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FNSI-Giornalismo dipendente
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Manifesto in 31 punti.
E’ nato il MIL (Movimento
“Informazione e Libertà”).
Il 10 giugno si è svolta la riunione fondativa al Circolo della stampa di Milano degli amici e dei simpatizzanti della nuova formazione sindacale e professionale. L'annuncio di Franco ABRUZZO e di Gianni DE FELICE.
Centralità della deontologia – Giornalisti solo per via universitaria – Conferma del praticantato d’ufficio soprattutto per i pubblicisti che vivono di giornalismo - “Banchieri, giù le mani dai giornali” - “La pubblicità stia al suo posto e non sostituisca l’informazione” -“Si pubblica tutto ciò che non è temporaneamente vietato dal Gip, salvaguardando la dignità della persona e la verità sostanziale dei fatti” - Dobbiamo tornare a fare inchieste, che facciano male a qualcuno - Garantire ai redattori addetti al desk, come prevede il Cnlg, il diritto alla firma almeno settimanalmente - Tabella di compensi relativi agli articoli, ai servizi giornalistici e fotogiornalistici depositata presso le Camere di commercio e che valga come uso o consuetudine - Attuazione dell’articolo 45 (“Aggiornamento culturale e professionale”) del Cnlg con il gettito assicurato dall’articolo 116 della legge 388/2000 oggi incamerato dall’Inpgi in mancanza di un’intesa Fnsi/Fieg: è una priorità la costituzione del “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti” - Creazione della figura del “MEDIATORE” all’interno dei Consigli dell’Ordine prevista dal dlgs 28/2010 per risolvere in via “amichevole” le vertenze civili (status professionale, deontologia, tariffe, lavoro autonomo, diffamazione a mezzo stampa, abusivismo, rettifiche e periodici tecnici) - Ritorno all’Inpgi pubblico?
di FRANCO ABRUZZO
presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia dal 15/5/1989 al 7/6/2007 (10-06-2010)
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EDITORIA.
Lo stato di crisi (articoli 35
e 37 della legge 416/1981).
Il ministro del Lavoro
Maurizio Sacconi
spiega con decreto
le procedure semplificate
per la concessione della
Cigs (Cassa integrazione
speciale) anticamera
dei prepensionamenti.
Parificate alle grandi aziende
quelle con meno di 15 dipendenti.
Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio.
"La situazione di crisi può essere valutata anche in base al calo delle vendite o alla contrazione degli investimenti pubblicitari o alla diminuzione dell'attività produttiva. Ll'avvenuta contrazione degli indicatori può essere valutata anche per gli effetti che si verificheranno per l'impresa nel periodo immediatamente successivo all'istanza. Deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento con l'indicazione delle iniziative intraprese o da intraprendere idonee al superamento della crisi. Deve essere predisposto un piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale. Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria è riferita ad un periodo massimo di dodici mesi. E’ previsto un prolungamento di sei mesi e poi di altri sei mesi subordinato all’esito degli accertamenti svolti dal Servizio ispettivo delle competenti Direzioni provinciali del lavoro sulla regolare attuazione del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il programma deve essere indirizzato ad interventi specifici, che prevedano investimenti coerenti con lo stato di crisi anche prospettica in cui versa l'azienda e idonei agli interventi che si intendono realizzare, anche con riferimento, per le aziende editoriali, agli interventi volti a favorire la riorganizzazione dell'assetto redazionale; deve individuarsi il rapporto tra le sospensioni e gli interventi programmati, specie per le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione; deve essere esplicitato il piano delle sospensioni e della gestione delle eventuali eccedenze; possono essere indicati, altresì, adeguati interventi di formazione volta a favorire la realizzazione del programma presentato; devono essere indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti".
SEGUE IL TESTO DEL DECRETO. (18-12-2009)
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Numero 38 (aprile 2008) del
“Giornale di Socrate al Caffè”
GIORNALISTI AL BIVIO.
Lo scontro con gli Editori
per il contratto di lavoro
le “caste”, il mega-establishment
e le incognite della flessibilità.
Oggi chi è il giornalista?
Un’appendice del computer.
Questa è la realtà dei grandi giornali nazionali, a sentire ciò che si racconta. Non dei piccoli quotidiani di provincia, però, che hanno mantenuto un certo spirito del giornalismo originario, anche se stanno cambiando pelle. Il lettore, dicono i sociologi, è di due tipi fondamentali: quello che “non legge” e quello che “legge”. Il lettore del secondo tipo, che in Italia, secondo statistiche conta su 2-3 milioni di persone, vorrà sempre di più giornali specializzati negli esteri, nella politica nazionale e internazionale, nella società, nel costume, nel clima, nello spettacolo. (29-04-2008)
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VERTENZA FNSI/FIEG -
La legge 741/1959 afferma che ai
trattamenti economici e normativi
si può derogare con accordi
“soltanto a favore dei lavoratori”.
Il contratto firmato nel 2001
rimane valido soltanto
per i minimi di stipendio
protetti dalla Costituzione.
Le clausole normative oggi
teoricamente in vigore
sono quelle del Cnlg 1959/60
(che ha acquisito forza di legge
erga omnes con il Dpr 153/1961),
anche se di fatto gli editori
applicano (per quanto tempo
ancora?) la normativa del 2001.
Sotto il profilo dell’art. 7 della legge 741/1959, la contropiattaforma presentata nel 2005 dagli editori è illecita, illegittima, illegale e immorale, perché tradisce il principio secondo il quale ai “trattamenti normativi ed economici si può derogare, sia con accordi o contratti collettivi che con contratti individuali, soltanto a favore dei lavoratori”. La Fieg deve ritirare il suo documento, nonostante il precedente del 2000/2001. La contropiattaforma accredita o vuole accreditare l’idea che la Fnsi sia una controparte alla quale la Fieg possa chiedere la restituzione di istituti contrattuali (con i relativi quattrini) costruiti dai giornalisti dal 1877 ad oggi. L’attacco degli editori non è solo al Contratto ma è anche e soprattutto ai giornalisti come lavoratori intellettuali organizzati con l’Ordine professionale.
(IN ALLEGATO, in cima e in fondo alla pagina, IL TESTO DEL CNLG FNSI/FIEG DEL 1959)
(03-01-2006)
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FORMAZIONE DEI GIORNALISTI
E’ ancora al palo il “Fondo nazionale paritetico interprofessionale per la formazione continua dei giornalisti”. Il ministro del Lavoro Maroni: "L'iniziativa spetta a Fnsi e Fieg, a me compete soltanto la nomina dei sindaci del Fondo". La contribuzione integrativa per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, a carico delle aziende, era stata stabilita dal 1975 nella misura dell'1,30%. Successivamente con legge del 21 dicembre 1978 n. 845 è stata incrementata di un ulteriore 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo. L’articolo 118 della legge 388/2000 destina dal gennaio 2001 quello 0,30 alla formazione a patto che nascano i Fondi per volontà dei datori di lavoro e dei lavoratori (nel nostro caso rappresentati dalla Fieg e dalla Fnsi).
Risposta di Franco Abruzzo
all’avvocato Arsenio Tortora
(direttore generale dell’Inpgi):
"La verità è che la Fnsi e la Fieg
non vogliono il Fondo per la
Formazione e così l’Inpgi
può incamerare ogni anno
legalmente 2,4 milioni di euro.
Esiste un accordo inconfessabile
e tacito sulla pelle dei giornalisti?”
L’impressione è che ci sia in verità un gioco delle parti e un accordo tacito tra Fnsi, Fieg e Inpgi. Le due Federazioni (giornalisti ed editori) non danno vita al Fondo per la Formazione e così i quattrini restano nelle casse dell’Inpgi come stabilisce il quinto comma dell’articolo 118 della legge 388/2000: “5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS (leggi Inpgi, ndr) il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge”. Tortora ha fatto da coperchio, con la sua replica povera di contenuti e senza una prospettiva strategica (la formazione è strategica per i lavoratori), a una decisione inconfessabile: Inpgi, Fieg e Fnsi non vogliono il Fondo, perché i quattrini sono utili alle casse dell’Inpgi stesso. E’ così? Qualcuno lo dica davanti ai giornalisti italiani vittime di una congiura non tanto ipotetica. (02-12-2005)
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Legge 14 luglio 1959 n. 741 (1).
Norme transitorie per garantire
minimi di trattamento economico
e normativo ai lavoratori (2) (1/circ).
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 settembre 1959, n. 225.
(2) La Corte cost., con sentenza 11-19 dicembre 1962, n. 327, edizione speciale, ha, fra l'altro, così deciso: «Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, recante «norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori» in riferimento agli articoli 39, 71, 76 e 77 della Costituzione».
(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 24 marzo 1997, n. 73. (14-07-1959)
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