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Consiglio nazionale dell’Ordine
dei Giornalisti - Circolare n. 1/2005.

Giornalisti stranieri in italia
e cittadini stranieri
che intendono diventare
giornalisti in italia.
Oggi è una realtà possibile.
Le procedure stabilite
dal Consiglio nazionale
d’intesa con la Giustizia


1. CONSIDERAZIONI GENERALI


La professione del giornalista è regolamentata dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dal Regolamento esecutivo Dpr  n. 115/1965.


 L'albo dei giornalisti, istituito presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale, è ripartito in due elenchi, uno dei professionisti e l'altro dei pubblicisti (art. 26 l. 69/1963). All'albo dei giornalisti è annesso l'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l. 69/1963).


 La materia è stata arricchita da importanti disposizioni statali e da direttive comunitarie che hanno esteso sempre più i confini dell'Ordine professionale, derogando al requisito della cittadinanza italiana prima indispensabile ai fini dell'iscrizione all'Albo.


 Per meglio comprendere il combinato disposto di norme, è necessario delineare dei casi pratici e ricostruire successivamente la normativa applicabile.


  2. GIORNALISTI STRANIERI CHE VOGLIONO ESERCITARE LA LORO ATTIVITA' IN ITALIA.


 Innanzitutto si pensi ad un cittadino comunitario o extra‑comunitario che già al suo Paese esercitava la professione di giornalista e che intende lavorare come giornalista in Italia.


 Davanti a sé trova due strade.


 Può chiedere in primo luogo l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti di nazionalità straniera (art. 28 l. 9/1963).


 L'art. 36 della l. 69/1963 sancisce a riguardo che “i giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratichi il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico”. Tale disposizione si applica evidentemente solo ai cittadini di Paesi extracomunitari. Infatti l'art. 9 della l. 428/1990 afferma, al comma II, che “ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee non si applica la condizione di reciprocità richiesta dall'art. 36 l. 69/1963''.


 Tuttavia, a seguito dell'iscrizione nell'elenco speciale, il giornalista straniero non potrà mai diventare direttore o vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, poiché l'art. 46 l. 69/1963, in combinato con la sentenza della Corte costituzionale italiana 10 luglio 1968 n. 98, ne richiede l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti o nell'elenco dei pubblicisti.


 La seconda via per i giornalisti stranieri è quella di avviare le procedure per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero.


 Infatti, in base a direttive CEE (89/48/CEE, 92/51/CEE, 2001/19/CE) come attuate dai d.lgs. 115/1992, 319/1994, 277/2003, il cittadino comunitario che intende ottenere il riconoscimento di un titolo professionale conseguito nell'ambito dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio della professione in Italia, deve presentare domanda di riconoscimento del suo titolo professionale al Ministero della Giustizia. E' possibile, infine, che in sede di riconoscimento del titolo venga richiesto anche il superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento (disciplinate dai decreti legislativi summenzionati).


 Nell'ipotesi che si tratti di un cittadino extra‑comunitario, si richiamano le stesse direttive europee recepite in Italia. con i d.lgs. 115/1992, 319/1994, 277/2003. Infatti, il d.lgs. 286/1998 (testo unico sull’immigrazione) e il DPR 394/1999 attuativo consentono di applicare le direttive europee suddette ai casi di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in ambito extra‑comunitario, prevedendo tuttavia alcune formalità in più.


 Pertanto il cittadino extra‑comunitario, che abbia conseguito il titolo di giornalista nel suo Paese e che voglia esercitare la professione in Italia, può chiedere al Ministero della Giustizia il riconoscimento del titolo già conseguito all'estero. In sede di riconoscimento il Ministero potrà subordinare l'iscrizione all'Albo del richiedente al superamento di una prova attitudinale (e non anche del tirocinio di adattamento) da svolgersi presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.


  3. CITTADINI STRANIERI CHE GIA' LAVORANO IN ITALIA E VOGLIONO DIVENTARE GIORNALISTI IN ITALIA


 Anche in tale ipotesi bisogna distinguere a seconda che si tratti di un cittadino comunitario o extra‑comunitario. L'art. 9 l. 428/1990 equipara, infatti, i cittadini degli Stati membri delle Comunità europee ai cittadini italiani in ordine all'iscrizione nel registro dei praticanti e all'elenco dei pubblicisti, aggiungendosi così alla normativa che aveva accomunato in precedenza i cittadini comunitari e quelli nazionali quanto all'iscrizione all'albo dei professionisti. L'art. 9 l. 52/1996, inoltre, equipara i cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore della stampa, con riferimento in particolare al direttore responsabile e al proprietario di giornali o altri periodici. In questo caso, pertanto, il cittadino comunitario è tenuto a rispettare la legge professionale che detta requisiti e condizioni per l'iscrizione, per lui come per ciascun cittadino italiano, senza discriminazioni.


 E’ il caso di sottolineare che sono equiparati ai cittadini comunitari  anche i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, in attuazione dei Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché del Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle  norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72;   i cittadini della SVIZZERA, a decorrere dal 1 giugno 2002,  in virtù dello specifico accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002,  che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati; i cittadini della REPUBBLICA DI SAN MARINO, sulla base del Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132. Nel caso in cui il candidato sia in possesso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). 


Nell'ipotesi che sia il cittadino extra‑comunitario a risiedere in Italia e a voler conseguire il titolo professionale in Italia, ci si chiede se anche a lui possa applicarsi la normativa italiana, ai fini dell'iscrizione all'albo dei pubblicisti e a quello dei professionisti.  L’art. 37 del d.lgs. 286/1998 chiarisce la questione sancendo che agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all’esercizio delle professioni, è consentita, in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza italiana, l’iscrizione agli Ordini e Collegi professionali. In conclusione, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia si applicano,  analogamente ai cittadini comunitari, le disposizioni di legge italiane concernenti la professione giornalistica, a cominciare dalla legge ordinistica n. 69/1963.


  Quanto detto trova conferma anche in un parere rilasciato a questo Consiglio dal Ministero della giustizia, prot. 3/5670 del 13 maggio 2005.





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