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Pubblicate dal CNOG le linee guida sui nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 della legge sull'Ordine n. 69 del 1963 sul praticantato. Ma l'Ordine ha poteri parlamentari?





20.4.2023 - Sono state pubblicate oggi dal CNOG le linee guida sui nuovi criteri interpretativi dell'art. 34 legge Ordine n. 69 del 1963:
Il Consiglio nazionale, sentiti i Presidenti e i Vicepresidenti ai sensi dell’art. 20-bis del D.P.R. 115/1965, promuove l’applicazione uniforme dei Criteri interpretativi dell’art. 34 attraverso le presenti linee guida.

I Consigli regionali dell’Ordine procedono all’iscrizione del praticante al relativo Registro a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto.

Caratteristiche dell’attività giornalistica

Il Consiglio Regionale dell’Ordine accerta la continuità e l’effettività dell’attività attraverso l’esame della produzione giornalistica e della documentazione fiscale. A titolo esemplificativo, il lavoro giornalistico svolto da almeno sei mesi può integrare i requisiti di continuità ed effettività.

La nozione di attività giornalistica, presupposta ma non definita dalla Legge 69/1963, è ricavabile dagli orientamenti espressi nelle decisioni del Consiglio Nazionale e nelle delibere dei Consigli Regionali dell’Ordine in materia di tenuta dell’Albo.

Oggetto di accertamento sono:

a) la produzione giornalistica, che deve essere valutata congrua dal Consiglio Regionale dell’Ordine in relazione alla tipologia di attività e al periodo di svolgimento;

b) la prova della retribuzione e la documentazione fiscale (fra i documenti da esibire al Consiglio regionale, a titolo di esempio: contratto di lavoro, certificazione unica,  certificazione dei compensi e delle ritenute, pagamenti tracciabili).

Vigilanza sullo svolgimento del praticantato e designazione di un tutor

A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato, il Consiglio regionale valuta la designazione di un giornalista professionista che svolge il ruolo di tutor con il compito di vigilare sul percorso professionale del praticante (18 mesi).

L’eventuale tutor deve essere in regola con gli obblighi formativi ed avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'elenco professionisti.

Il tutor eventualmente designato consegna al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

La relazione deve illustrare l’attività svolta dal praticante nel periodo di riferimento.

Il professionista affidatario è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente.

Formazione nel corso del praticantato e preparazione alla prova di idoneità professionale

Il Consiglio nazionale organizza attraverso piattaforma online corsi gratuiti al fine di assicurare la formazione deontologica nel corso del praticantato. Corsi gratuiti in presenza e online possono essere organizzati anche dai Consigli regionali.

Ai fini della preparazione alla prova di idoneità professionale il Consiglio nazionale e i Consigli regionali dell’Ordine organizzano corsi di carattere teorico-pratico finalizzati ad approfondire le materie d’esame.

Riconoscimento del praticantato

A conclusione dei 18 mesi, acquisita l’eventuale relazione del tutor e verificata la sussistenza e la continuità dei requisiti di cui alle lettere a) e b), il Presidente del Consiglio regionale dell’Ordine regionale rilascia la dichiarazione di compiuta pratica.



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