
|
 |
|
Deontologia giornalistica, nuova versione della Carta di Treviso
--(di Uspi)
Carta di Treviso (bozza) La Carta di Treviso, approvata nel 1990 dall’Ordine dei giornalisti e dalla Fnsi – d’intesa con Telefono Azzurro e con Enti e Istituzioni della Città di Treviso – fissa le regole deontologiche riguardanti i minorenni. Tale documento, già rivisto nel 2006, alla luce dei cambiamenti intervenuti nel mondo dei media, viene modificato e aggiornato da Ordine dei giornalisti e Fnsi nell’attuale versione approvata il …… La Carta trae ispirazione dai principî e dai valori della Costituzione, della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, recepita in Italia dalla legge n. 176/1991, delle normative internazionali ed europee e della legge istitutiva dell’Ordine dei giornalisti (n. 69/1963) per estensione dell’art. 2.
PRINCIPÎ Finalità primaria e vincolante della Carta di Treviso è tutelare al massimo possibile l’armonico sviluppo dell’identità del minorenne senza distinzione di genere, status sociale, origine etnica, nazionalità, lingua, religione e credo politico. I profondi cambiamenti intervenuti nell’informazione multimediale, caratterizzata da velocità crescente, impongono ai giornalisti di prestare ancora più sensibilità e attenzione nell’osservanza dell’obbligo di tutelare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.. Nessun minorenne potrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illecite nella sua sfera privata né subire offese all’onore o alla reputazione. Fermo restando il diritto-dovere di informare, deve prevalere comunque il superiore interesse dei bambini e degli adolescenti. Le trasformazioni in atto nel mondo dei media non comportano un’attenuazione della tutela dei loro diritti. Espressione di tale tutela è l’anonimato del minorenne. Il giornalista opera attraverso il bilanciamento responsabile dei principi costituzionali riguardanti la libertà di informazione e la protezione dei bambini e degli adolescenti. Il giornalista rende sempre nota la sua attività. Il suo approccio al minorenne, la raccolta delle informazioni – anche attraverso i social – e la rappresentazione dei fatti in cui sono coinvolte le persone di minore età non possono ledere la loro integrità psico-fisica, affettiva e di relazione. La rappresentazione dei fatti di vita del minorenne, a prescindere dal medium utilizzato, deve avvenire attraverso un linguaggio che non alteri la percezione della realtà. Vanno usate le parole e le immagini più appropriate, evitando stereotipi o termini suggestionanti che determinino una percezione lesiva della dignità di bambini e adolescenti o dannosa per la formazione della loro identità. Vanno evitate le forme di sovraesposizione mediatica dei minorenni e non va assecondato né sfruttato il loro desiderio di protagonismo o di visibilità attraverso qualsiasi mezzo d’informazione. Resta in capo al giornalista la responsabilità di decidere in merito alla rappresentazione dei fatti in cui è coinvolto il minorenne, anche in caso di autorizzazione dei genitori, fermo restando l’obbligo che nella descrizione di dettagli si attenga ai principi dell’essenzialità dell’informazione e della continenza. Il rischio di danneggiare lo sviluppo psico-fisico del minorenne può non sussistere quando il servizio giornalistico ne valorizzi le azioni e la personalità. Sulla base di questi principî e dei riferimenti contenuti nel Testo Unico della deontologia e di quanto previsto dalle «Regole deontologiche» in materia di privacy e tenuto conto che l’ordinamento giuridico riconosce che l’esercizio dei diritti sia declinato in funzione dell’età e delle altre circostanze di fatto, Ordine dei giornalisti e Fnsi individuano le seguenti regole che si applicano a tutela di tutti i minorenni, anche in Paesi stranieri: Articolo 1 (Responsabilità deontologiche, penali, civili e amministrative) 1. Il rispetto delle norme deontologiche non esime il giornalista dall’osservanza di tutte le disposizioni penali, civili e amministrative che regolano l’attività di informazione in materia di minorenni. Articolo 2 (Tutela dell’anonimato e della riservatezza) 2.1 Vanno garantiti l’anonimato, la riservatezza, la protezione dei dati personali e dell’immagine del minorenne in qualsiasi veste coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale ma lesivi della sua personalità. 2.2 Va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano portare alla sua identificazione, quali ad esempio le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, le associazioni, le comunità fisiche e virtuali, i luoghi di culto frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento di riconoscimento. Tra cui: foto e filmati anche se schermati, messaggi e immagini on-line, elementi ambientali e di contesto che possano contribuire alla sua individuazione. È irrilevante l’eventuale consenso alla pubblicazione da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale. 2.3 L’avvenuta diffusione, attraverso qualsiasi mezzo, di elementi identificativi non giustifica una nuova pubblicazione né esime dalle sue responsabilità deontologiche il giornalista che li riproponesse al pubblico. Articolo 3 (Violenza, reati sessuali e fatti di straordinario interesse pubblico) 1) Anche nei casi di violenza, tentato suicidio, pedofilia, pedopornografia, prostituzione, tratta minorile e in tutte le situazioni in cui vi è uno straordinario interesse pubblico non è comunque giustificata la violazione dell’anonimato, della protezione dei dati personali e del divieto di pubblicazione di elementi di contesto identificativi del minorenne a qualsiasi titolo coinvolto. Articolo 4 (Eventi positivi) 1. Nel caso di eventi che diano positivo risalto al minorenne possono essere diffuse generalità, immagini, filmati e interviste, sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e che non vi sia la manifesta opposizione di chi esercita la responsabilità genitoriale. Vanno in ogni caso evitati fenomeni di sovraesposizione, spettacolarizzazione e strumentalizzazione. Articolo 5 (Raccolta informazioni e intervista del minorenne) 5.1 Il giornalista può intervistare, raccogliere e pubblicare immagini e opinioni del minorenne su tematiche generali e di suo interesse, purché non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico e vi sia il consenso dell’interessato nonché, ove possibile, quello di almeno uno dei genitori. Il consenso dei genitori è sempre necessario per i minori di quattordici anni. In caso di minorenni stranieri, accompagnati e non, il giornalista si avvale ove possibile di mediatori culturali e linguistici. 5.2 Fuori dai casi consentiti dall’articolo 4 e ferma restando la tutela dell’anonimato il giornalista, sempre che non vi sia un impatto negativo sulla personalità del minorenne, può avvicinare il maggiore di 14 anni e coinvolto in fatti di cronaca – ove possibile con il consenso di almeno uno dei genitori – soltanto per raccogliere informazioni. 5.3 Nella fascia di età fra i 16 e i 18 anni il giornalista può intervistare e pubblicare le generalità e l’immagine del minorenne coinvolto in fatti di cronaca che, ragionevolmente, non abbiano risvolti giudiziari, sempre che vi sia il consenso dell’interessato e, ove possibile, quello di almeno uno dei genitori, e sempre che non venga turbato il suo equilibrio psico-fisico. 5.4 In ogni caso il giornalista tiene conto dell’età e del fatto che il minorenne può non conoscere le dinamiche mediatiche. Valuta il grado di consapevolezza del minorenne rispetto ai fatti e alle tematiche o alle possibili conseguenze. Il giornalista non suggestiona le risposte del minorenne, né lo costringe a rivivere esperienze traumatiche o a esporre se stesso o i familiari a rischi. Non vanno coinvolti i figli di detenuti o di collaboratori di giustizia. Il minorenne va interpellato solo quando le informazioni che può fornire sono essenziali alla ricostruzione dei fatti. 5.5 Se il minorenne rifiuta di fornire le generalità o di essere intervistato ovvero di dare il consenso all’uso della propria immagine, il giornalista ne rispetta la decisione, anche in presenza di una eventuale autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale. 5.6 In ogni caso il giornalista tutela l’interesse del minorenne, evitando, sotto la propria responsabilità, fenomeni di spettacolarizzazione, sovraesposizione e strumentalizzazione. Il giornalista ha inoltre la responsabilità di valutare se l’esposizione attraverso i media produce conseguenze negative nei suoi confronti, a prescindere dal consenso del genitore. Articolo 6 (Trasmissioni televisive, manifestazioni pubbliche e immagini simboliche) 6.1. Il minorenne non può essere coinvolto in trasmissioni televisive, radiofoniche o via web che possano offenderne la dignità o turbare il suo equilibrio psico-fisico, né va coinvolto in forme di comunicazione lesive dell'armonico sviluppo della sua personalità e ciò anche a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori. 6.2. In caso di manifestazioni pubbliche il giornalista valuta l’opportunità di esporre mediaticamente il minorenne coinvolto. 6.3 Particolare attenzione andrà posta nei confronti di eventi che possano dare luogo a strumentalizzazioni da parte di adulti interessati a sfruttare, nel proprio interesse, l'immagine, l'attività o la personalità del minorenne e questo a prescindere dalle fasce di età. 6.4. È consentita la pubblicazione dell’immagine del minorenne quando rivesta un rilevante valore simbolico e sia volta a far prendere consapevolezza di fenomeni socialmente significativi, sempre che non sia leso in concreto il suo interesse a un equilibrato sviluppo psicofisico e non vi siano ricadute sul suo contesto di vita. 6.5. L’immagine del neonato può essere pubblicata se non si oppone chi esercita la responsabilità genitoriale e non si violino le norme sulla riservatezza dei dati particolari o vi siano riferimenti inappropriati al genere e/o al credo religioso Articolo 7 (Affidamenti, adozioni e separazioni) 7.1 È responsabilità del giornalista tutelare l’anonimato e rispettare la dignità del minorenne in affido, in comunità o adottato, evitando pregiudizi e luoghi comuni sul suo status e sulle sue origini. 7.2 La medesima tutela è garantita nei confronti dei figli di genitori in condizione di separazione o divorzio, utilizzando un linguaggio rispettoso della situazione che il minorenne sta vivendo. 7.3 In ogni caso il giornalista utilizza una terminologia appropriata anche con riferimento a procedure e normative, evitando sensazionalismi e qualsiasi forma di speculazione. Articolo 8 (Comportamenti autolesivi e tutela della memoria) 8.1 Nel caso di suicidi, comportamenti lesivi o autolesivi, fughe da casa, microcriminalità, posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare i particolari né soffermarsi su modalità che possano provocare effetti di suggestione o emulazione. 8.2 Nel caso di minorenni suicidi o morti per malattia va tutelata la loro memoria evitando la diffusione delle generalità, delle immagini e di ogni altro elemento identificativo a meno che non vi acconsentano gli aventi diritto. 8.3 Negli altri casi di minorenni deceduti, se il giornalista pubblica immagini o filmati ne rispetta la dignità e la memoria, osservando i principi di continenza ed essenzialità. Articolo 9 (Soggetti malati, feriti o vulnerabili) 9.1 Riguardo a minorenni malati, feriti, svantaggiati o in condizione di difficoltà, anche in presenza del consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende, evitando sensazionalismi, strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico in nome di un sentimento pietoso e sempre rispettando il prevalente interesse del minorenne. 9.2 Nel riferire vicende che coinvolgano i soggetti più vulnerabili, quali ad esempio i minorenni con disabilità, i minori stranieri, i minorenni di seconda generazione, gli orfani di crimini domestici e i minorenni autori di reato, va utilizzato un linguaggio rispettoso della loro dignità. Vanno evitati pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni basati su etnia, colore, orientamento sessuale, lingua, credo religioso, opinioni politiche, origini, stato di incapacità o situazione di povertà. 9.3 Nel caso di soggetti svantaggiati la tutela si estende fino a 21 anni Articolo 10 (Casi di rapimento o scomparsa) 10.1 Nei casi di rapimento o di scomparsa, se si ritiene che la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini siano nell’interesse del minorenne, andranno comunque acquisiti il consenso dei genitori o dell’autorità giudiziaria. 10.2 Una volta data la notizia della conclusione della vicenda, occorre evitare sensazionalismi, strumentalizzazioni o sfruttamento mediatico, osservando l’obbligo di essenzialità e sempre rispettando il prevalente interesse del minorenne, a prescindere dall’eventuale consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Ambito di applicazione e sanzioni Le presenti norme si applicano a giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque, anche occasionalmente, svolga attività pubblicistica. La loro violazione comporta per i giornalisti l’applicazione del Titolo III della legge 69/63
|
 |

|
Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018 |
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni):
1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
--------------------------------- |
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003
Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com |
|