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A distanza di ben 19 anni dai fatti la Cassazione riafferma l'esercizio del diritto di cronaca del giornalista in tema di interviste ritenute diffamatorie da terzi.

Importante principio riconfermato dalla Cassazione in tema di interviste giornalistiche ritenute diffamatorie da terzi. La prima sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 14380 del 25 maggio 2021 (Presidente Francesco Antonio Genovese, relatore Francesco Terrusi), scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210525/snciv@s10@a2021@n14380@tO.clean.pdf, ha riaffermato che "è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione - questa sì - riservata al giudice del merito, i necessari profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista. Ciò sta a significare che il giudice è innanzi tutto chiamato ad accertare che sussista la condizione di interesse pubblico all'informazione. Ma, ove ciò sia, il giornalista che non abbia manipolato o elaborato le dichiarazioni dell'intervistato, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere ritenuto responsabile di quanto affermato dall'intervistato medesimo."


I supremi giudici hanno così annullato la precedente sentenza emessa nel 2016 dalla Corte d'appello di Bari, confermativa del verdetto di 1° grado in tribunale, che senza tener conto di questi consolidati principi, aveva condannato la giornalista de La Repubblica Ilaria Ficarella a risarcire 20 mila euro per i danni patiti da una cooperativa a seguito di un'intervista pubblicata sul quotidiano in Cronaca di Bari il 3 marzo 2002 dal contenuto ritenuto diffamatorio rilasciata dall'allora vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Puglia Silvia Godelli , condannata anch'essa in solido a pagare lo stesso indennizzo. Per la Cassazione, però, la giornalista avrebbe potuto invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. Il caso dovrà comunque essere riesaminato dalla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Va, tuttavia, sottolineata ancora una volta la lentezza della nostra giustizia soprattutto in tema di diffamazione perché dalla pubblicazione dell'articolo ritenuto lesivo dell'altrui onore e reputazione sono già trascorsi più di 19 anni. E non é ancora finita.


Pierluigi Franz   


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Cassazione 1^ sezione civile ordinanza n. 14380 del 25 maggio 2021 (Presidente Francesco Antonio Genovese, relatore Francesco Terrusi). cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210525/snciv@s10@a2021@n14380@tO.clean.pdf





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