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Diritto di cronaca
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INTERCETTAZIONI.
Con il “ddl Alfano” i cronisti possono
raccontare le indagini per “riassunto”
(oggi è possibile solo nel “contenuto”).
E’ un indubbio passo in avanti.
Restano i 30 giorni di arresto
(più l’ammenda da 1000 a 5mila
euro) per chi pubblica arbitrariamente
atti di un procedimento penale di cui è
vietata per legge la pubblicazione.
Intercettazioni pubblicabili, - come vuole
anche la sentenza 59/1995 della Consulta
per quelle presenti nel fascicolo processuale -,
dopo la conclusioni delle indagini
preliminari: chi sgarra rischia da 6
mesi a 3 anni di reclusione.
Editori senza sanzioni se organizzano
corsi di formazione per i redattori
e una catena di controllo efficace
sulle notizie messe in pagina. Anche
questo è un fatto fortemente positivo.
Fnsi e Ordine, invece della protesta sterile e retorica, devono preoccuparsi di far tutelare la dignità delle persone innocenti e anche indiziate (che non sono ancora da ritenere colpevoli). Ma anche i colpevoli meritano il rispetto che spetta a ogni persona umana. Il diritto di cronaca ha i suoi limiti interni: il rispetto appunto della dignità della persona e della verità sostanziale dei fatti. Gli abusi della libertà di stampa non hanno cittadinanza in nessun paese civile dell’Occidete democratico e liberale.
IN CODA PUBBLICHIAMO INTEGRALMENTE GLI ARTICOLI DEL DDL CHE RIGUARDANO I GIORNALISTI. LE MODIFICHE SONO IN NERO (NELLA VERSIONE APPROVATA DAL SENATO IL 10/6/2010). IN ALLEGATO TUTTO IL TESTO DEL DDL.
E` vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari: di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell’ordinanza del giudice. Sanzioni amministrative (da 25.800 a 310mila euro) per l’impresa multimediale in relazione alla violazione dell’articolo 684 Cp (pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). La salvezza (per gli editori) è l’adozione di un modello organizzativo, che preveda anche la formazione continua dei giornalisti e il funzionamento di una catena di comando efficace nei controlli dei testi messi in pagina o mandati in onda. Questa è una norma che riempie una lacuna: la formazione continua prevista dall’articolo 45 del Cnlg non è stata mai attuata. I 2,5 milioni di gettito per la formazione (collegati all’art. 116 della legge 388/2000) vanno per ora all’Inpgi in mancanza di una intesa Fnsi/Fieg. Il ddl prevede, inoltre, una sanzione pecuniaria fino a 500 quote (per 775mila euro) a chi viola l'articolo 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e anche una sanzione di 300 quote (per 465mila euro) per la pubblicazione arbitraria di intercettazioni acquisite in un procedimento penale. Le rettifiche dovranno essere pubblicate per intero e senza commenti. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. I giornalisti rischiano la sospensione cautelare dall’esercizio della professione fino a tre mesi
nota tecnica di FRANCO ABRUZZO (11-06-2010)
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N. 4/2007 di “Diritto Comunitario
e Internazionale” (supplemento
bimestrale di “GUIDA AL DIRITTO”)
DIFFAMAZIONE.
Nella giurisprudenza
(secondo Costituzione)
il diritto di cronaca
cede il passo alla
dignità della persona
“E’ dovere primario ed insopprimibile del giornalista, anche se collegato ad organi di stampa di partiti politici, esercitare con assoluta correttezza il diritto di cronaca, nel senso di riportare le notizie in maniera assolutamente fedele, spogliandosi, in tale fase, della propensione verso determinate ideologie, di qualunque natura siano; al giornalista è consentito soltanto nella fase in cui proceda a commentare la notizia, esercitando il diritto di critica, d'esprimere le proprie convinzioni personali, in forma anche polemica ed aspra, purché non venga offesa la reputazione altrui”.
Ricerca di Franco Abruzzo (19-10-2007)
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Relazione sulle 70 sentenze emesse dalla Corte d’Appello Civile di Milano nel trien-nio 2003–2004- 2005 in materia di diffamazione a mezzo stampa. In particolare, i procedimenti di diffamazione esaminati hanno riguardato articoli diffusi dalle se-guenti testate: Corriere della Sera (20%), Il Giornale (13%), Panorama (12%), L’Indipendente (6%), il Mondo (4%), Il Giorno (3%), Il Giornale di Lecco (3%), Oggi (3%), Epoca (3%) altre testate con un caso per ciascuna (33%).
Diffamazione: tre anni di tempo per la sentenza civile di appello
Per quanto concerne la tipologia degli articoli e/o servizi diffamatori si è potuto ri-scontrare che nel 47% dei casi la portata diffamatoria dei “pezzi” incriminati riguar-dava la cronaca dei fatti, nel 36% concerneva interviste e solo nel 16% investiva e-spressioni di critica: il residuo 1% riguardava lesioni del diritto all’immagine.
a cura di Sabrina Peron ed Emilio Galbiati, avvocati in Milano
(13-06-2007)
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