29.11.2020 - L'Autorità Garante per la Privacy, attraverso un’infografica pubblicata lo scorso 24 novembre, ha offerto alcuni suggerimenti per tutelare i dati personali al momento della pubblicazione di immagini e video online, anche sui social network.
L’infografica pubblicata dall’Autorità Garante sul proprio sito internet offre alcuni suggerimenti con riferimento alle cautele che i soggetti interessati dovrebbero adottare nella fase di pubblicazione di immagini e video online e sui propri social network.
La normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e, più nello specifico, il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. (il nuovo Codice Privacy) e il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), affrontano il tema in maniera “innovativa” rispetto alle previsioni codicistiche.
In particolare, le nuove disposizioni incentrano la costruzione del Regolamento sul consenso da parte del soggetto interessato. Purtuttavia, preme precisare che il consenso non è sempre necessario.
Occorre esaminare due previsioni del GDPR, ossia i Considerando n. 47 e n. 51, al fine di comprendere meglio come e in che modo siano tutelati i diritti e le libertà dei soggetti interessati relativamente al tema oggetto di disamina.
In primo luogo, relativamente al primo dei Considerando, rilevano le legittime aspettative dell’interessato in ragione del rapporto intercorrente tra lo stesso e il titolare del trattamento. Qualora, infatti, vi sia da parte dello stesso interessato un potenziale vantaggio dall’essere ritratti, anche a fini divulgativi o promozionali, è legittimo ritenere che non vi sia obbligo da parte del soggetto titolare di ottenere un previo consenso da parte dell’interessato.
Inoltre, allorché ricorra la sussistenza di una relazione “pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento” (quale il rapporto di dipendenza/subordinazione ovvero di clientela) è possibile ritenere che vi sia un legittimo interesse da parte del titolare a trattare detti dati personali.
In questi casi, come in altri specificati dal Considerando n. 47, si ritiene che il legittimo interesse da parte del titolare possa costituire una base giuridica del trattamento, sempre a condizione che venga previamente effettuato un bilanciamento con i diritti e le libertà del soggetto interessato.
A tal riguardo, infatti, occorre segnalare che “l’esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragionevolmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine”. Inoltre, viene specificato che “gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati personali”.
Con riferimento al Considerando n. 51, invece, occorre segnalare che “le fotografie non dovrebbero costituire sistematicamente un trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici soltanto quando siano trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l’identificazione univoca o l’autenticazione di una persona fisica”.
Pertanto, rileva che la fotografia e/o l’immagine video possano rientrare nella fattispecie di dati particolari allorquando siano idonei a identificare e/o autenticare in maniera univoca una persona fisica.
Come comportarsi, allora, relativamente alla tutela delle foto e/o video che quotidianamente vengono pubblicate online?
Occorre integrare, oltre alle fattispecie normative sopra delineate, le norme previste dal Codice Civile italiano e quelle di cui alla Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941).
In particolare, l’art. 10 c.c., prevede che “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli, sia stata esposta o pubblicata fuori decisa in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Altresì, la Legge sul Diritto d’Autore, prevede all’art. 96 che “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente”. L’art. 97, infatti, dispone che “Non occorre il consenso della persona ritratta quando la riprodizione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico”.
L’integrazione delle disposizioni civilistiche a quelle previste dal GDPR, conduce a uno scenario che si può semplificare come di seguito:
— al fine di poter pubblicare o diffondere una foto o un video che ritragga una persona è necessario un consenso;
— non è necessario il consenso laddove il soggetto ritratto sia un soggetto noto, oppure per le finalità previste ai sensi di cui all’art. 97 Legge sul Diritto d’Autore;
— nei casi in cui sia necessario il consenso, è consigliabile far sottoscrivere una liberatoria, anche in ottica GDPR, che contenga i rimandi all’informativa sull’utilizzo delle immagini e dei video quali dati personali dell’interessato (allorché rientrino in tale categoria);
— l’informativa dovrà contenere, altresì, i diritti di cui gode il soggetto interessato, con particolare riferimento alla possibilità di revocare tale consenso.
-Alla luce di queste dovute, preliminari, considerazioni normative, l’Autorità Garante è intervenuta al fine di suggerire alle persone fisiche le cautele da adottare nell’ambito della pubblicazione online di immagini e/o video che li ritraggano o che ritraggano altri soggetti e, segnatamente:
— pubblicare immagini di altre persone solo con il loro consenso;
— inserire i tag con i nomi di altre persone solo quando si è sicuri che queste siano d’accordo;
— verificare, nella sezione privacy dei social network, a chi è consentito vedere le nostre pubblicazioni (es. “tutti, amici degli amici, solo amici, solo io”);
— verificare i tag con il proprio nome associati a foto e/o video: laddove il soggetto interessato vorrà, potrà bloccare l’inserimento del tag connettere il proprio nome nelle immagini postate da altre persone, nonché autorizzare solo alcuni e, ancora, ricevere notifiche di avviso in caso di tag così da poterne autorizzare, ovvero rifiutare, la pubblicazione/diffusione.
Le sopra citate delucidazioni offrono un quadro pratico e semplice per un uso consapevole delle immagini e dei video e garantiscono ai soggetti titolari e ai soggetti interessati di essere in grado di opportunamente determinare le proprie scelte in conformità alla normativa vigente suesposta. - IN https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2020/11/27/pubblicazione-di-foto-e-video-online-il-vademecum-del-garante-privacy