Lettera di Viorica Nechifor (presidente di Ansi) a Franco Abruzzo
Gentile collega Franco Abruzzo, la ringraziamo per aver ricordato che la circolare del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti del 2005 equipara la possibilità di accesso all’Ordine agli stranieri regolarmente residenti in Italia ai cittadini italiani.
Ci preme ricordare che la circolare è stata emessa dall’Ordine in seguito al parere espresso dal Ministero della Giustizia, - (prot. 3/5670 del 13 maggio 2005 (http://www.mmc2000.net/docs/Parere_Ministero_della_Giustizia%5B1%5D.pdf) -, che ha ritenuto la cittadinanza italiana un requisito (esclusivo.ndr) non più valido per l’iscrizione all’albo professionale, in base alle disposizioni del testo unico sull’immigrazione del ‘98.
Tuttavia come ho avuto modo di raccontare questa mattina durante la conferenza stampa, numerosi colleghi di varie parti d’Italia sebbene muniti della circolare citata si sono visti negare la possibilità di iscrizione all’albo, in quanto alcuni Ordini regionali non hanno evidentemente recepito e attuato la direttiva. Sono infatti numerosi i riscontri di colleghi in possesso di tutti i requisiti che non possedendo la cittadinanza italiana sono stati indirizzati verso l’albo stranieri, senza la possibilità di vedere riconosciuta di fatto la propria professionalità in questo paese. Tra i casi più eclatanti possiamo citare l’ordine del Lazio cui di recente la stessa FNSI si è interessata per cercare di superare queste storture.
Il principio di uguaglianza formale che viene dunque affermato dalla circolare dell’Ordine nazionale spesso non trova un’effettiva traduzione nella pratica quotidiana, motivo per cui permangono delle ingiustizie sistematiche nonostante l’esistenza del principio stesso. Riteniamo quindi un’azione prioritaria della nascente Ansi proprio la battaglia per rendere effettivo il principio di eguaglianza e per abbattere quelle barriere istituzionali che tutt’oggi ostacolano l’accesso alla professione di giornalisti di origine straniera. Si tratta del primo ed importante obiettivo che come Ansi ci prefiggiamo, all’interno del percorso più ampio di promozione della diversità culturale nei media che ci proponiamo di portare avanti assieme a tutti i nostri colleghi del sindacato e dell'ordine e alla categoria del giornalismo nel suo complesso.
In questa nostra azione abbiamo bisogno di colleghi preparati sull'argomento come lei e credo che con la sua mail abbia fatto già una pregevole opera di informazione verso molti nostri colleghi
Viorica Nechifor
Presidente Ansi (Associazione Nazionale Stampa Interculturale)
…………………………..
COMMENTO DI FRANCO ABRUZZO: “Quegli Ordini, che non applicano le leggi, non solo sbagliano, ma i consiglieri rischiano anche di finire sotto processo penale per omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio. Bisogna riflettere sull’articolo 21 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero…”. Che valore ha quel “tutti”? Significa che tutti i cittadini, italiani, comunitari ed extracomunitari, che vivono legalmente sul territorio nazionale, hanno pari diritti sul fronte del “dare e ricevere notizie e idee”. Tra gli atti più qualificanti della mia lunga presidenza dell’Ordine dei Giornalisti di Milano annovero la registrazione di due testate dirette una da un cittadino cinese e un’altra da un cittadino iraniano. In questi casi ho invocato anche il rispetto del comma 2 dell’articolo 19 del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, recepito nel nostro ordinamento con la legge 25 ottobre 1977 n. 881. Una terza vicenda, riguardante un cittadino egiziano, è finita davanti alla Corte costituzionale, che ha indicato la strada per superare il divieto giuridico posto soltanto ai cittadini extracomunitari di assumere la direzione di un giornale. Allego la documentazione. L’uguaglianza è un valore sostanziale che opera a ogni livello nella società italiana. Una conquista civile costata nel corso degli ultimi tre secoli sangue, sacrifici, esilio, carcere, torture. Cordiali saluti,
Franco Abruzzo 3461454018 – casa 022484456
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ORDINE DEI GIORNALISTI Consiglio regionale della Lombardia
Il presidente
Prot. n. 1709/01/FA/eg Milano, 19 marzo 2001
raccomandata rr
Egregio Signore
dott. Vittorio Cardaci
presidente del Tribunale
via Freguglia 1 - 20122 Milano
Oggetto: registrazione della testata “Il Corriere della Cina” con la direzione del signor Yang Guang, cittadino cinese, iscritto all’elenco stranieri dell’Albo tenuto dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Dichiarazione
Il signor Yang Guang, iscritto all’elenco stranieri dell’Albo, ha diritto di assumere la direzione responsabile del bisettimanale “Il Corriere della Cina” in virtù del comma 2 dell’articolo 19 del Patto internazionale di New York sui diritti civili e politici, recepito nel nostro ordinamento con la legge 25 ottobre 1977 n. 881: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo e frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta. L’esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che, però, devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie: a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della sanità o della morale pubblica”. In sostanza questo comma estende agli stranieri extra-comunitari i principi dell’articolo 21 della nostra Costituzione e dell’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.
L’articolo 45 (Esercizio della professione) della legge n. 69/1963 sull’ordinamento della professione giornalistica dice: “Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave”. La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968 n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo “limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”. Anche sotto tale profilo il signor Yang Guang ha diritto di manifestare il proprio pensiero, dirigendo un giornale.
Va precisato, infine, che l’iscritto all’elenco stranieri è sottoposto alla vigilanza del Consiglio dell’Ordine in tema di rispetto delle regole deontologiche della professione giornalistica.
Cordiali saluti,
dott. Franco Abruzzo
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Questione manifestamente inammissibile perché la questione incidentale di legittimità non è stata sollevata nel corso di un giudizio.
Registrazione di un giornale arabo con direttore
extracomunitario: il giudice non ha titolo
a impugnare davanti alla Consulta la norma
che consente soltanto ai cittadini
comunitari la direzione di un periodico.
“Il magistrato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica nell’ambito di procedimento meramente amministrativo, che si conclude con un ‘ordine’, e cioé con un provvedimento, contro il quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso al Ministro di Giustizia e quindi al Consiglio di Stato”. Il cittadino extracomunitario avrebbe dovuto presentare un ricorso gerarchico al Ministero della Giustizia.
Milano 30 aprile 2005. Il magistrato del tribunale civile, che provvede alla registrazione di una testata giornalistica, non svolge funzioni giurisdizionali e pertanto non può sollevare questione di legittimità di una norma davanti alla Corte costituzionale. La terza sezione del tribunale civile di Milano ha incassato una sconfitta senza appello: la Consulta, con la sentenza 170/2005, ha respinto la questione sollevata con riferimento all’articolo 3 della legge sulla stampa n. 47/1948 “nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico”. La conseguenza è una sola: un cittadino egiziano, con regolare permesso di soggiorno ed iscritto all’elenco stranieri dell’Albo di Milano, non può assumere la direzione del periodico Al Naba Al-Araby, destinato alla comunità araba.
La Consulta in sostanza non si è discostata dalla sentenza 96/1976, con la quale, investita di una questione di costituzionalità sollevata nell’ambito di un procedimento per la registrazione di un periodico, ha affermato che la procedura prevista dall’articolo 5 della legge n. 47 del 1948 “è esclusivamente volta alla verifica della regolarità dei documenti presentati e che il presidente o il magistrato da lui delegato è chiamato a svolgere una semplice funzione di carattere formale attribuitagli per una finalità garantistica, sì che l’intervento di un magistrato non può da solo essere ritenuto idoneo ad alterare la struttura di un procedimento meramente amministrativo (nell'ambito di un procedimento dichiarativo), che si conclude con un ‘ordine’, e cioé con un provvedimento, contro il quale, secondo i principi generali, e secondo quanto comunemente ritenuto, é ammesso il ricorso al Ministro di Giustizia e quindi al Consiglio di Stato».
Nella causa è intervenuto il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia (difeso dall’avvocato Giuseppe Minieri) in quanto allo stesso è attribuita ex lege «la rappresentanza della categoria nell’ambito della circoscrizione territoriale», con il compito di salvaguardare erga omnes e nell’interesse della collettività la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti”. Nel parere presentato al tribunale civile di Milano, il presidente dell’Ogl ha scritto che i cittadini extracomunitari «sebbene iscritti all’albo e in regola con tutti gli adempimenti amministrativi, sarebbero privati, in concreto, della possibilità di assumere la direzione di una testata giornalistica e, quindi, di manifestare il proprio pensiero e di esercitare compiutamente la professione».
Secondo la Consulta, “non è di ostacolo a tale conclusione che il procedimento per la registrazione del periodico riguardi l’esercizio di un diritto fondamentale, quale è la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), posto che tale diritto non può comunque rimanere privo di tutela giurisdizionale. Costituisce infatti un punto fermo nella giurisprudenza di questa Corte il principio, che caratterizza la stessa essenza dello stato democratico di diritto, secondo cui «non v’è posizione giuridica tutelata di diritto sostanziale, senza che vi sia un giudice davanti al quale essa possa essere fatta valere» (sentenza n. 212 del 1997) nell’ambito di un procedimento di natura giurisdizionale, nel corso del quale potrà sempre essere proposto incidente di costituzionalità (sentenza n. 26 del 1999)”.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Testo in http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=5181
L’Albo è aperto a “tutti”.
L’Ansi parte malissimo:
chiede diritti già ampiamente
riconosciuti dall’Ordine.
ai cittadini stranieri che
vogliono esercitare in Italia
la professione giornalistica.
NOTA di FRANCO ABRUZZO
DEL BOCA: "GIÀ RICONOSCIUTI I GIORNALISTI STRANIERI".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°