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Due importanti novità legislative per i giornalisti della radio e della televisione sono entrate in vigore il 2 maggio e modificano la rettifica delle notizie diffuse da tg e giornali radio.

di Pierluigi Franz

Due importanti novità legislative per i giornalisti della radio e della televisione sono entrate in vigore il 2 maggio e modificano la rettifica delle notizie diffuse da tg e giornali radio. Sono contenute nel Decreto Legislativo 25 marzo 2024 n. 50: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE. (in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2024 i. Vedere in https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2024/04/17/90/sg/pdf e in https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024;050 .


Le due novità sono contenute nell'art. 1, 4° e 23° comma: il 1° fissa a garanzia degli utenti dei nuovi principi nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, riconoscendo e riconfermando rilevanti diritti a vantaggio della collettività, mentre il 2° interessa tutti i giornalisti Rai, Mediaset, La 7, Sky, Dazn, Telenorba, ecc. e modifica il precedente testo relativo alla rettifica di notizie mandate in onda da tg e giornali radio.


Ecco il testo ufficiale delle due importanti novità che riporto in grassetto per meglio evidenziarle e facilitarne la lettura:


A)L'art. 1, comma 4, del D. Lgs. n. 50 del 25 marzo 2024, che ha così modificato l'articolo 4, primo comma, del D. Lgs. n. 208 del 2021, stabilisce che: «Il sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, si conforma ai seguenti principi, a garanzia degli utenti: 



  1. a) libertà e pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva;

  2. b) libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio;

  3. c) obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione;

  4. d) contrasto alle strategie di disinformazione;

  5. e) tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale;

  6. f) apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

  7. g) salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali;

  8. h) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), contrasto alla tendenza contemporanea di distruggere o comunque ridimensionare gli elementi o simboli della storia e della tradizione della Nazione (cancel culture)».


 



  1. B) A sua volta l'art. 1, comma 23, del D. Lgs. n. 50 del 25 marzo 2024, che ha sostituito l'art. 35, secondo comma, del D. Lgs. n. 208 del 2021, stabilisce, invece, che: 


"Art. 35 (Telegiornali e giornali radio. Rettifica): 



  1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.

  2. Ogni persona fisica o ente giuridico i cui diritti, in particolare all’onore e alla reputazione, siano stati lesi a seguito di un’affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo o radiofonico, ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all’emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali.

  3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l’interessato può trasmettere la richiesta all’Autorità.

  4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l’emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrano le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all’Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L’Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall’interessato ai sensi del comma 2. Se l’Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall’indicazione della pronuncia dell’Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all’emissione della pronuncia.»


Rispetto al precedente testo del decreto 208/2021 che parlava genericamente di “trasmissioni”, il nuovo testo, che rafforza i motivi della rettifica di una notizia data per radio o in tv, presenta, però, di per sé molte criticità poiché queste modifiche appaiono solo parziali e non esaustive di una materia molto delicata e complessa. Insomma, l'art. 1, comma 23, che disciplina la rettifica di una notizia data per radio o tv, finisce comunque di fatto per intersecarsi e sovrapporsi alle proposte di rettifica tuttora all'esame della Commissione Giustizia del Senato (disegno di legge base del senatore Balboni n. 466 e relativi numerosi emendamenti presentati da senatori di tutti i partiti), riguardanti in particolare la diffamazione per un articolo pubblicato sulla stampa e ritenuto denigratorio dell’onore e/o della reputazione. Ad esempio, dovrebbe essere introdotto un meccanismo in base al quale l'avvenuta pubblicazione, effettuata nei termini di legge, costituisca un'esimente per il giornalista autore dell'articolo o servizio ritenuto diffamatorio e il direttore, rendendo non più punibile il reato. Inoltre, l'avvenuta rettifica dovrebbe avere effetti anche ai fini di una riduzione dell'eventuale risarcimento del danno reclamato dal querelante. Ed ancora: prima di presentare querela per diffamazione o iniziare una causa di diffamazione dovrebbe essere obbligatoria - prima ancora dell'udienza in mediazione - una richiesta di rettifica da esercitare entro tempi brevi rispetto all'articolo ritenuto diffamatorio con possibilità di replica e di controreplica. 


Un’ulteriore problematica che si evidenzia, è quella relativa alla rettifica che, se fosse risolutiva in caso di fatti falsi, non sarebbe comunque applicabile alla diffamazione che riguardi opinioni critiche per eventuale incontinenza verbale, che non può essere rettificata. Dunque, si creerebbe una disparità di trattamento fra chi ha mal esercitato il diritto di cronaca e chi ha mosso una critica, ma con un linguaggio illegittimo, che non potrebbe beneficiare della causa di non punibilità derivante dalla pubblicazione della rettifica. 


Peraltro, la rimozione degli errori commessi dovrebbe comportare un coinvolgimento diretto della parte che si ritiene danneggiata. A sua volta il danneggiato, come condizione di procedibilità, sia civile sia penale, dovrebbe sempre richiedere la correzione/rettifica della notizia incompleta/sbagliata, indicando fatti e circostanze controversi, e non, invece, apodittici e generici contrattacchi o contumelie di ritorno. La rettifica, così circostanziata, dovrebbe essere quindi pubblicata tempestivamente in forme equipollenti.





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