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Cassazione civile. Il POPOLO PUO' RITENERSI "SOVRANO", COME VUOLE la COSTITUZIONE, SOLO SE VIENE PIENAMENTE INFORMATO di TUTTI i FATTI d’INTERESSE PUBBLICO.
“Il giornalismo di inchiesta è espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse”.
di www.legge-e-giustizia.it
Nel settembre del 1998 due cronisti del quotidiano “Il Tempo” hanno portato contenitori sterili pieni di tè presso alcuni laboratori di analisi, presentandoli come urina e chiedendo di analizzarli. Essi hanno così ottenuto referti secondo i quali nessun dubbio sussisteva circa la possibilità che il liquido analizzato non fosse urina. In seguito a tali risultati essi hanno pubblicato nel loro giornale una serie di articoli fortemente critici, invitando i competenti organi pubblici ad intervenire. La società T., titolare di uno dei laboratori, ha chiesto al Tribunale di Roma di condannare i giornalisti al risarcimento del danno, sostenendo di essere stata diffamata. Il Tribunale ha ravvisato gli estremi della diffamazione in uno degli articoli ed ha condannato, con sentenza del 2002, i giornalisti al pagamento di euro 51.000,00 per risarcimento dei danni e di euro 20.000,00 per riparazione pecuniaria. Questa decisione è stata riformata dalla Corte d'Appello di Roma che ha ritenuto la domanda priva di fondamento, rilevando che la notizia data era veritiera e che i giornalisti avevano correttamente esercitato il diritto di cronaca. Essa ha disatteso l'assunto della società secondo cui i giornalisti avrebbero fraudolentemente predisposto una trappola, al solo fine di fare uno "scoop" giornalistico, osservando che l'intento perseguito era esclusivamente quello di verificare il grado di attendibilità dei risultati delle analisi di laboratorio. La società ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Terza Civile n. 16236 del 9 luglio 2010, Pres. Morelli, Rel. Musso) ha rigettato il ricorso. Nel caso di specie - ha osservato la Corte - si verte in tema di c.d. giornalismo di inchiesta, espressione più alta e nobile dell'attività di informazione; con tale tipologia di giornalismo, infatti, maggiormente si realizza il fine di detta attività quale prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, per sollecitare i cittadini ad acquisire conoscenza di tematiche meritevoli, per il rilievo pubblico delle stesse. Con il giornalismo di inchiesta - ha rilevato la Corte - l'acquisizione della notizia avviene "autonomamente", "direttamente" e "attivamente" da parte del professionista e non è mediata da "fonti" esterne mediante la ricezione "passiva" di informazioni; il rilievo del giornalismo di inchiesta, anch'esso ovviamente espressione del diritto insopprimibile e fondamentale della libertà di informazione e di critica corollario dell'art. 21 Cost. nonché dell'art. 2 della legge professionale n. 69/1963 (dedicato alla deontologia del giornalista nell'ambito dell'Ordinamento della professione di giornalista), è stato, tra l'altro, riconosciuto dalla Corte di Strasburgo (che, in particolare, con sentenza 27.3.1996 ha affermato sia il diritto di liberamente ricercare le notizie sia l'esigenza di protezione delle fonti giornalistiche) e dalla Carta dei doveri del giornalista (firmata a Roma l'8 luglio 1993 dalla Fnsi e dall'Ordine nazionale dei giornalisti) che, tra i principi ispiratori, prevede testualmente che "il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini". Viene dunque in evidenza - ha affermato la Corte - un complesso quadro disciplinare che rende l'attività di informazione chiaramente prevalente rispetto ai diritti personali della reputazione e della riservatezza, nel senso che questi ultimi, solo ove sussistano determinati presupposti, ne configurano un limite; in particolare, è da considerare in proposito che, pur in presenza della rilevanza costituzionale della tutela della persona e della sua riservatezza, con specifico riferimento all'art. 15 Cost., la prevalenza del fondamentale e insopprimibile diritto all'informazione si evince da un duplice ordine di considerazioni:
a) innanzitutto l'art. 1, 2° comma, Cost., nell'affermare che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione", presuppone quale imprescindibile condizione per un pieno, legittimo e corretto esercizio di detta sovranità che la stessa si realizzi mediante tutti gli strumenti democratici (art. 1, 1° comma, Cost.), al tal fine predisposti dall'ordinamento, tra cui un posto e una funzione preminenti spettano all'attività di informazione in questione (e quindi a maggior ragione, per quanto esposto); vale a dire che intanto il popolo può ritenersi costituzionalmente "sovrano" (nel senso rigorosamente tecnico-giuridico di tale termine) in quanto venga, al fine di un compiuto e incondizionato formarsi dell'opinione pubblica, senza limitazioni e restrizioni di alcun genere, pienamente informato di tutti i fatti, eventi e accadimenti valutabili come di interesse pubblico;
b) inoltre, non può non sottovalutarsi che lo stesso legislatore ordinario, sulla base dell'ampia normativa sopra richiamata, ha ricondotto reputazione e "privacy" nell'alveo delle "eccezioni" rispetto al generale principio della tutela dell'informazione; tant'è vero che in proposito, nello stesso Codice deontologico dei giornalisti (relativo al trattamento dei dati personali) nell'art. 6 si legge testualmente che "la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. Commenti o opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti". Deve anche ricordarsi - ha aggiunto la Corte - che con risoluzione dell'assemblea n. 1003 del 1° luglio 1993, relativa all'etica del giornalismo, il Consiglio d'Europa ha, tra l'altro, affermato che "i mezzi di comunicazione sociale assumono, nei confronti dei cittadini e della società, una responsabilità morale che deve essere sottolineata, segnatamente in un momento in cui l'informazione e la comunicazione rivestono una grande importanza sia per lo sviluppo della personalità dei cittadini, sia per l'evoluzione della società e della vita democratica".
(Testo in http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=3946&Itemid=143)
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