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Dispensa telematica per l’esame di giornalista
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1. Legge 3 febbraio 1963, n. 69 (1). Ordinamento della professione di giornalista (2).
(versione adeguata alla normativa europea con l'art. 54 del dlgs 26 marzo 2010, n. 59 e al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150).
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 febbraio 1963, n. 49.
(2) Il comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento.
2. D.P.R. 4 febbraio 1965 n. 115. Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.
In coda:
A). Giornalisti stranieri in Italia e cittadini stranieri che intendono diventare giornalisti in Italia. Le procedure stabilite dal Consiglio nazionale d’intesa con il Ministero della Giustizia (Circolare n. 1/2005).
B). Decreto 17 novembre 2006 n. 304. Regolamento di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di giornalista professionista.
C). Decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 (1) (2). Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 agosto 2011, n. 188. - (2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.
TITOLO II. LIBERALIZZAZIONI, PRIVATIZZAZIONI ED ALTRE MISURE PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Art. 3 Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
D). Dpr 7 agosto 2012 n. 137. Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (GU n. 189 del 14-8-2012)
E). Regolamento delle funzioni disciplinari dell’Ordine dei giornalisti.
F). Regolamento in materia di ricorsi innanzi al Consiglio di disciplina nazionale
G). Formazione professionale continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti – Regolamento attuativo (03-02-2013)
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STRASBURGO – SENTENZE.
La Convenzione e la Corte
europea dei diritti dell’uomo
ampliano il diritto di cronaca
(“dare e ricevere notizie”)
e proteggono il segreto
professionale dei giornalisti.
No alle perquisizioni in redazione!
Il giudice nazionale deve tener conto
delle sentenze della Corte europea
dei diritti dell'uomo ai fini della
decisione, anche in corso di causa,
con effetti immediati e assimilabili
al giudicato: è quanto stabilito
dalla Corte di cassazione con la
sentenza n. 19985 del 30/9/2011.
(In coda la raccomandazione
R7/2000 sul segreto
professionale dei giornalisti
approvata dal Consiglio d’Europa).
Il Consiglio d’Europa, nella raccomandazione R(2000)7 sulla tutela delle fonti dei giornalisti, ha scritto testualmente: «L'articolo 10 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo, s'impone a tutti gli Stati contraenti». Su questa linea si muove il principio affermato il 27 febbraio 2001 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: ”I giudici nazionali devono applicare le norme della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo” (in Fisco, 2001, 4684). Questo assunto è condiviso pienamente dalla Corte costituzionale: le sentenze di Strasburgo hanno un peso ineludibile nel sistema giudiziario italiano. Si legge nella sentenza 39/2008 della Consulta: “Questa Corte, con le recenti sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, ha affermato, tra l'altro, che, con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., le norme della CEDU devono essere considerate come interposte e che la loro peculiarità, nell'ambito di siffatta categoria, consiste nella soggezione all'interpretazione della Corte di Strasburgo, alla quale gli Stati contraenti, salvo l'eventuale scrutinio di costituzionalità, sono vincolati ad uniformarsi…Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà delle norme della Cedu (Convenzione europea dei diritti dell’Uomo)”. Dal 1° dicembre 2009 la Carta dei diritti fondamentali della Ue e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) fanno parte della Costituzione europea (Trattato di Lisbona) e sono direttamente applicabili dai giudici e dalle autorità amministrative italiani.
di FRANCO ABRUZZO
(dal 1989 al 2007 presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia) (07-10-2011)
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