Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

La CEDU di Strasburgo condanna l'Italia per aver trattenuto per 10 giorni presso l’ “hotspot” sull’isola di Lampedusa dei cittadini tunisini salvati da una nave nel Mar Mediterraneo.

Di Pierluigi Franz

Con sentenza n. 21329 del 30 marzo 2023 la prima sezione della Corte EDU di Strasburgo (in https://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/CASE_OF_J.A._AND_OTHERS_v._ITALY_no-index.pdf ) ha ritenuto sussistenti le violazioni degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 5 § 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e sicurezza) della CEDU - CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI e 4 del Protocollo n. 4 allegato alla CEDU (divieto di espulsione collettiva degli stranieri) da parte dello Stato italiano nei confronti di cittadini tunisini che, dopo essere stati salvati da una nave nel Mar Mediterraneo, erano stati portati e trattenuti per dieci giorni presso l’ “hotspot” di Contrada Imbriacola, sull’isola di Lampedusa.


La Corte – ribadito il carattere assoluto dell’art. 3 della Convenzione (che, come confermato dalla giurisprudenza dei giudici di Strasburgo, impone obblighi dai quali gli Stati membri del Consiglio d’Europa non possono essere esonerati solo in ragione dalle difficoltà derivanti dall’accresciuto afflusso di migranti e richiedenti asilo) – ha affermato che il Governo italiano non aveva prodotto elementi sufficienti a dimostrare che le condizioni dell’ “hotspot” di Lampedusa (che molteplici fonti nazionali ed internazionali avevano attestato essere critiche) fossero accettabili e, di conseguenza, ha ritenuto i ricorrenti sottoposti a trattamenti inumani e degradanti.


Con riferimento alla violazione dell’art. 5, la Prima Sezione ha affermato che i ricorrenti sono stati collocati presso l’ “hotspot” e trattenuti per dieci giorni (in una condizione di “detenzione de facto”) senza una base giuridica chiara ed accessibile, in assenza di un provvedimento motivato che ne ordinasse il trasferimento e senza fornire ai ricorrenti informazioni sufficienti per contestare il loro stato di detenzione dinanzi ad un Tribunale.


In merito alla violazione dell’art. 4 del Protocollo 4, infine, la Corte Edu ha sottolineato come le singole posizioni dei ricorrenti non siano state valutate in modo individuale prima dell’adozione dei provvedimenti di respingimento da parte delle autorità che, in tal modo, aveva emesso provvedimenti equivalenti ad una forma di espulsione collettiva vietata.


 


                                                                                                                                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


... [Messaggio troncato]  Visualizza intero messaggio










 



RispondiRispondi a tuttiInoltra



 


 





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com