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Deontologia e privacy
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Cassazione penale:
i nomi presenti nelle
sentenze sono da
oscurare soltanto
quando le sentenze
sono pubblicate nelle
riviste giuridiche
(anche telematiche).
Il “Testo unico della privacy” 196/2003 dà piena libertà ai giornalisti di pubblicare le sentenze con i nomi degli imputati, ma nel rispetto delle regole deontologiche della professione: è proibito diffondere i nomi dei minori, delle persone che hanno subito violenza sessuale o che abbiano contratto l’aids, delle parti nei procedimenti in materia di “delicati” rapporti di famiglia o di stato delle persone. “Il rilascio di copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è, già, un'attività di diffusione della decisione, e non soggiace, perciò, alla disciplina di cautela prevista dall'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’art. 52 del dlgs 196/2003 “interviene soltanto a disciplinare il momento della diffusione della sentenza o del provvedinento giurisdizionale per finalità di informatica giuridica”.
LA NOTIZIA. Con la sentenza 4239/2009, la quinta sezione penale della Cassazione, ha ribadito la liceità della pubblicazione di una sentenza (della Corte dei Conti) in una rivista telematica nel rispetto dell’articolo 52 del Dlgs 296/2003 sulla privacy.
NOTA DI FRANCO ABRUZZO (09-02-2009)
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Messaggio di Benedetto XVI
per la 42° Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali
La critica del Papa ai media:
"Bisogna evitare che diventino
megafoni del materialismo
economico e del relativismo
etico. C’è il rischio che
vengano usati per fini
ideologici e per la
collocazione di prodotti
di consumo mediante
una pubblicità ossessiva”.
“I media, nel loro insieme, non sono soltanto mezzi per la diffusione delle idee, ma possono e devono essere anche strumenti al servizio di un mondo più giusto e solidale. Non manca, purtroppo, il rischio che essi si trasformino invece in sistemi volti a sottomettere l’uomo a logiche dettate dagli interessi dominanti del momento. E’ il caso di una comunicazione usata per fini ideologici o per la collocazione di prodotti di consumo mediante una pubblicità ossessiva. Con il pretesto di rappresentare la realtà, di fatto si tende a legittimare e ad imporre modelli distorti di vita personale, familiare o sociale. Inoltre, per favorire gli ascolti, la cosiddetta audience, a volte non si esita a ricorrere alla trasgressione, alla volgarità e alla violenza. Vi è infine la possibilità che, attraverso i media, vengano proposti e sostenuti modelli di sviluppo che aumentano anziché ridurre il divario tecnologico tra i paesi ricchi e quelli poveri”.
"Oggi, in modo sempre più marcato, la comunicazione sembra avere talora la pretesa non solo di rappresentare la realtà, ma di determinarla grazie al potere e alla forza di suggestione che possiede. Si costata, ad esempio, che su talune vicende i media non sono utilizzati per un corretto ruolo di informazione, ma per "creare" gli eventi stessi. Questo pericoloso mutamento della loro funzione è avvertito con preoccupazione da molti Pastori". (25-01-2008)
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Lettera (n. 47/06/SG di Prot - Roma, 17 gennaio 2006) del primo presidente della Corte suprema Cassazione ai presidenti titolari delle Sezioni civili e penali, al direttore dell’Ufficio del Massimario e al direttore del Ced sulla “Tutela della privacy ed oscuramento dei dati identificativi delle sentenze”.
Privacy: sentenze della Cassazione
nella disponibilità dei giornalisti,
ma è proibito pubblicare i nomi
dei minori e delle persone violentate,
delle parti nei procedimenti
in materia di “delicati” rapporti
di famiglia o di stato delle persone.
Anonimato per gli imputati limitato
alle riviste di informatica giuridica.
“La possibilità di rendere in forma anonima i dati personali contenuti in una sentenza si ha quindi soltanto al momento della sua riproduzione in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica”.
“Non sembra pertanto possibile redigere il testo del provvedimento con le iniziali anziché con le complete generalità”.
Rilanciata la relazione 5 luglio 2005 dell’Ufficio del Massimario della Corte suprema: “Il Codice della privacy prevede uno statuto particolare per l’attività giornalistica, che rifugge dalla previsione di regole rigide e minuziose e che affida in prima battuta il bilanciamento tra i diritti e le libertà allo stesso giornalista il quale, in base ad una propria valutazione (che può essere sindacata), acquisisce, seleziona e pubblica i dati utili ad informare la collettività su fatti di rilevanza generale e d’interesse pubblico, esprimendosi nella cornice della normativa vigente e nel rispetto del proprio codice di deontologia”. (17-01-2006)
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