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Stampa

Ordine del Veneto.
LA RETTIFICA E' OBBLIGO
DI LEGGE E DOVERE
DEONTOLOGICO
La normativa prevede
tempestività e
appropriato rilievo
nella pubblicazione.
In coda nota di Franco Abruzzo

Venezia, 30 maggio 2012. Risultano in continuo aumento le segnalazioni, presentate all’Ordine dei giornalisti del Veneto, in seguito a mancata pubblicazione di rettifica e/o replica.
Ricordiamo ai colleghi che l’articolo 8 delle “Disposizioni sulla stampa”, legge n.47 dell’8 febbraio 1948, stabilisce che “il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”.
La stessa normativa prevede la tempestività e l’appropriato rilievo della pubblicazione della rettifica. Per i quotidiani “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono”. Per i periodici “le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce”.
Il diritto inviolabile del cittadino alla rettifica, da parte del giornalista, delle notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive, è ribadito inoltre dalla Carta dei doveri del giornalista (8 luglio 1993). Il giornalista, precisa la Carta “rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate”.
S’invitano pertanto i colleghi a prestare maggiore attenzione a queste norme, anche al fine di evitare l’apertura di procedimenti disciplinari da parte dell’Ordine.
(in
http://www.ordinegiornalisti.veneto.it/)


La nota di Franco Abruzzo
L’articolo 2 della legge professionale 69/1963 impone il dovere di rettificare le notizie inesatte. La rettifica è, per il giornalista, un dovere  e un obbligo giuridico (che nasce dall’articolo 8 della legge 47/1948 sulla stampa e dell’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998): “Il  diritto  alla  rettifica  delle  notizie  pubblicate  costituisce fondamentale  diritto  della persona a tutelare la propria immagine e dignità  Pertanto  la rettifica va pubblicata conformemente a quanto richiesto,  senza  che  né  il  direttore  del giornale né il giudice abbiano  facoltà  di  modificarne  il testo, o anche di sindacarne il contenuto sotto il profilo della veridicità” (Trib. S. Maria Capua V., 22 gennaio 1999; Parti in causa Corriere Caserta c. Credito it.; Riviste Foro Napol., 1999, 37).  “L'istituto della rettifica disciplinato dall'art. 8 della legge 47/1948 sulla stampa riconosce a chi soggettivamente si ritenga leso da un'informazione non rispondente a realtà il diritto di ottenere la pubblicazione della <propria verità>, garantendo così una dialettica nell'ambito del sistema d'informazione; è pertanto superfluo il vaglio dell'esattezza della notizia originaria” (Pret. Milano 26-05-1986; Soc. Biscardo c. Soc. ed. Il Corriere della Sera; FONTI Dir. Informazione e Informatica, 1986, 940 nota di ZENO ZENCOVICH). L’articolo 4 del Codice sulla privacy del 3 agosto 1998 arricchisce il quadro di doveri del giornalista, che è chiamato a rettificare errori ed inesattezze “senza ritardo”).  “Il bilanciamento tra l'interesse del pubblico ad essere informati (alla cui realizzazione è strumentale l'esercizio del diritto di cronaca e di critica da parte di chi informa) e l'interesse della persona, fisica o giuridica, a non essere lesa nella propria identità personale è realizzato dall'art. 8, comma 1, legge 8 febbraio 1948, n. 47 con il riconoscere il diritto alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche ai "soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità", sulla base del loro personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata. Ne consegue che al discrezionale ed insindacabile apprezzamento della persona presunta offesa è rimesso tanto di stabilire il carattere lesivo della propria dignità dello scritto o dell'immagine che la riguarda, quanto di fissare il contenuto ed i termini della rettifica; mentre il direttore del giornale (o altro responsabile) è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla legge, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica, purché contenuto nelle dimensioni di trenta righe, essendogli precluso qualsiasi sindacato sostanziale, salvo quello diretto a verificare che la rettifica non abbia contenuto tale da poter dare luogo ad azione penale”. (Cass. civ. Sez. III Sent., 24-04-2008, n. 10690;  FONTI: Nuova Giur. Civ., 2008, 11, 1, 1309 nota di ANZANI).  
 





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