Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
  » Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Giornalismo-Giurisprudenza
Stampa

Quesito contrattuale.
Il “vecchio” inviato
è tenuto a fare
lavoro di "cucina"?
LA RISPOSTA È NO.

Nel Cnlg 2001-2005 sono scomparsi un avverbio (“esclusivamente”) e un aggettivo (“specifiche”): quegli inviati sono a tempo, sono precari prigionieri delle decisioni del direttore, redattori addetti alla cucina, quando non sono utilizzati all’esterno. Gli inviati del Cnlg 2009-2013 sono anch’essi a tempo (“per il periodo stabilito”) a differenza dei vecchi inviati del Cnlg 1995/1999, che hanno un incarico privo di scadenze e che, “quando non sono impegnati in servizi esterni, hanno l'obbligo di prestare attività in redazione...in mansioni che richiedono esclusivamente le loro specifiche competenze professionali”. I vecchi inviati, quindi, non possono essere redazionalizzati.


di Franco Abruzzo
presidente dell’Ordine dei Giornalisti
della Lombardia dal 15/5/1989 al 7/6/2007

Il  Cnlg 2009/2013  parla dell’inviato speciale in tre articoli: a) secondo l’articolo 5 “Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione nazionale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l'assunzione di giornalisti professionisti: 1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario pieno; 2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; 3) per i servizi di inviato”; b)  secondo l’articolo 9 “L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati -compresi i testi dei servizi radiotelevisivi ­siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati o trasmessi dal giornale al quale erano destinati”; c) secondo l’articolo 11, V e VI comma, “Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa (15% della retribuzione mensile, ndr) di cui al 15° comma dell'art. 7. Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza”; d) secondo l’articolo 11-Norma transitoria (punto 1),  “Agli inviati speciali in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – l’attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali”.


Il testo è chiaro, quando afferma che “Agli inviati speciali  in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999”.. Il vecchio testo (che non era “norma transitoria”) diceva: “L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell'orario previsto nell'art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali”.


Si ritiene che, quando si parla di “competenze professionali”, debba farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell’attività giornalistica svolta dall’interessato/a con particolare riferimento alle specificità professionale acquisite. Nei periodi di non impegno in servizi esterni, l’inviato può soltanto scrivere articoli, richiesti dal direttore, nel rispetto esclusivo della sua professionalità: chi si occupa di attualità non può certamente essere adibito alla scrittura di articoli di sport o economia. L’inviato speciale è, comunque, destinato a svolgere  in  via  permanente  servizi  esterni,  sul  luogo  degli avvenimenti.


La  rarefazione,  fino  alla  scomparsa, degli articoli a firma di un giornalista con qualifica di inviato speciale configura un'ipotesi di dequalificazione  professionale, giacché il fatto di  non  esercitare  o  esercitare  in  modo estremamente ridotto la professione  giornalistica  pregiudica seriamente l'autorevolezza del giornalista,  la  sua  capacità  di  informare  e  la sua capacità di raccogliere informazioni. L’articolo 41 (figlio degli articoli 2 e 3 della carta fondamentale, ndr) della Costituzione in particolare tutela la “dignità” di chi lavora: “Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall’art. 41 cost. e dall’articolo 2087 Cc. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative” (Cassazione, Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).


I giornalisti, inviati speciali con lettera di incarico sottoscritta prima del 1° marzo 2001, hanno acquisito il diritto, quando non sono impegnati in servizi esterni, di essere utilizzati dal direttore “esclusivamente“ nello scrivere articoli rispettosi delle loro “specifiche” competenze professionali. Questo diritto acquisito non può essere tolto. Coerentemente con l’articolo 7 della legge n. 741/1959 e con le norme costituzionali evocate, la nuova  “norma transitoria”  (art. 11 Cnlg) può riguardare solo gli inviati (“a tempo”) nominati successivamente al 1° marzo 2001. Per i  ”vecchi” inviati vale quanto ha stabilito la Cassazione civile (sezione lavoro) con la sentenza n. 3460/1996: “... La figura dell'inviato speciale (è) dotata  di  uno  specifico  contenuto  professionale, cui riferire la tutela  dell'art.  2103  Cc,  ed (è)  caratterizzata,  oltre che da un autonomo  trattamento  economico,  da  molteplici  elementi di natura soggettiva  ed  oggettiva  quali: la specificità delle competenze, la previsione  dell'ordinarietà  della  prestazione,  la  previsione  di esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e quella dei compiti da svolgere  all'interno  della  redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni”.


Nel  Cnlg 2001-2005 sono scomparsi un avverbio  (“esclusivamente”) e un aggettivo (“specifiche”): quegli inviati sono a tempo,  sono precari prigionieri delle decisioni del direttore, redattori addetti alla cucina, quando non sono  utilizzati all’esterno.


Gli inviati del Cnlg 2009-2013 sono anch’essi a tempo (“per il periodo stabilito”) a differenza dei vecchi inviati del Cnlg 1995/1999, che hanno un incarico privo di scadenze e che, “quando non sono impegnati in servizi esterni, hanno l'obbligo di prestare attività in redazione...in mansioni che richiedono esclusivamente le loro specifiche competenze professionali”. I vecchi inviati, quindi, non possono essere redazionalizzati.


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com