Il Cnlg 2009/2013 parla dell’inviato speciale in tre articoli: a) secondo l’articolo 5 “Nei periodici di particolare importanza editoriale-giornalistica a diffusione nazionale ed a contenuto politico ed informativo, è obbligatoria l'assunzione di giornalisti professionisti: 1) come direttori e come redattori, sempre che prestino la loro opera con orario pieno; 2) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York; 3) per i servizi di inviato”; b) secondo l’articolo 9 “L'articolista, sia esso redattore, corrispondente, inviato speciale o collaboratore, può pubblicare in volume gli articoli inviati -compresi i testi dei servizi radiotelevisivi siano o non siano stati retribuiti, tre mesi dopo la consegna dell'ultimo della serie, anche se non pubblicati o trasmessi dal giornale al quale erano destinati”; c) secondo l’articolo 11, V e VI comma, “Ai giornalisti incaricati per iscritto dal direttore di svolgere servizi come inviati verrà corrisposta, per il periodo stabilito, un’indennità temporanea di funzione che assicuri il trattamento economico di capo-servizio. Verrà altresì corrisposta a titolo di trattamento indennitario l'indennità mensile compensativa (15% della retribuzione mensile, ndr) di cui al 15° comma dell'art. 7. Esaurito l'incarico il giornalista riprenderà a svolgere le mansioni proprie della qualifica di appartenenza”; d) secondo l’articolo 11-Norma transitoria (punto 1), “Agli inviati speciali in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999. L’inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l’obbligo di prestare – nei limiti dell’orario previsti dall’art. 7 – l’attività in redazione alle dirette dipendenze del Direttore in mansioni che richiedano le sue competenze professionali”.
Il testo è chiaro, quando afferma che “Agli inviati speciali in servizio all’aprile 2001 viene mantenuto il trattamento economico e normativo del precedente contratto 1° ottobre 1995 – 30 settembre 1999”.. Il vecchio testo (che non era “norma transitoria”) diceva: “L'inviato speciale, quando non sia impegnato in servizi esterni, ha l'obbligo di prestare attività in redazione, nei limiti dell'orario previsto nell'art. 7, in mansioni che richiedono esclusivamente le sue specifiche competenze professionali”.
Si ritiene che, quando si parla di “competenze professionali”, debba farsi riferimento al normale tipo e contenuto dell’attività giornalistica svolta dall’interessato/a con particolare riferimento alle specificità professionale acquisite. Nei periodi di non impegno in servizi esterni, l’inviato può soltanto scrivere articoli, richiesti dal direttore, nel rispetto esclusivo della sua professionalità: chi si occupa di attualità non può certamente essere adibito alla scrittura di articoli di sport o economia. L’inviato speciale è, comunque, destinato a svolgere in via permanente servizi esterni, sul luogo degli avvenimenti.
La rarefazione, fino alla scomparsa, degli articoli a firma di un giornalista con qualifica di inviato speciale configura un'ipotesi di dequalificazione professionale, giacché il fatto di non esercitare o esercitare in modo estremamente ridotto la professione giornalistica pregiudica seriamente l'autorevolezza del giornalista, la sua capacità di informare e la sua capacità di raccogliere informazioni. L’articolo 41 (figlio degli articoli 2 e 3 della carta fondamentale, ndr) della Costituzione in particolare tutela la “dignità” di chi lavora: “Il demansionamento costituisce lesione della dignità del lavoratore, tutelata dall’art. 41 cost. e dall’articolo 2087 Cc. Ne consegue il diritto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, anche se non via sia la prova di conseguenze patrimoniali negative” (Cassazione, Sezione Lavoro n. 14443 del 6 novembre 2000, Pres. Trezza, Rel. Mammone).
I giornalisti, inviati speciali con lettera di incarico sottoscritta prima del 1° marzo 2001, hanno acquisito il diritto, quando non sono impegnati in servizi esterni, di essere utilizzati dal direttore “esclusivamente“ nello scrivere articoli rispettosi delle loro “specifiche” competenze professionali. Questo diritto acquisito non può essere tolto. Coerentemente con l’articolo 7 della legge n. 741/1959 e con le norme costituzionali evocate, la nuova “norma transitoria” (art. 11 Cnlg) può riguardare solo gli inviati (“a tempo”) nominati successivamente al 1° marzo 2001. Per i ”vecchi” inviati vale quanto ha stabilito la Cassazione civile (sezione lavoro) con la sentenza n. 3460/1996: “... La figura dell'inviato speciale (è) dotata di uno specifico contenuto professionale, cui riferire la tutela dell'art. 2103 Cc, ed (è) caratterizzata, oltre che da un autonomo trattamento economico, da molteplici elementi di natura soggettiva ed oggettiva quali: la specificità delle competenze, la previsione dell'ordinarietà della prestazione, la previsione di esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e quella dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni”.
Nel Cnlg 2001-2005 sono scomparsi un avverbio (“esclusivamente”) e un aggettivo (“specifiche”): quegli inviati sono a tempo, sono precari prigionieri delle decisioni del direttore, redattori addetti alla cucina, quando non sono utilizzati all’esterno.
Gli inviati del Cnlg 2009-2013 sono anch’essi a tempo (“per il periodo stabilito”) a differenza dei vecchi inviati del Cnlg 1995/1999, che hanno un incarico privo di scadenze e che, “quando non sono impegnati in servizi esterni, hanno l'obbligo di prestare attività in redazione...in mansioni che richiedono esclusivamente le loro specifiche competenze professionali”. I vecchi inviati, quindi, non possono essere redazionalizzati.