20 dicembre 2021 - Oggi i giornalisti italiani dovrebbero ricordare, con riconoscenza e gratitudine, lo scomparso grande ministro del Lavoro di origini campane Leopoldo Rubinacci, da riconoscere come il principale artefice della nascita dell'INPGI (la storia è in http://www.inpgi.it/?q=node/3). Infatti senza la sua legge n. 1564 del 20 dicembre 1951 con cui l'INPGI divenne un ente previdenziale sostitutivo dell'INPS, il Governo Draghi oggi non sarebbe potuto intervenire con l'art. 29 della prossima finanziaria per il 2022 e l'ente di via Nizza, che assicura la pensione e l'assistenza a migliaia di giornalisti italiani lavoratori subordinati, sarebbe finito irrimediabilmente nel baratro. La legge 1564/1951 stabilisce che i contributi dovuti dai datori di lavoro (e le prestazioni erogate dall'Ente) non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di assicurazione obbligatorie (Inps).
Lunedì 20 dicembre ricorrono, appunto, i 70 anni della legge Rubinacci che di fatto non sarà più, paradossalmente, in vigore a partire da Capodanno proprio in coincidenza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della finanziaria Draghi che prevede il passaggio dell'INPGI 1 all'INPS con decorrenza 1° luglio 2022. Sarebbe, quindi, doveroso almeno un segno di riconoscenza della nostra categoria alla memoria del grande politico campano del dopoguerra Leopoldo Rubinacci, che oltre il 99% dei giornalisti italiani, purtroppo, non sa neppure chi sia stato ed ignora del tutto i grandi meriti che ha avuto.
Ho un ricordo ancora vivo di Rubinacci. Nella campagna elettorale del 1953 il ministro del Governo De Gasperi tenne un comizio a Cosenza, la mia città, in piazza Duomo. Ero in compagnia di mio Papà. Il ministro iniziò a parlare stringendo la bandiera Tricolore. "Oggi vi parlo all'ombra della bandiera nazionale...". Scattò un applauso immenso e sui volti dei più anziani si potevano cogliere commozione e occhi lucidi. Eravamo nel primissimo secondo dopoguerra e le rovine della Patria, a causa di una guerra assurda e sciagurata, erano presenti a vista d'occhio in tutt'Italia e anche a Cosenza.
- §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
- - Legge 20 dicembre 1951, n. 1564.
Previdenza ed assistenza dei giornalisti.
(G.U. 16 gennaio 1952, n. 13).
Art. 1. - La previdenza e l'assistenza attuata dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1926, n. 898, nelle forme e nelle misure disposte dal suo statuto e dal regolamento a favore dei giornalisti iscritti all'Istituto stesso, sostituiscono a tutti gli effetti, nei confronti dei giornalisti ad esso iscritti, le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Art. 2. - Le misure dei contributi dovuti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" dai datori di lavoro per i giornalisti da essi dipendenti e le prestazioni che l'Istituto è tenuto ad erogare a favore dei propri iscritti non possono essere inferiori a quelle stabilite per le corrispondenti forme di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Il regolamento previsto dallo statuto dell'Istituto dovrà essere uniformato alle disposizioni della presente legge entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.