Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
  » Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Lettere
Stampa

A distanza di ben 19 anni dai fatti la Cassazione riafferma l'esercizio del diritto di cronaca del giornalista in tema di interviste ritenute diffamatorie da terzi.

Importante principio riconfermato dalla Cassazione in tema di interviste giornalistiche ritenute diffamatorie da terzi. La prima sezione civile della Suprema Corte con ordinanza n. 14380 del 25 maggio 2021 (Presidente Francesco Antonio Genovese, relatore Francesco Terrusi), scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210525/snciv@s10@a2021@n14380@tO.clean.pdf, ha riaffermato che "è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione - questa sì - riservata al giudice del merito, i necessari profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista. Ciò sta a significare che il giudice è innanzi tutto chiamato ad accertare che sussista la condizione di interesse pubblico all'informazione. Ma, ove ciò sia, il giornalista che non abbia manipolato o elaborato le dichiarazioni dell'intervistato, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere ritenuto responsabile di quanto affermato dall'intervistato medesimo."


I supremi giudici hanno così annullato la precedente sentenza emessa nel 2016 dalla Corte d'appello di Bari, confermativa del verdetto di 1° grado in tribunale, che senza tener conto di questi consolidati principi, aveva condannato la giornalista de La Repubblica Ilaria Ficarella a risarcire 20 mila euro per i danni patiti da una cooperativa a seguito di un'intervista pubblicata sul quotidiano in Cronaca di Bari il 3 marzo 2002 dal contenuto ritenuto diffamatorio rilasciata dall'allora vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio Regionale della Puglia Silvia Godelli , condannata anch'essa in solido a pagare lo stesso indennizzo. Per la Cassazione, però, la giornalista avrebbe potuto invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca. Il caso dovrà comunque essere riesaminato dalla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Va, tuttavia, sottolineata ancora una volta la lentezza della nostra giustizia soprattutto in tema di diffamazione perché dalla pubblicazione dell'articolo ritenuto lesivo dell'altrui onore e reputazione sono già trascorsi più di 19 anni. E non é ancora finita.


Pierluigi Franz   


xxxxxxxxxxxxxxxxx


Cassazione 1^ sezione civile ordinanza n. 14380 del 25 maggio 2021 (Presidente Francesco Antonio Genovese, relatore Francesco Terrusi). cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20210525/snciv@s10@a2021@n14380@tO.clean.pdf





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com