28.5. 2021 (Fonte: www.fnsi.it). Marina Macelloni: "Calma, ragazzi! Oggi rischiamo il commissariamento triennale: se in questi 3 anni non si ottiene la messa in sicurezza dei bilanci e dei conti, "la Cassa privatizzata smette di esserlo ritornando nella sfera pubblica, dunque nell'alveo dell'Inps», ha detto ancora la presidente dell'Inpgi.
Marina Macelloni precisa: " La «pubblicizzazione dell'Ente è prevista nel decreto 509 (del 1994, con cui sono state istituite le Casse previdenziali professionali private, ndr), al termine di un periodo di commissariamento che può durare fino ad un massimo di 3 anni» e, «se in questi 3 anni non si ottiene la messa in sicurezza dei bilanci e dei conti, la Cassa privatizzata smette di esserlo ritornando nella sfera pubblica, dunque nell'alveo dell'Inps», ha detto ancora la presidente dell'Inpgi". (in https://www.fnsi.it/inpgi-marina-macelloni-in-commissione-enti-di-previdenza-riteniamo-di-poter-evitare-lopzione-inps).
La legge 509/94 all'articolo 2 afferma: comma 4. " In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai
rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al
comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si
provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta
i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al
ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i
poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle
fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la
Commissione parlamentare di controllo sull'attivita' degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo
economico-finanziario di cui e' venuta a conoscenza nell'esercizio
delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi
dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
- In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e
finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata
l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al
riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti
dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto
applicabili.
- Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di
legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della
fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un
commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e
conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente
stesso, così come previsto dallo statuto".
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