15.3.2019 - Dal verbale della seduta di ieri della Commissione Lavoro della Camera con gli emendamenti presentati dalle due Relatrici al decreto legge su pensioni quota 100 (A.C. 1637) si evince che quasi certamente sarà approvato l'emendamento suggerito due giorni fa con una sua lettera dal Ragioniere Generale dello Stato Daniele Franco all'art. 25 bis (Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni) già approvato dal Senato in sede di conversione del decreto legge secondo cui: "All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti”, ma aggiungendo alla fine: "e comunque non oltre il 31 luglio 2019". Le Relatrici hanno infatti proposto di inserire proprio questo inciso finale ne loro emendamento 25-bis.100 (vedere a pag. 58 del verbale della seduta del 14 marzo, scaricabile cliccando su http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2019/03/14/leg.18.bol0157.data20190314.pdf) .
Per ora non vi sono invece novità sull'emendamento 25-bis1 presentato dal deputato Massimiliano Capitanio (Lega) e pubblicato nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 11 marzo 2019 che prevede di integrare così testualmente: "I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni". Su tale emendamento é stato, però, già preannunciato il parere contrario per incostituzionalità ex articoli 3 e 97 della Carta repubblicana sia da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica sia da parte del MEF che ha anche aggiunto i negativi effetti finanziari (vedere lettera del 12 marzo 2019 del Ragioniere Generale dello Stato Daniele Franco riportata alle pagg. 82-83 e 84 del resoconto della Commissione Bilancio della Camera del 13 marzo 2019, cliccare su http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2019/03/13/leg.18.bol0156.data20190313.pdf
Questi pareri sembrano tuttavia non tener debitamente conto che é, invece, necessaria una norma per fare chiarezza e assicurare certezze alle amministrazioni e ai giornalisti che vi lavorano e con versamento dei contributi previdenziali all'INPGI, anziché all'INPS. Infatti la figura del giornalista della Pubblica Amministrazione è prevista dalla legge 150 del 2000, che ne ha stabilito i compiti e riconosciuta la specificità, da definirsi tramite uno speciale profilo professionale da concordare tra Aran e FNSI. Tale accordo non è però mai stato siglato a causa di chiusure sindacali protrattesi negli anni, che non riconoscevano il ruolo di FNSI nonostante una sentenza del Tribunale di Roma (sentenza n.951 del 26.10.2005).
In precedenza le Regioni, grazie alla loro autonomia, avevano approvato leggi (tuttora in vigore) per dotarsi di uffici stampa con giornalisti a contratto giornalistico. Da quel momento la presenza del lavoro giornalistico negli enti regionali ha consentito di rispondere ai fini statutari di assicurare informazione e trasparenza, esaltando la particolarità del mestiere giornalistico rispetto al lavoro impiegatizio. Ciò è valso soprattutto per quanto riguarda gli aspetti deontologici (obbligo di correttezza e completezza dell’informazione al cittadino) e di organizzazione del lavoro (flessibilità d’orario). Si è così configurato un sistema che comprende la legge 150 (che ha distinto il compito dell’informazione da quello della comunicazione) e le leggi regionali: un quadro messo in discussione dal nuovo contratto PA 2016-18 (firmato il 21.02.18 dal ministro Madia e sindacati PA) che prevede di inserire i giornalisti della PA nella categoria D, di fatto dequalificando il lavoro giornalistico nell’ente pubblico. Ma il contratto PA, come detto, almeno per quanto riguarda i giornalisti, non può essere approvato prescindendo dalla individuazione del profilo professionale in seguito a sottoscrizione da parte sia di Aran che di FNSI. E’ il motivo che ha spinto la FNSI a presentare un ricorso contro l’articolo 19 (18 bis) del contratto PA, scritto senza il suo coinvolgimento: la sentenza, calendarizzata per il novembre 2018, è stata di fatto rinviata “in attesa che parta il confronto Aran-Fnsi e per verificarne lo sviluppo”.
Da notare che una dichiarazione congiunta a margine del contratto, sottoscritta il 21 maggio 2018 da sindacati, Aran e da FNSI, ribadisce che prima di applicare l’articolo 19 occorre -così come stabilito dalla legge 150- definire il profilo professionale dei giornalisti PA. L’affrettato inserimento della funzione di giornalista PA nel contratto PA ha così determinato una situazione confusa, all’interno della quale si nota anche un’azione di dirigenti del personale propensi ad applicare da subito l’articolo 19 (18 bis) o in procinto di trasformare i contratti esistenti dei giornalisti degli uffici stampa delle Regioni in contratti ex art. 19 (18 bis).
Per consentire basi normative certe sia alle amministrazioni che a chi vi lavora occorre perciò un’iniziativa che porti ordine e chiarezza, soprattutto se non si vuole aprire la strada a possibili ricorsi e contenziosi. Se quindi la prospettiva è quella di un contratto per giornalisti PA sulla base di un confronto Aran-FNSI, occorre stabilire che nell'odierna fase transitoria venga confermata l’ammissibilità dei contratti in essere fino a loro esaurimento, considerato che tale misura riguarda circa 120 giornalisti e non inciderebbe su un incremento di spesa.
Il ruolo ad esaurimento per chi ha il contratto giornalistico permetterebbe di “chiudere” con la situazione legata a un quadro normativo vecchio e di impostare la nuova fase con uffici stampa basati su regole nuove. Soprattutto si eviterebbe di creare un piccolo esercito di nuovi esodati, propensi ad avviare contenziosi nei confronti delle rispettive amministrazioni. In questo caso, sì, l’aggravio alle casse erariali (con conseguente possibile intervento delle Procure regionali della Corte dei Conti territorialmente competenti) ci sarebbe, eccome! In sintesi, i pareri circolanti in questi giorni della Ragioneria dello Stato o di altri soggetti trascurano di affrontare soprattutto due questioni e dimenticano molti aspetti anche di natura previdenziale:
1) Vi è una legge (la 150 del 2000) che prevede una contrattazione Aran-Fnsi e quindi finchè non si verifica questo passaggio, il contratto dei giornalisti PA non è definito al mille per mille;
2) Non vi è alcuna disparità di trattamento, né aggravio di spesa: da decenni operano leggi regionali applicate nel merito che hanno determinato contratti che non è possibile portare a condizioni peggiori, pena l’intervento del giudice del lavoro;
3) Come spesso accade in Italia, si varano leggi senza preoccuparsi della situazione esistente e della sua gestione basata su equità e buon senso. Nascono così irrimediabilmente problemi che si trascinano nel tempo, gravando sulle spalle di chi lavora e delle stesse amministrazioni.
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12.3.2019 - "DECRETONE". La Commissione Lavoro della Camera ha dichiarato 'ammissibile' - senza, però, ancora entrare nel merito - l'emendamento "SALVA INPGI" presentato da sette deputati della Lega, primo firmatario l'on.le Massimiliano Capitanio, che, una volta approvato, trasferisce dall'Inps alla Fondazione dei giornalisti coloro che svolgono -e sono migliaia - la professione di comunicatore nel campo sia pubblico sia privato. Oltre che su questo fondamentale emendamento la Camera dovrà ora pronunciarsi su un altro emendamento dell'on.le Capitanio, il 25-bis. 1, che prevede che: " I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle Regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell’entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni". L'Assemblea di Montecitorio dovrà poi votare nel merito altre importanti modifiche in materia previdenziale (come il salario minimo orario, l'equo compenso per i lavoratori autonomi, norme per favorire l’ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro etc). Gli iscritti agli Albi non possono essere assicurati dall'Inps. Esclusa fino al giugno 2021 l’efficacia delle disposizioni che prevedono il commissariamento dell'Inpgi. Tagliati i compensi dei vertici degli Istituti previdenziali. - DI PIERLUIGI FRANZ - TESTO IN https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=26105