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Inpgi, Marina Macelloni in Commissione Enti di previdenza: «Riteniamo di poter evitare l'opzione Inps». Dopo l'eventuale commissarimento (massimo triennale) delI'Inpgi, la prospettiva normativa (secondo la Macelloni) "è il ritorno dell'ente nella sfera pubblica, dunque nell'alveo dell'Inps". Ma non è così secondo il comma 5 dell'articolo 2 della legge 509/94: "In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario, è nominato un commissario liquidatore".

28.5. 2021 (Fonte: www.fnsi.it). Marina Macelloni: "Calma, ragazzi! Oggi rischiamo il commissariamento triennale: se in questi 3 anni non si ottiene la messa in sicurezza dei bilanci e dei conti, "la Cassa privatizzata smette di esserlo ritornando nella sfera pubblica, dunque nell'alveo dell'Inps», ha detto ancora la presidente dell'Inpgi.


Marina Macelloni precisa: " La «pubblicizzazione dell'Ente è prevista nel decreto 509 (del 1994, con cui sono state istituite le Casse previdenziali professionali private, ndr), al termine di un periodo di commissariamento che può durare fino ad un massimo di 3 anni» e, «se in questi 3 anni non si ottiene la messa in sicurezza dei bilanci e dei conti, la Cassa privatizzata smette di esserlo ritornando nella sfera pubblica, dunque nell'alveo dell'Inps», ha detto ancora la presidente dell'Inpgi". (in https://www.fnsi.it/inpgi-marina-macelloni-in-commissione-enti-di-previdenza-riteniamo-di-poter-evitare-lopzione-inps).


La legge 509/94  all'articolo 2 afferma: comma 4. " In  caso  di  disavanzo  economico-finanziario,  rilevato   dai


rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui  al


comma 2, con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza


sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3,  comma  1,  si


provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta


i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al


ristabilimento  dell'equilibrio  finanziario  sono  sospesi  tutti  i


poteri degli organi di amministrazione  delle  associazioni  e  delle


fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la


Commissione  parlamentare  di  controllo  sull'attivita'  degli  enti


gestori di forme obbligatorie  di  previdenza  e  assistenza  sociale


segnala  ai  Ministeri   vigilanti   le   situazioni   di   disavanzo


economico-finanziario di cui e' venuta  a  conoscenza  nell'esercizio


delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi


dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.



  1. In caso di persistenza dello stato  di  disavanzo  economico  e


finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed  accertata


l'impossibilita'  da  parte  dello  stesso  di  poter  provvedere  al


riequilibrio finanziario dell'associazione o  della  fondazione,  con


decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di


concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1,  e'  nominato  un


commissario liquidatore al quale sono attribuiti  i  poteri  previsti


dalle vigenti norme in materia  di  liquidazione  coatta,  in  quanto


applicabili.



  1. Nel  caso  in  cui  gli  organi   di   amministrazione   e   di


rappresentanza si rendessero  responsabili  di  gravi  violazioni  di


legge  afferenti  la  corretta  gestione  dell'associazione  o  della


fondazione, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  di


concerto con i Ministri  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  nomina  un


commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta


gestione dell'ente e, entro  sei  mesi  dalla  sua  nomina,  avvia  e


conclude la procedura per  rieleggere  gli  amministratori  dell'ente


stesso, così come previsto dallo statuto".


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