
|
 |
|
Cassazione penale: i nomi presenti nelle sentenze sono da oscurare soltanto quando le sentenze sono pubblicate nelle riviste giuridiche (anche telematiche).
Il “Testo unico della privacy” 196/2003 dà piena libertà ai giornalisti di pubblicare le sentenze con i nomi degli imputati, ma nel rispetto delle regole deontologiche della professione: è proibito diffondere i nomi dei minori, delle persone che hanno subito violenza sessuale o che abbiano contratto l’aids, delle parti nei procedimenti in materia di “delicati” rapporti di famiglia o di stato delle persone. “Il rilascio di copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale in favore di un soggetto diverso dalla parte del relativo procedimento e non titolare di uno specifico interesse processuale non è, già, un'attività di diffusione della decisione, e non soggiace, perciò, alla disciplina di cautela prevista dall'art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’art. 52 del dlgs 196/2003 “interviene soltanto a disciplinare il momento della diffusione della sentenza o del provvedinento giurisdizionale per finalità di informatica giuridica”.
LA NOTIZIA. Con la sentenza 4239/2009, la quinta sezione penale della Cassazione, ha ribadito la liceità della pubblicazione di una sentenza (della Corte dei Conti) in una rivista telematica nel rispetto dell’articolo 52 del Dlgs 296/2003 sulla privacy. NOTA DI FRANCO ABRUZZO
testo in allegato
|
 |

|