Una recente decisione della Cassazione ha ribadito che é del tutto illegittimo il taglio delle pensioni sotto forma di contributo straordinario di solidarietą deliberato dalle Casse previdenziali privatizzate senza un'apposita norma di legge.
Una recente decisione della Cassazione ha ribadito che é del tutto illegittimo il taglio delle pensioni sotto forma di contributo straordinario di solidarietà deliberato dalle Casse previdenziali privatizzate, come l'INPGI, senza un'apposita norma di legge. Questi enti non possono infatti adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
Applicando questo principio già in precedenza affermato dagli stessi "ermellini" di piazza Cavour a Roma da ultimo con decisioni univoche n. 29292 e 19561 del 2019 e 31875 del 2018, la Suprema Corte con ordinanza n. 27340 del 30 novembre 2020, scaricabile cliccando su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201130/snciv@sL0@a2020@n27340@tO.clean.pdf , ha definitivamente respinto il ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti nei confronti di un suo iscritto piemontese, condannandola a restituirgli la somma di circa 27 mila 750 euro trattenuta a titolo di contributo di solidarietà per oltre 4 anni e mezzo dal 1° gennaio 2009 al 31 agosto 2013.
Pierluigi Franz
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