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(Il Sole 24 Ore Mercoledì 25 Gennaio 2023 Pagina 32) - LA PEC PIENA IMPONE LA NUOVA NOTIFICA AL DOMICILIO FISICO - La colpa del destinatario ininfluente ai fini dell’onere di ritentare la consegna.

Di PATRIZIA MACIOCCHI

Se il legale del contribuente ha la casella di posta certificata piena, la notifica non si può ritenere effettuata, ma va rinnovata presso il domicilio fisico. La Cassazione (sentenza 2193) dichiara inammissibile un ricorso dell’agenzia delle Entrate e fa una netta scelta di campo tra due orientamenti. Secondo la tesi disattesa dai giudici di legittimità, infatti, il responso “cassetta piena” è frutto di una negligenza del destinatario, che ha il dovere di «verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione». Se dunque il destinatario non rende disponile effettivamente il suo domicilio elettronico, il notificante può utilizzare l’atto come se la notifica fosse andata in porto. Di diverso avviso la Suprema corte. La Cassazione ammette - come valorizzato dal principio dal quale prende le distanze - che il lasciare la casella Pec satura «equivale ad un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite la stessa». Tuttavia questo non basta a fronte del fatto che le norme sul domicilio digitale non hanno soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, un luogo fisico valido - ed eventualmente associato al domicilio digitale - per la notificazione degli atti del processo. Da qui il dovere di rinnovare tempestivamente la notifica non andata a buon fine anche se per “colpa” del destinatario. Un onere che - precisa la Suprema corte - non deve apparire irragionevole a fronte dell’esistenza di una domiciliazione fisica, se presente, e del fatto che chi notifica può controllare subito l’esito della mancata consegna, attraverso il messaggio di rifiuto. Questo anche nel caso di un giudizio la cui proposizione sia soggetta ai termini di decadenza. «In definitiva - scrivono i giudici di legittimità - se si può ritenere che l’elezione di domicilio fisico non impedisca l’utilizzo di quello telematico, ciò non può, viceversa imporre al difensore destinatario della notifica, in assenza di norme esplicite, gli stessi oneri che sono a lui richiedibili quando non possa aver fatto affidamento sulla suddetta legittima elezione e, anzi, abbia dato speculare valore al luogo di elezione appositamente eletto». I giudici negano che l’orientamento opposto, ribadito anche dalla sentenza 26810/2022, possa essere supportato dall’articolo 149-bis, terzo comma, del Codice di rito civile secondo il quale in assenza di un espresso divieto di legge, la notifica si può eseguire con la Pec «anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo». Per la Cassazione si tratta di una norma neutra che si limita a prevedere il perfezionamento nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di Pec del destinatario.





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