L'agenzia delle Entrate potrà sospendere direttamente il professionista dall'albo di appartenenza nel caso in cui gli venga contestata la mancata emissione di quattro fatture nel l'arco di un quinquennio. Questa misura, introdotta con la manovra di ferragosto (articolo 2, comma 5, del Dl 138/2011 convertito dalla legge 148/2011), rischia però di creare più di un problema operativo sia ai professionisti che all'agenzia delle Entrate su modalità e tempistica delle contestazioni delle omesse fatturazioni che faranno scattare la sospensione.
La stretta
Qualora, infatti, siano contestate a carico di soggetti iscritti ad albi o a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine. Tale sospensione opererà per un periodo variabile da tre giorni ad un mese e, in caso di recidiva, la sospensione varierà per un periodo da quindici giorni a sei mesi. Il provvedimento di sospensione è disposto dalla direzione regionale dell'agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Tale provvedimento è immediatamente esecutivo e gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data comunicazione sul relativo sito internet. Nel caso in cui le violazioni siano commesse nell'esercizio in forma associata dell'attività professionale, la sanzione accessoria della sospensione è disposta nei confronti di tutti gli associati.
Gli effetti
Nello specifico, l'estensione ai professionisti della sanzione accessoria della sospensione comporta effetti diversi rispetto alla semplice chiusura di un'attività commerciale (si vedano gli esempi in pagina).
Questa ultima previsione si va ad inserire in un contesto più ampio che, nel giro di pochi mesi, ha visto porre in essere una serie di modifiche restrittive per i professionisti. E così, con la manovra di luglio, è stato previsto per gli avvocati l'obbligo di indicazione del proprio codice fiscale anche nelle richieste di registrazione degli atti degli organi giurisdizionali e in tutti gli atti introduttivi di un giudizio, compresa l'azione civile in sede penale e o di prima difesa della parte. La ratio sottesa a tale obbligo, si legge nella circolare 41/E dell'agenzia delle Entrate, è stata quella di favorire l'amministrazione finanziaria nel l'individuare con maggiore celerità e completezza elementi utili ai fini del riscontro di un'eventuale presenza di violazioni degli obblighi fiscali.
Altra previsione importante è quella contenuta nella manovra di ferragosto ed in base alla quale sono stati re-introdotti i minimi tariffari, in quanto sebbene è prevista la possibilità di una deroga ad essi, tuttavia andrà formalizzata. Si legge nella manovra, infatti, che il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe stabilite con decreto dal ministro della giustizia.
L'incasso
La sospensione è la sanzione prevista per corrispettivi riscossi e non fatturati. Ma tali corrispettivi devono essere stati effettivamente riscossi (si veda l'articolo a lato). La richiesta di indicare il codice fiscale negli atti significa solo agevolare l'individuazione delle cause patrocinate da un avvocato, ma non può voler dire che per tutte le cause l'avvocato ha chiesto un onorario. È possibile che quell'onorario ancora non sia stato riscosso (essendo in vigore il principio di cassa e non essendo quindi legittimamente stata emessa la relativa fattura), così come è possibile che l'avvocato lavori rinunciando al compenso per cause che riguardino gli amici o anche per convenienza (ad esempio per fidelizzare la clientela) così come ha stabilito la Cassazione (20269/2010).
C'è una differenza sostanziale con i controlli effettuati davanti ai negozi o ai ristoranti per verificare il rispetto delle norme sulle ricevute fiscali e sullo scontrino. In questi casi, la prova del fatto illecito è acquisita agevolmente poiché vi è una flagranza, o una quasi-flagranza. Ben diversa è la situazione nel caso di un incontro tra il professionista e il cliente, che nulla offre sul piano della prova di un illecito.
Le possibili situazioni
01 - L'INGEGNERE
A un ingegnere viene effettuato un controllo fiscale della Guardia di finanza mediante il controllo incrociato delle pratiche che ha svolto per conto di clienti presso l'ufficio urbanistica del proprio comune. Occorrerebbe provare che per l'esecuzione di tali pratiche ha ricevuto un compenso in quanto l'obbligo di fatturazione scatta solo in presenza di incasso di somme. Ma, pur ammettendo che abbia ricevuto un compenso per ciascuna delle pratiche per cui non ha emesso fattura, il diretto interessato non rischia alcuna sanzione accessoria perché le medesime sono state commesse prima dell'entrata in vigore del Dl 138/2011 (13 agosto scorso)
02 - IL DENTISTA
Due clienti di un dentista denunciano al servizio 117 della Guardia di Finanza che il 1° settembre scorso il medico non ha emesso nei loro confronti alcuna fattura a fronte di pagamenti rispettivamente di 500 e 400 euro. Le fiamme gialle risalgono agli altri 7 clienti del giorno e chiedeno loro – tramite questionario – di specificare se e quanto hanno pagato e se hanno ricevuto fattura. Tutti i clienti confermano di aver corrisposto al dentista tra 200 e 500 euro ma di non aver ricevuto alcuna fattura in quanto la segretaria era assente. In conclusione il medico ha omesso in un giorno ben 9 fatture ma non rischia alcuna sanzione accessoria della sospensione dall'albo in quanto le omissione sono state tutte perpetrate nello stesso giorno mentre la nuova norma prevede che le 4 omissioni si realizzino in giorni differenti
03 - IL COMMERCIALISTA
L'agenzia delle Entrate rileva il nominativo dei commercialisti che nel comune di Roma, hanno inviato nel mese di settembre 2011 la dichiarazione Unico 2011 a più di cento clienti. Uno dei commercialisti è in grado di documentare la fatturazione a 30 clienti a fronte delle 200 dichiarazioni trasmesse. Dai riscontri presso gli altri 170 clienti emerge che tutti hanno pagato in tre giorni (1, 2 e 3 settembre) e che nessuno ha ricevuto la fattura. Il commercialista non rischia alcuna sospensione dall'albo in quanto le violazioni sono state commesse in tre giorni differenti e non in quattro come invece prevede la nuova norma
04 - IL NOTAIO
Un notaio ha redatto il 15 gennaio 2011 un atto di cessione di azienda per il quale percepisce un compenso di 100mila euro. A fronte di tale compenso emette una fattura per 10mila euro. Nel mese di aprile 2011, l'assistente del notaio cambia studio e denuncia l'accaduto alla GdF che contesta le violazioni fiscali e antiriciclaggio commesse dal notaio. Il notaio non rischia alcuna sospensione dall'albo – nonostante l'elevato importo non fatturato – sia perché si tratta di una sola violazione, sia perché è stata commessa quando le nuove norme non erano ancora in vigore
05 - L'AVVOCATO
Un avvocato assiste 4 impiegati in una causa di lavoro. L'anticipo dell'onorario pattuito viene pagato da tutti gli assistiti il giorno 20 agosto ma senza alcuna fattura. La restante somma viene versata nei giorni 2, 3, 4 e 5 settembre 2011. Per tale importo è emessa a ciascuno dei clienti regolare fattura. Nonostante l'omissione delle prime 4 fatture l'avvocato non rischia la sospensione perché avvenuta nel medesimo giorno. Se fosse successo il contrario, cioè la fatturazione degli acconti il 20 agosto 2011 ma non del saldo, andrebbe incontro alla sospensione dall'albo perché la somma restante è stata corrisposta in 4 giorni diversi
06 - IL CHIRURGO PLASTICO
Dagli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza sui conti riconducibili a un chirurgo plastico emergono 4 versamenti di 15mila euro cadauno non giustificati da fattura. I versamenti sono stati eseguiti in giorni differenti nel mese di settembre 2011. Il medico si difende asserendo che le somme derivano da tre omesse fatturazioni ad altrettanti clienti per 20.000 euro incassati in tre giorni differenti. Successivamente i versamenti sono stati eseguiti in 4 tranche. Se la Guardia di Finanza non dimostra che l'omessa fatturazione ha riguardato quattro clienti ovvero che i pagamenti dei tre clienti è avvenuto in più di tre momenti il medico non rischia la sospensione dall'albo. Mentre, se ascoltando i tre clienti gli investigatori scoprono che i 20mila euro ognuno di loro li ha consegnati al medico in due tranche (e in giorni differenti), il professionista verrebbe sospeso dall'albo
07 - IL MEDICO DI FAMIGLIA
Un medico di famiglia riceve nei giorni dispari feriali del mese di settembre 2011. Per 5 giorni si recano differenti pazienti per richiedere l'emissione di un certificato medico per la frequenza della palestra. A fronte di tali certificati il medico richiede 30 euro senza tuttavia rilasciare fattura. Se a seguito di un controllo dell'amministrazione finanziaria dovessero essere scoperti tali 5 illeciti il medico va incontro alla sospensione dall'albo. Differentemente se 3 dei 5 pazienti avessero pagato lo stesso giorno senza ricevere la fattura, il professionista non rischierebbe alcuna sanzione accessoria