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PREVIDENZA - Approvato in commissione emendamento del PD con probabile fregatura finale per i giornalisti attivi e in pensione: il 4° COMMA sembra dare al Governo carta bianca per ottenere dall'INPGI/1 la riduzione delle spese, come, ad esempio, quelle per le prestazioni pensionistiche.

20.12.2020 - E' STATO APPROVATO OGGI DALLA COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA IL TESTO AGGIORNATO DELL'EMENDAMENTO DEL PD SULL'INPGI n. 5.04 (presentato dai deputati Filippo Sensi, Debora Serracchiani e Antonio Viscomi) al DISEGNO DI LEGGE SUL BILANCIO PER IL 2021 A.C. 2790 bis. OCCORRE TUTTAVIA FARE ATTENZIONE AL PUNTO 4 PERCHE' POTREBBE RISERVARE UNA FREGATURA PER I GIORNALISTI ATTIVI E IN PENSIONE. IN PARTICOLARE E' STATO SPOSTATO DI 6 MESI FINO AL 30 GIUGNO 2021 IL TERMINE PER IL COMMISSARIAMENTO DELL'INPGI 1 E SONO STATE INTRODOTTE DELLE NUOVE NORME CHE PER LA PRIMA VOLTA CONSENTONO IL RISTORO DA PARTE DELLO STATO DELLE SOMME CHE PAGHERA' L'INPGI DAL 2021 1 PER FAR FRONTE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DELLA CATEGORIA. PURTROPPO, PERO', il 4° COMMA sembra dare al Governo carta bianca per ottenere dall'INPGI 1 la riduzione delle spese, come, ad esempio, quelle per le prestazioni pensionistiche. AL MOMENTO NON VI E' COMUNQUE ALCUNA DELIBERA UFFICIALE DELL'INPGI IN TAL SENSO.


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INPGI/TAVOLO TECNICO GOVERNATIVO: NELLA LEGGE DI BILANCIO 2021 LE PRIME MISURE PER IL RIEQUILIBRIO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE DELL’ISTITUTO.


 


22 DICEMBRE 2020 - Nella manovra di bilancio per il 2021 attualmente all’esame del parlamento (AC 2790) è stato inserito un emendamento (5.04) che prevede alcune misure a sostegno del lavoro giornalistico. La proposta – contenuta nell’art. 5bis del DDL – prevede tre importanti disposizioni che impattano sul fronte degli incentivi per l’occupazione nel settore giornalistico, il trasferimento a carico dello stato degli oneri sostenuti dall’INPGI per gli ammortizzatori sociali e la sospensione per ulteriori sei mesi, nei riguardi della Gestione sostitutiva dell’AGO presso l’INPGI, dell’efficacia delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 509/94 in tema di commissariamento delle gestioni previdenziali degli enti privatizzati che versino in condizioni di disavanzo economico finanziario. In particolare, il primo comma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni legislative che prevedono agevolazioni (sgravi o esoneri contributivi) a beneficio dei datori di lavoro che procedono all’assunzione di lavoratori dipendenti trovino applicazione anche nell’ambito dei rapporti di lavoro giornalistico assicurati presso l’INPGI, con oneri a carico del bilancio dello Stato a titolo di fiscalizzazione.


La misura, a carattere strutturale, mira quindi a rimuovere in via definitiva le problematiche interpretative ed attuative che nel corso degli anni si sono poste ogni qual volta il legislatore, nell’introdurre incentivi all’occupazione finanziati dallo Stato, non abbia espressamente specificato l’estensione del perimetro di efficacia delle norme anche alla gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO presso l’INPGI.


Tale situazione ha determinato l’esigenza per l’Istituto di adottare, di volta in volta, provvedimenti deliberativi di recepimento delle norme generali nell’ambito del regime previdenziale dell’INPGI, subordinando – peraltro – il riconoscimento effettivo delle agevolazioni al perfezionamento delle procedure per il rimborso dei relativi oneri, con conseguenti riflessi negativi anche sul piano della tempistica operativa. Procedure che, spesso, hanno previsto il coinvolgimento dell’INPS quale ente affidatario delle funzioni di gestione e rendicontazione delle risorse statali stanziate.


La norma in esame pertanto, nell’ottica di superare ogni forma di disparità di trattamento tra datori di lavoro e lavoratori destinatari di politiche di carattere generale di stimolo all’occupazione, sancisce un principio di diretta ed immediata attuazione degli incentivi anche in ambito giornalistico e semplifica le relative procedure di rimborso, da parte dello Stato, dei relativi oneri, prevedendo all’uopo un rapporto diretto tra l’INPGI e il Ministero del Lavoro per il trasferimento delle relative risorse.


Nel secondo comma è affrontata, invece, la questione degli ammortizzatori sociali, in relazione alla quale l’Ente, nel corso degli ultimi anni – caratterizzati dal perdurare di una grave crisi economica nel settore editoriale – ha impegnato un ingente volume di risorse economiche. Solo in tempi relativamente recenti infatti è stata introdotta una specifica aliquota di finanziamento, peraltro insufficiente a coprire il totale degli oneri sostenuti dall’Istituto.


La misura contenuta nel DDL – la cui ratio risiede nella volontà di integrare, anche nel settore del lavoro giornalistico, le politiche di supporto al welfare e di contrasto agli effetti negativi, sul piano assistenziale, delle conseguenze della diffusione dell’infezione da Covid-19 – è volta ad alleggerire il peso di tali oneri, prevedendo, in via straordinaria, il trasferimento da parte dello Stato delle risorse necessarie a ripianare il gap tra le entrate contributive e i costi della gestione degli ammortizzatori gestiti dall’INPGI nel 2021.


Il sistema adottato, quindi, prevede che l’Istituto continui ad incassare il gettito contributivo derivante dalle aliquote di finanziamento degli ammortizzatori sociali a titolo di acconto in compensazione sulle somme che risulteranno effettivamente dovute sulla base di apposita rendicontazione a cadenza semestrale e definite, a saldo, al 31 dicembre 2021.


Con il terzo comma – coerentemente con lo stato di avanzamento del percorso volto al riequilibrio della sostenibilità finanziaria della gestione previdenziale dell’INPGI sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, attualmente oggetto dei lavori di un apposito Tavolo tecnico governativo – l’emendamento in esame dispone lo slittamento al 30 giugno 2021 del termine previsto dall’art. 16 quinquies del decreto legge n. 34/2019 per la presentazione di un apposito bilancio tecnico che dia evidenza degli effetti delle misure volte al predetto riequilibrio.


Parimenti, viene prorogata alla stessa data del 30 giugno 2021 la durata del periodo di inefficacia – nei confronti della medesima gestione previdenziale – della procedura di commissariamento contemplata dal decreto legislativo n. 509/94 in presenza di un disavanzo economico-finanziario della gestione previdenziale.


Con un quarto comma, infine, a chiusura dell’intero articolo, viene ribadito il principio – già chiaramente e diffusamente contenuto nell’impianto normativo complessivo di cui al più volte citato decreto legislativo n. 509/94 – in base al quale l’INPGI, al pari di ogni altro Ente previdenziale privatizzato che registri una situazione di disavanzo economico, è tenuto ad adottare nell’ambito della propria autonomia organizzativa, gestionale e contabile, le misure necessarie per perseguire il riequilibrio economico finanziario della gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO.


Tale comma, pertanto, non assume valenza di norma di diritto positivo innovativa rispetto a quanto già presente nel quadro legislativo ordinamentale già in vigore e che ha ispirato, in particolar negli ultimi anni, l’azione di governo dell’Ente.


Le misure contenute nell’emendamento in questione costituiscono un corollario dei lavori del predetto Tavolo il cui obiettivo è quello di proseguire congiuntamente nei prossimi mesi un processo integrato di misure che, agendo su una pluralità di fattori – incluso l’allargamento della platea degli iscritti – possa consentire il raggiungimento delle condizioni di riequilibrio. Prossimo appuntamento, nella prima metà di gennaio 2021. (www.fnsi.it)





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