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Stampa

Il Tar Lazio boccia il ricorso sull'equo compenso dei giornalisti. Nel respingere le richieste delle Assostampa Siciliana e Romana, i giudici hanno rilevato, fra l'altro, che non c'è in materia un «vuoto normativo», posto che è possibile evincere «i parametri di cui si verte» sulla scorta del richiamo contenuto nell'articolo 40 del decreto del ministro della Giustizia n. 140 del 2012. IN CODA la sentenza.

È stato respinto oggi (15 novembre 2022, ndr) dal Tar del Lazio il ricorso con il quale l'Associazione Siciliana della Stampa e l'Associazione Stampa Romana sollecitavano l'accertamento dei giudici in merito al "silenzio" del ministero della Giustizia sulle diffide tese ad ottenere l'emanazione del decreto di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione giornalistica, il cosiddetto "equo compenso".


I giudici, nel considerare la domanda infondata, hanno rilevato che «come affermato dalla giurisprudenza, l'istituto del silenzio inadempimento non si applica allorquando si sia in presenza di atti a contenuto generale rimessi alla scelta discrezionale dell'Amministrazione e rispetto alla quale non è configurabile un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l'esistenza di un "obbligo" per l'amministrazione di procedere all'adozione di atti a contenuto regolamentare».


In più il Tar ha ribadito che «è esclusa l'ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della P.a.», rilevando che «è inconfigurabile il silenzio inadempimento in relazione ad un atto, quale il chiesto decreto ministeriale, a fronte del quale non siano in alcun modo ravvisabili posizioni di interesse legittimo».


Alla fine, secondo i giudici non c'è neanche un «vuoto normativo», posto che «i parametri di liquidazione di cui si verte possono essere desunti, comunque, in via analogica, sulla scorta del richiamo contenuto nell'art. 40 del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140», contenente il "Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia". (Ansa)


La sentenza


 





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