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IL SOLE 24 ORE 27/6/2021 - Per gli enti previdenziali confluiti in Inps salve le regole preesistenti. La crisi dell'Inpgi. Nei casi precedenti di gestioni trasferite perché in difficoltà o per ridurre i costi si è applicato il principio del pro-quota.

di Matteo Prioschi

Da tempo si discute su come porre rimedio al disequilibrio tra entrate e uscite previdenziali della gestione lavoratori dipendenti dell' Istituto di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi). Il bilancio 2020 si è chiuso con un passivo di 242 milioni di euro, i due precedenti sono stati negativi per 171,4 (il 2019) e 147,6 (2018), ma il trend risale nel tempo. Dopo alcune modifiche sui requisiti di accesso alla pensione e l' introduzione del metodo contributivo, il Cda dell' istituto il 23 giugno ha approvato una manovra da 20 milioni di euro all' anno, che non risolve la situazione ma grava sui giornalisti attivi e quelli pensionati.
Tre le ipotesi possibili: chiusura dello stesso e trasferimento in Inps, oppure ampliamento della base degli iscritti dell' Inpgi, facendovi confluire i lavoratori, non giornalisti, che si occupano di comunicazione o del comparto editoriale che oggi sono assicurati presso l' Inps.
Con il decreto legge 34/2019 il Governo ha messo nero su bianco la seconda ipotesi qualora non si riesca nel frattempo a riequilibrare la gestione finanziaria. "Nel frattempo" era il 31 dicembre 2020, diventato il 30 giugno 2021, che potrebbe diventare il 31 dicembre 2021.
Per quanto riguarda la prima ipotesi, in passato ci sono stati altri casi di confluenza in Inps di enti previdenziali, come ha ricordato il presidente dell' istituto nazionale, Pasquale Tridico, il 24 giugno durante la sua audizione in Commissione parlamentare bicamerale sugli enti di previdenza: Scau (agricoli), Ipost (postelegrafonici), Enpals (spettacolo e sport), Inpdai (dirigenti).
Le particolarità dell'Inpgi. Il trasferimento dell'Inpgi, che secondo Tridico potrebbe essere fatto, costituirebbe comunque una "prima volta" in quanto si tratta di una cassa di previdenza privatizzata dal Dlgs 509/1994 e che fa quindi parte di quell' ambito previdenziale che si occupa dei professionisti ed è caratterizzato da autonomia regolamentare e di gestione rispetto alla previdenza pubblica. Infatti tali Casse non ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Tuttavia l' Inpgi, a sua volta, ha una ulteriore particolarità, in quanto è l' unica cassa privatizzata con funzione sostitutiva dell' assicurazione generale obbligatoria dell' Inps, tant'è che gestisce la previdenza dei giornalisti dipendenti (sia privati che pubblici) oltre che dei liberi professionisti ed eroga ammortizzatori sociali. Un universo, quelle delle Casse, che se da un lato consente, grazie all'autonomia, di garantire prestazioni migliori di quelle "statali" (soprattutto in passato) e gestioni efficienti, dall' altro è più esposto ai rischi connessi all' andamento delle attività professionali di riferimento a causa della sua specificità; perciò se il settore entra in crisi (come avvenuto per i giornalisti da qualche anno), non c' è un meccanismo mutualistico che attutisca le perdite e nemmeno l' intervento diretto e immediato dello Stato.
Il caso dei dirigenti. L'Istituto nazionale previdenza per i dirigenti di aziende industriali, prima della soppressione, è stato oggetto di un intervento di armonizzazione delle regole con quelle della previdenza pubblica a partire dal Dlgs 181/1997. Fino al 1995 l' istituto garantiva agli iscritti: il raggiungimento di una pensione pari all' 80% della retribuzione con 30 anni di contributi invece di 40; importi più elevati; contribuzione ridotta fino a 7 punti percentuali, ancorché si applicasse un massimale contributivo. Regole che dal 1993 hanno determinato un deterioramento dei bilanci e quindi del patrimonio. Nel 1997 le aliquote contributive e le modalità di calcolo della pensione sono state allineate a quelle introdotte dalla legge 335/1995 (riforma Dini). L' articolo 42 della legge 289/2002, con cui l' Inpdai è stato soppresso, ha previsto comunque il riconoscimento delle regole esistenti pro-rata; perciò per le quote di pensione relative alle anzianità contributive fino al 2002 si è continuato ad applicare il massimale contributivo previsto dal Dlgs 181/1997, mentre la quota di pensione dal 2003 in poi viene calcolata con le regole generali dei lavoratori dipendenti privati iscritti all' Inps. Inoltre, sempre per le anzianità ante 2003, vengono ancora riconosciute le aliquote di rendimento e il calcolo in trent' anni (fino al 1994) e fasce retributive più elevate (fino al 2002).
La conseguenza è che le quote di pensioni dal 2003 in poi sono meno generose rispetto a quelle degli anni precedenti, che a loro volta sono state "alleggerite" da più interventi nel corso degli anni. Non c' è stato comunque un ricalcolo dei trattamenti in essere.
Spettacolo e dipendenti pubblici. Nel caso dell' Enpals, stante la specificità del settore, che prevede - per gli iscritti - requisiti diversi da quelli vigenti nell' assicurazione generale obbligatoria, nonché per i lavoratori appartenenti alle categorie dei ballerini e tersicorei, soltanto con il Dpr 157/2013 si è assistito alla elevazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico delle categorie "ballo", "canto" e "attori", tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività.
Dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si è applicato il sistema contributivo pro rata per le anzianità successive al 2011.
A differenza delle altre gestioni confluite in precedenza nell' Inps, non vi è distinzione tra lavoro autonomo e lavoro dipendente e, pertanto, le due tipologie di rapporto di lavoro sono sempre inquadrate con le medesime tutele previdenziali a prescindere dalla natura del rapporto di lavoro.
Per gli iscritti all' ex Inpdap, la confluenza nell' Inps non ha comportato modifiche alle regole applicabili ai pubblici dipendenti, fermo restando che, dal 2012, i requisiti sono stati innalzati al pari degli iscritti all' assicurazione generale obbligatoria.
Fondi settoriali. Processo analogo è avvenuto in occasione della soppressione di alcuni fondi previdenziali, come quello dei lavoratori dei settori elettrico e telefonico. Creati rispettivamente nel 1956 e nel 1920, sono andati incontro a un primo intervento di armonizzazione delle regole (in particolare con i Dlgs 562/1996 e 658/1996) prima della loro chiusura avvenuta a opera dell' articolo 41 della legge 488/1999. Anche questi lavoratori mantengono regole di calcolo più favorevoli a quelle della generalità dei dipendenti per le anzianità più vecchie.
Il percorso.Tutto ciò non significa che, in caso di confluenza dell' Inpgi in Inps, verrebbero replicati automaticamente questi schemi, tanto più che oggi non ci sono documenti ufficiali al riguardo.
Però il percorso sviluppato finora dall' Inpgi è analogo ai precedenti: prima della confluenza ci sono stati interventi per armonizzare più o meno parzialmente le regole (riducendo quelle di maggior favore e più onerose presenti nelle gestioni poi soppresse) e solo alla fine si è deciso per la soppressione con trasferimento applicando comunque il pro-rata.
MATTEO PRIOSCHI





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