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Stampa

Cassazione (sezione Lavoro):
“LA QUALIFICA DI ‘STAGISTA’
ATTRIBUITA A UN GIOVANE
ISCRITTO A UNA SCUOLA DI
GIORNALISMO NON GLI
PRECLUDE IL DIRITTO AL
TRATTAMENTO ECONOMICO
PREVISTO DAL CNLG SE EGLI
HA LAVORATO, DI FATTO, IN
CONDIZIONI DI SUBORDINAZIONE”

di www.legge-e-giustizia.it/


Il fatto che un giovane sia stato ammesso a frequentare la redazione di un giornale come stagista iscritto a una scuola di giornalismo, con riferimento al "quadro di indirizzi e condizioni per il riconoscimento delle scuole di giornalismo approvate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con decisione del 6 luglio 1988" non preclude l'accertamento, in sede giudiziaria, del suo diritto al trattamento economico previsto dal contratto di lavoro giornalistico, in base alle effettive modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, prestata, di fatto, in condizioni di subordinazione. Invero la decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti concerne, espressamente, soltanto un "Quadro di indirizzi e condizioni per il riconoscimento delle scuole di giornalismo" e, ovviamente, nell'affermare che "la formazione pratica presso le aziende editoriali convenzionate non determina alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo" si riferisce ai veri e propri periodi di "formazione pratica", aventi tale natura (così come la circolare FIEG del 8/9/1994 che riguarda gli "stages" degli "allievi delle scuole riconosciute dall'Ordine professionale") e non certamente ai rapporti di lavoro subordinato che in concreto si svolgano con le caratteristiche proprie di tale rapporto. Peraltro al riguardo è del tutto irrilevante anche l'accertamento della eventuale natura normativa regolamentare del citato "Quadro di indirizzi" (in base al potere di autoformazione in materia di praticantato riconosciuto al Consiglio Nazionale dell'Ordine ai sensi dell'art. 20 bis d.P.R. 115/1965 come mod. dal d.P.R. 112/75), giacché, in base al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità sulla scia di Corte Cost. n. 121/1993 e n. 115/1994, una tale previsione giammai potrebbe assumere di per sé carattere vincolante per il giudice chiamato ad accertare la eventuale sussistenza del lavoro subordinato, atteso che finanche al legislatore "non è consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura, ove da ciò derivi l'inapplicabilità delle norme inderogabili previste dall'ordinamento per dare attuazione ai principi, alle garanzie e ai diritti dettati dalla Costituzione a tutela del lavoro subordinato".  (Cassazione Sezione Lavoro n. 23638 del 22 novembre 2010, Pres. Foglia, Rel. Nobile). 


(Testo in http://www.legge-e-giustizia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=4006&Itemid=131)


 


 





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