibile.


Le procedure stabilite


dal Consiglio nazionale


d’intesa con la Giustizia


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Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=910


La normativa prevista


da una direttiva comunitaria.


Pubblicato in GU il decreto


(firmato da Mastella)


sulle misure compensative


per i giornalisti stranieri,


che vogliono esercitare


la professione in Italia.


Dovranno studiare 11 materie


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DEL BOCA: "GIÀ RICONOSCIUTI  I GIORNALISTI STRANIERI".


Torino, 10 febbraio 2010. «Già oggi, con le leggi vigenti, è possibile riconoscere l'attività giornalistica che un giornalista straniero ha svolto nel suo Paese d'origine»: il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Lorenzo Del Boca interviene sulla richiesta di iscrizione all'Ordine lanciata dall'Ansi, l'associazione che riunisce i giornalisti stranieri. «Per il cittadino straniero è possibile accedere a un esame, simile a quello che sono tenuti a svolgere i cittadini italiani al termine del praticantato, in cui deve dimostrare di aver svolto lavoro giornalistico nel suo Paese, ma anche di conoscere le nostre normative, dalla legge sulla stampa alla Carta di Treviso sui minori, alle varie carte deontologiche. È un esame - aggiunge Del Boca - che si tiene a Roma davanti a una commissione mista giornalisti e magistrati, analoga a quella dell' esame di Stato per il conseguimento del titolo professionale. Superata la prova, il giornalista straniero viene iscritto a Roma e la sua configurazione lo equipara in tutto a qualsiasi altro giornalista italiano». Il riconoscimento di attività giornalistica svolta nel Paese d'origine, è competenza, dunque, dell'Ordine nazionale dei giornalisti. Diversa la situazione se il cittadino straniero inizia in Italia il lavoro giornalistico. Se il Paese d'origine fa parte della comunità europea, l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è vincolata agli stessi requisiti richiesti ai cittadini italiani. Negli altri casi l'iscrizione è vincolata - sottolinea Del Boca - alla cittadinanza italiana, come previsto dalla legge istitutiva dell'Ordine del '63. Articoli (28,36 e 38) che non sono modificati dalla legge di riforma dell'Ordine. (ANSA).


 





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