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Cassazione civile.
IN CASO DI DOMANDA DIRETTA AD OTTENERE L'ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO SUBORDINATO CON LA QUALIFICA DI REDATTORE, IL GIUDICE, ANCHE D'UFFICIO, PUO' ATTRIBUIRE LA QUALIFICA DI "COLLABORATORE FISSO" senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato

Il giudice, adito per il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico relativo alla qualifica di redattore, ben può, anche d'ufficio, sulla base delle circostanze di fatto acquisite al giudizio in esito a un regolare contraddittorio, accertare la sussistenza della qualifica (meno elevata) di collaboratore fìsso, senza che sia configurabile la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ad escludere tale possibilità non vale il rilievo, secondo cui sussistono differenze qualitative e non meramente quantitative tra i due tipi di qualifiche giornalistiche, in quanto tali differenze - in effetti sempre in qualche misura ravvisabili tra le diverse qualifiche, anche quando le stesse sono collocate in una sorta di progressione gerarchica nelle classificazioni legali o contrattuali - non incide sul dato sostanziale della maggiore tutela in genere e complessivamente assicurata dalla qualifica di redattore rispetto a quella di collaboratore fisso e della prevalente omogeneità delle varie figure del lavoro giornalistico, cioè sul dato della esistenza di un quadro sostanziale e processuale nell'ambito del quale può dispiegarsi, senza lesioni del diritto di difesa delle parti, il potere dovere del giudice di procedere alla esatta qualificazione dei rapporto giuridico in contestazione. (Cassazione Sezione Lavoro n. 17403 del 19 agosto 2011, Pres. Lamorgese, Rel. Toffoli). 





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