Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

Pensionati, dal 2024 contributo Casagit detraibile e non più deducibile. IN CODA articolo di Mario Antolini.

di professionereporter

4.1.2023 - Cambia (in peggio) la dichiarazione dei redditi dei giornalisti pensionati, a causa del passaggio dell’Inpgi all’Inps. Lo ha spiegato in dettaglio Mario Antolini, fiduciario Casagit per il Lazio, sul sito Puntoeacapo.


In base al Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, articolo 51, comma 2 lettera a) per il giornalista contrattualizzato con il Contatto nazionale di lavoro e per il pensionato Inpgi il contributo personale di associazione a Casagit era fiscalmente deducibile alla fonte da parte del datore di lavoro e dell’Inpgi, fino al limite di 3.615,20 euro. Quindi il contributo non entrava a far parte dell’imponibile (e su di esso non si pagavano tasse). I contributi eventualmente versati per il coniuge non a carico o per il nucleo familiare non erano invece né deducibili né detraibili. Ora -scrive Antolini- per il pensionato ex Inpgi trasferito all’Inps il contributo di associazione a Casagit non è più deducibile (e quindi resta nell’imponibile), ma soltanto detraibile al 19 per cento entro il limite di 1.300 euro. I contributi eventualmente versati per il coniuge non a carico o per il nucleo familiare restano non deducibili né detraibili. Nulla cambia invece per i giornalisti attivi contrattualizzati ex Cnlg.


“Salvo modifiche del quadro normativo, il nuovo regime (cioè la non deducibilità del contributo, ma la sua detraibilità) avrà vigore sui redditi del 2023, cioè sui redditi che saranno oggetto della dichiarazione da presentare nel 2024. Per la dichiarazione dei redditi 2022 (che si presenterà da maggio 2023) nulla cambia: valgono ancora le vecchie regole sulla deducibilità alla fonte del contributo versato a Casagit”.


Con il nuovo regime, nulla cambierà per i rimborsi: il giornalista contrattualizzato Cnlg e il giornalista pensionato potranno detrarre soltanto le spese sanitarie non rimborsate da Casagit; per il coniuge non a carico e per i familiari del nucleo familiare si potrà invece detrarre l’intera spesa sanitaria, anche se rimborsata da Casagit.


Il vantaggio fiscale della deducibilità alla fonte nasce dal fatto che l’iscrizione a Casagit è obbligatoria per i giornalisti contrattualizzati Cnlg; e questo obbligo si considerava automaticamente trasferito al pensionato Inpgi in base a una intesa tra Inpgi e Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, che considerava obbligata anche l’iscrizione del pensionato.


Con la scomparsa dell’Inpgi scompare evidentemente anche la categoria del “giornalista pensionato”: i giornalisti che escono dal lavoro attivo, per l’Inps, non sono distinguibili da tutti gli altri pensionati (statali, insegnanti, operai, o che altro siano) e soprattutto non sono più inquadrati in un contratto, accordo o regolamento aziendale che consideri obbligatoria l’iscrizione a Casagit. Viene così a cadere la giustificazione per il beneficio fiscale della deducibilità alla fonte del contributo Casagit.


Bisogna tener presente che quel beneficio ha sempre e soltanto riguardato i giornalisti contrattualizzati ex Cnlg (e per estensione poi i giornalisti pensionati Inpgi). I freelance, i giornalisti degli uffici stampa o della pubblica amministrazione, se iscritti a Casagit non possono comunque godere della deducibilità del contributo se hanno – come normalmente accade – contratti diversi dal contratto Cnlg.


“A titolo puramente indicativo -secondo i calcoli di Antolini- con il nuovo regime è possibile ipotizzare – ad aliquote vigenti – un aggravio fiscale intorno ai 650 euro su un reddito di 50mila euro lordi e di 1.300 euro per un reddito di 100mila euro lordi”.


 


Testo in https://www.puntoeacapo.org/2022/12/31/casagit-che-cosa-cambia-davvero-per-la-dichiarazione-dei-redditi-dei-giornalisti-in-pensione/





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com