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CORTE EUROPEA DEI
DIRITTI DELL'UOMO:
costituisce violazione
dell'art. 6 della Convenzione
istruire un procedimento
disciplinare ed emanare
la relativa sanzione senza
aver garantito la pubblicità
dell'intera procedura.

Costituisce violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo istruire un procedimento disciplinare ed emanare la relativa sanzione senza aver garantito la pubblicità dell'intera procedura. L'applicabilità dell'articolo 6 CEDU non viene automaticamente caducata dalla circostanza che il procedimento si svolga dinanzi un Organo Professionale. Decisivo, ai fini dell'applicabilità in concreto delle garanzie prevista dall'art. 6, è l'effetto che la misura irrogata realizza, ed in particolare, decisiva è l'attitudine della stessa ad incidere su un diritto civile tutelato dall'art. 6, par. 1 della Convenzione. Non sussiste violazione dell'art. 6 , e dunque non risulta violato il principio di imparzialità dell'organo giudicante, qualora questo sia composto per una parte da membri titolari dei medesimi interessi del soggetto giudicato. Ciò in quanto la composizione mista e le modalità di votazione rendono certa la legittimità (sentenza Le Compte, Van Lauten e De Meyere c. Belgio in Diritti Umani in Italia-newsletter nr. 1/2012- www.duitbase.it )





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