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La Cassazione boccia definitivamente il divieto di cumulo tra la pensione di anzianitą INPGI 1 e i redditi

29.6.2022 - La Cassazione ha bocciato ieri definitivamente il divieto di cumulo tra la pensione di anzianità INPGI 1 e i redditi di lavoro autonomo. Sono così diventate ben sette le decisioni (delle quali sei univoche negli ultimi tre anni) della sezione Lavoro della Cassazione che hanno sinora disapplicato l'art. 15 del Regolamento dell'INPGI del 24 luglio 1995 e successive modifiche che prevede la decurtazione della pensione di un giornalista nel caso in cui il titolare di una pensione di anzianità svolga attività lavorativa e percepisca redditi da lavoro (per il 2022 il "tetto", cioé l'importo massimo delle collaborazioni consentite, non deve superare i 22 mila 907,04 euro l'anno). Si tratta quindi di un orientamento ormai decisamente consolidato da parte della Suprema Corte che ha di fatto uniformato la normativa INPGI 1 a quella dell'INPS, che per legge consente la piena libertà di cumulo tra la pensione di anzianità e l'attività lavorativa senza più alcuna limitazione.


Con l'ordinanza n. 20522, depositata il 27 giugno nella cancelleria del "Palazzaccio" di piazza Cavour, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20220627/snciv@sL0@a2022@n20522@tO.clean.pdf i supremi giudici hanno infatti dato continuità a quanto già affermato nelle loro precedenti pronunzie n. 1098 del 2012, n. 19573 del 2019, n. 20677 del 2020 (punto 8.2 a pag. 4 della motivazione), n. 21470 del 2020, n. 22170 del 2020 e n. 33144 del 2021. 


E' stata così definitivamente confermata la sentenza n. 458 emessa il 16 maggio 2016 dalla Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato la illegittimità delle trattenute effettuate dall'INPGI 1 al giornalista Vittorio Borelli, titolare di pensione di anzianità che aveva percepito redditi di lavoro autonomo eccedenti i limiti ammessi dall'art. 15 del Regolamento INPGI 1. Per la Cassazione, che ha integralmente accolto le tesi del professor Ugo Minneci e dell'avvocato Sabina Mantovani di Milano, il divieto di cumulo per i giornalisti in pensione è quindi del tutto illegittimo.


Innanzitutto la Suprema Corte, presieduta da Rossana Mancino, ha bocciato la richiesta dell'INPGI di trasmissione degli atti al Primo Presidente affinché ne valutasse l'eventuale invio alle Sezioni Unite Civili perché nel 2016 gli "ermellini" con due decisioni (la n. 8067 e la n. 12671) avevano, invece, convalidato la normativa dell'INPGI 1 sul divieto di cumulo.


Ma ormai tale contrasto è stato ampiamente superato, tenendo anche conto del fatto che l'autonomia finanziaria dell'INPGI, come ente previdenziale privatizzato, non è neppure integrale tenendo conto che con due leggine del 2009 lo Stato è venuto incontro all'Istituto con 20 milioni di euro annui posti a carico del bilancio dello Stato con conseguente facoltà dell'Istituto di "ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati, previa presentazione di idonea documentazione".


Su questo punto i supremi giudici hanno comunque commesso una grave errore, determinato soprattutto dalla complessità della normativa vigente in Italia inserita nelle più svariate disposizioni di legge. Nella motivazione dell'ordinanza n. 20522 del 2022 gli "ermellini" hanno infatti indicato solo la prima delle due leggine con cui del 2009 lo Stato è venuto incontro all'Istituto previdenziale di via Nizza con 10 milioni di euro annui ciascuna, cioé l'art. 19, comma 18-ter, lett. a), punto 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 28 gennaio 2009. Ma si sono, però, totalmente dimenticati dell'art. 41-bis della legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (di cui dette per primo meritoriamente notizia 13 anni fa il sito online del presidente emerito dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia professor Franco Abruzzo) con cui, appunto, lo Stato ha rimborsato ogni anno all'INPGI 1 fino ad un massimo di altri 10 milioni di euro a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali sui prepensionamenti dei giornalisti concessi in base alla legge sull’editoria n. 416 del 1981 ed autorizzati di volta in volta dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per decenni fino al 31 dicembre 2008 l'INPGI 1 si é, invece, accollato per intero il rilevantissimo costo di centinaia e centinaia di giornalisti prepensionati ancora in giovane età tra i 55 e i 60 anni di età e dipendenti da aziende editoriali in crisi (agenzie di stampa, quotidiani e periodici), mentre dal 2009 l'ente di via Nizza non ha comunque mai ottenuto il rimborso dell'intero onere degli ammortizzatori sociali, compresi i contributi figurativi sui prepensionamenti.


 La Cassazione ha poi sottolineato che "a tale misura di sostegno finanziario va aggiunto il radicale intervento di cui all'art. 1 comma 103 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021 con il quale, tra l'altro, "Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951 n. 1564 (è la c.d. "legge Rubinacci", ndr) in regime sostitutivo delle corrispondenti forma di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi..."          


Particolare curioso: con singolare sincronismo l'ordinanza della Cassazione è stata depositata appena quattro giorni prima dell'incorporazione definitiva dell'INPGI 1 nell'INPS.


 


                                                                               


 


 


 


 





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