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Ordine giornalisti
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Milano. Ballottaggio 30/31 maggio.
Giovanni Negri non fa votare
Franco Abruzzo (eletto consigliere,
ma senza esercito) e riconsegna
l’Ordine a Letizia Gonzales
nonché 29 consiglieri nazionali
alla formazione sinistra/destra.
Gianni De Felice è il 30° consigliere
nazionale lombardo. Franco Abruzzo:
“Il voto dice che oggi sono io
il leader di Stampa democratica”.
C’è un solo sconfitto, Giovanni Negri,
mentre Abruzzo è la vera sorpresa delle elezioni.
La vicenda nasconde patti scellerati che riguardano gli assetti futuri del sindacato che in ottobre va al voto? Si sussurra di un accordo a livello di “cupola” romana, che assegnerebbe l’Ordine lombardo alla sinistra alleata del Movimento di destra dei Gallizzi, mentre il sindacato resterebbe a Stampa democratica (a sua volta alleata della sinistra nei vertici di Fnsi, Inpgi e Casagit). E’ così? Marco Volpati e Daniela Stigliano non sono stati eletti (riportando rispettivamente 194 e 191 voti) e sono lontani da Gianni De Felice, l’altro leader della LCI che ha raccolto 443 voti. La sconfitta di Volpati e Stigliano è clamorosa. Franco Abruzzo è il vincitore morale delle votazioni. Solo contro tutti con una squadra formata in tre giorni (tra il 27 e il 30 aprile). Questo è anche un dato politico di prima grandezza: il presidente emerito dell’Ordine di Milano trova consenso tra tanta gente (ex praticanti d’ufficio, ex allievi dell’Ifg, pensionati, redattori in servizio). Abruzzo ha annunciato che scenderà in campo nelle votazioni del sindacato previste nell’ottobre prossimo. E’ un segnale che la battaglia è appena agli inizi. Se ne vedranno delle belle. Parola di calabrese-calvinista determinatissimo. In Quarto potere frattanto è avviata la riflessione: “Non abbiamo capito che Abruzzo non era un problema interno di Stampa Democratica, ma che è un soggetto politico autonomo dalla forte personalità e dal sicuro carisma. Dovevamo allearci con lui e non con Negri”. IN CODA TUTTI I RISULTATI.
di Francesco M. De Bonis (01-06-2010)
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Sindacato distratto pensa solo alle
elezioni dell’Ordine: fermiamolo!
Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua dei giornalisti
italiani: i soldi ci sono (all’incirca
2,4 mln di euro all'anno) ma Fnsi e Fieg
li hanno dirottati in silenzio all’Inpgi.
Così l’aggiornamento dei giornalisti
resta una parola vuota. Perché?
Rispondano Nuova Informazione,
Stampa Democratica e Quarto
potere, che pensano di occupare
l’Ordine e dimenticano, alleati degli
editori nell’Inpgi, i problemi
reali e vivi dei giornalisti senza lavoro
Tutte le aziende versano ogni mese all’Inps per ogni singolo dipendente un contributo dello 0,30 per cento destinato obbligatoriamente alla formazione. Quando l’azienda si iscrive a un fondo, i contributi che ha versato all’Inps passano direttamente al fondo”. Le aziende editrici versano lo 0,30 all’Inpgi dal 1978. Lo 0,30, per effetto della legge 388/2000, è stato dirottato dal 2001 alla formazione, ma il Fondo può funzionare solo se c’è un accordo tra Fnsi e Fieg, mentre al Ministero del Lavoro spetta la nomina dei sindaci. Un sindacato così distratto va fermato e cambiato negli uomini. L’occasione è vicina: le elezioni sono programmate per l’ottobre 2010. Poi ci sarà il Congresso. Non sprechiamo questa occasione.
di FRANCO ABRUZZO (14-05-2010)
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Le elezioni di maggio 2010.
Manifesto di Franco Abruzzo
in 13 punti dedicato a chi
si accinge a guidare i Consigli
dell’Ordine dei Giornalisti:
valori e obiettivi per
realizzare il “buon governo”
della nostra professione.
I 7 punti dei giovani giornalisti.
Centralità della deontologia – Giornalisti solo per via universitaria – Conferma del praticantato d’ufficio soprattutto per i pubblicisti che vivono di giornalismo - “Banchieri, giù le mani dai giornali” - “La pubblicità stia al suo posto e non sostituisca l’informazione” -“Si pubblica tutto ciò che non è temporaneamente vietato dal Gip, salvaguardando la dignità della persona e la verità sostanziale dei fatti” - Dobbiamo tornare a fare inchieste, che facciano male a qualcuno - Garantire ai redattori addetti al desk, come prevede il Cnlg, il diritto alla firma almeno settimanalmente - Tabella di compensi relativi agli articoli, ai servizi giornalistici e fotogiornalistici depositata presso le Camere di commercio e che valga come uso o consuetudine - Attuazione dell’articolo 45 (“Aggiornamento culturale e professionale”) del Cnlg con il gettito assicurato dall’articolo 116 della legge 388/2000 oggi incamerato dall’Inpgi in mancanza di un’intesa Fnsi/Fieg: è una priorità la costituzione del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti” - Creazione della figura del “MEDIATORE” all’interno dei Consigli dell’Ordine prevista dal dlgs 28/2010 per risolvere in via “amichevole” le vertenze civili (status professionale, deontologia, tariffe, lavoro autonomo, diffamazione a mezzo stampa, abusivismo, rettifiche e periodici tecnici) - Ritorno all’Inpgi pubblico? (28-04-2010)
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CASSAZIONE civile:
i pubblicisti non possono
esercitare l’attività
di redattore, perché
non sono iscritti nell’Albo
aperto unicamente
a chi ha superato l’esame
di Stato, e non possono
essere “reintegrati”.
Si è in breve redattore
ordinario soltanto se
giornalista professionista.
Dal 2002 sentenze coerenti
della Suprema Corte, che
ha disapplicato sostanzialmente
l’articolo 36 del Cnlg.
Fnsi e Fieg ne
devono prendere atto.
“La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che per l'esercizio del lavoro giornalistico di redattore ordinario, cioè del giornalista professionista stabilmente inserito nell'ambito di una organizzazione editoriale o radiotelevisiva, con attività caratterizzata da autonomia della prestazione, non limitata alla mera trasmissione di notizie, ma estesa alla elaborazione, analisi e valutazione delle stesse, è necessaria l'iscrizione nell'albo dei giornalisti professionisti, e che non è idonea ad integrare detto requisito la iscrizione nel diverso albo dei giornalisti pubblicisti”.
Ricerca di FRANCO ABRUZZO (21-08-2009)
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Parere 448/01 della II sezione del Consiglio di Stato:
“La prova di idoneità è l’esame di Stato
richiesto dalla Costituzione. Non
sussistono motivi ostativi alla riforma
dell’ordinamento professionale dei giornalisti”.
“Non è dubitabile che l’attività giornalistica costituisca "esercizio professionale" come previsto dall’art. 33, comma 5, Cost. Essa, infatti, anche se svolta nella forma di lavoro dipendente, rientra nella previsione delle "professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi", di cui all’art. 2229 cod. civ. Tale professione è infatti subordinata all’iscrizione nell’albo dei giornalisti istituito, come detto, dalla legge n. 69/1963.
Condizione per l’iscrizione in tale albo è il superamento di una "prova di idoneità professionale" caratterizzata da quei requisiti di serietà e oggettività, di cui è riferimento nelle pronunce della Corte sopra ricordate; art.32 L. n. 69 ed art. 44 del regolamento attuativo emanato con DPR 4 febbraio 1965, n. 115.
L’istituzione dell’Ordine e del relativo albo per l’esercizio della professione giornalistica è, poi, correlata al valore costituzionale del diritto all’informazione libera, di cui all’art. 21, comma 2, Cost. e trova dunque una specifica e rafforzata ragione nell’interesse generale di "salvaguardare la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica degli iscritti" [C. Cost., n. 38/1997, cit; 8 febbraio 1991, n. 71].
La natura professionale dell’attività giornalistica trova, d’altronde, conforto dal combinato dispositivo dall’art. 1, comma 3 e dell’art. 2, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 115 (Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni) e nel decreto MURST del 28 novembre 2000.
La prima fonte ha fissato il principio per cui l’esercizio delle professioni presuppone il superamento di un ciclo di studi postsecondari di una durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una università o in un istituto di istruzione superiore o in altro istituto dello stesso livello di formazione”. (07-05-2002)
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NUOVE DISPOSIZIONI SU PART-TIME
E INCOMPATIBILITÀ PER GLI STATALI
Presidenza del Consiglio del ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica.
Circolare ministeriale n. 3/97 del 19 febbraio 1997.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56/65,
tempo parziale e disciplina delle incompatibilità.
(Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1997)
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Sono escluse dalle sanzioni, e quindi anche dalla necessità della preventiva autorizzazione, le attività rese a titolo gratuito esclusivamente presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio- assistenziale senza scopo di lucro. Le attività gratuite che siano espressione di diritti della personalità costituzionalmente garantiti, quali la libertà di associazione e la manifestazione del pensiero (per esempio, partecipazione ad associazioni, comitati scientifici, pubblicistica, relazioni per convegni, collaborazioni giornalistiche, ecc.) sono da ritenersi senz'altro esercitabili. Si tratta di attività che sono comunque consentite purché non interferiscano con le esigenze del servizio e che, se a titolo oneroso, sono assoggettate ad autorizzazione. Per altre attività svolte a titolo gratuito occorrerà valutare caso per caso la loro compatibilità con il rapporto di lavoro in essere per cui resta fermo l'obbligo di chiedere ugualmente la prescritta autorizzazione.
-------------------------------------------------------------------------------- (19-02-1997)
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