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Raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni anche per il 2022. Ecco il "regalo" del Governo per aggirare la recente sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 (NOTA di Marco Perelli Ercolini).

BOZZA DISEGNO DI LEGGE BILANCIO 2021 - ARTICOLO 61


ART. 61. (Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020)



  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale e in coerenza con le indicate finalità di finanziamento del sistema previdenziale:

  2. a) all’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “per la durata di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata di tre anni”;

  3. b) all’articolo 1, comma 477, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “Per il periodo 2020-2021” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2020-2022” e al comma 478, le parole “Dal 1° gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 1° gennaio 2023”.


Relazione illustrativa. La disposizione mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l’ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro (c.d. pensioni d’oro) e prorogando le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici introdotte dalla legge di bilancio 2020.


Legge 145 del 30 dicembre 2018 - articolo 1


comma 261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e (per la durata di cinque anni, N.B. CANCELLATO e SOSTITUITO così:)


per la durata di tre anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per  cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.


Legge 160 del 27 dicembre 2019 - articolo 1


comma 477. Per il periodo 2020-2021 (N.B. CANCELLATO e SOSTITUITO così:) Per il periodo 2020- 2022 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, é riconosciuta:



  1. a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

  2. b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:


1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione é comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;


5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.



  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 (N.B. CANCELLATO e SOSTITUITO così: A decorrere dal 1° gennaio 2023 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni é applicato, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448:

  2. a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

  3. b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

  4. c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.


Puniti per aver ricorso alla Corte Costituzionale!!! Le pensioni continuano la loro inesorabile discesa. L'ultima mossa del governo che con sole 3 parole ha di fatto rinviato all'1gennaio del 2023 l'adeguamento pieno degli assegni previdenziali al costo della vita cambia ancora una volta lo scenario delle tasche di milioni di pensionati.


Ricordiamo, per essere chiari, che con la precedente manovra era stato stabilito un ritorno ad una rivalutazione più generosa dall'1 gennaio 2022. Poi la manina dell'esecutivo giallorosso ha spostato all'1 gennaio 2023 l'adeguamento.


LEGGERE IN CODA L’ARTICOLO DI IGNAZIO STAGNO (Il Giornale del 16.11.2020).


Dopo le proteste della categoria ecco la modifica della bozza (16.11.2020 h.11.40) che toglie il raffreddamento della perequazione automatica delle pensioni anche per il 2022.


ART. 68. (Attuazione della sentenza Corte costituzionale n. 234 del 2020)



  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale e in coerenza con le indicate finalità di finanziamento del sistema previdenziale, all’articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “per la durata di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “per la durata di tre anni”.


Relazione illustrativa. La disposizione mira a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020 riducendo da cinque anni a tre anni l’ambito di applicazione delle riduzioni delle pensioni i cui importi sono superiori a 130.000 euro.                                                                                                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


La "pugnalata" sulle pensioni. Il taglio è una botta: quanto si perde davvero. La mossa dell'esecutivo che blocca ancora le rivalutazioni apre una voragine nelle tasche: quanto si perde davvero.


di Ignazio Stagno (Il Giornale del 16/11/2020)


Le pensioni continuano la loro inesorabile discesa. L'ultima mossa del governo che con sole 3 parole ha di fatto rinviato all'1 gennaio del 2023 l'adeguamento pieno degli assegni previdenziali al costo della vita cambia ancora una volta lo scenario delle tasche di milioni di pensionati. Ricordiamo, per essere chiari, che con la precedente manovra era stato stabilito un ritorno ad una rivalutazione più generosa dall'1 gennaio 2022. Poi la manina dell'esecutivo giallorosso ha spostato all'1 gennaio 2023 l'adeguamento. Ma il blocco della perequazione va avanti da diversi anni e gli effetti sul portafoglio previdenziale si fanno sentire. Fino al 2019 la perequazione degli assegni era prevista in questo modo: per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a 4 la rivalutazione sarà del 97%, del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo, del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo, del 47% oltre 6 volte, del 45 oltre 8 volte e solo del 40% oltre 9 volte il minimo. Con la legge di Bilancio dello scorso anno, le pensioni fino a quattro volte al minimo hanno avuto un adeguamento al 100%. Una mancia dato che la soglia di partenza era al 97%. Detto questo e considerando altri due anni pieni di perdite per i pensionati proviamo a fare qualche calcolo su quanto hanno perso i pensionati in tutti questi anni.


Negli ultimi 8 anni proprio grazie al freno sulle rivalutazioni si calcola una perdita totale media di circa 1000 euro l'anno. Come aveva sottolineato la Uil qualche tempo fa per un pensionato che percepisce un reddito da 1.568 euro l'anno, la perdita si traduce in un ammanco secco di 960 euro all'anno. Più aumenta l'importo e più si fa pesante lo scippo. Per chi percepisce circa 1.960 euro al mese lordi si registra una perdita di 1.490 euro l'anno. Si tocca poi la cifra record di 7.190 euro l'anno per chi ha una pensione di 4.560 euro mensili. Si tratta di un calcolo che svela in tutto e per tutto la grande sforbiciata che milioni pensionati, nel silenzio della politica, hanno dovuto subire.


L'ultimo adeguamento si è registrato nel 2011. Poi il buio: una perdita costante che è arrivata ad ammontare a circa 75 euro al mese. In questo contesto di sforbiciate va anche sottolineata la situazione che riguarda i pensionati che percepiscono un importo alto. La Consulta ha bocciato il contributo di solidarietà lungo cinque anni per gli assegni d'oro. Parliamo di pensioni che superano i 100mila euro annui ma perfettamente in regola con i diritti previdenziali e con i contributi versati.


In questo caso la Consulta ha deciso che la sforbiciata inizialmente prevista per 5 anni è stata ridotta a 3 anni. Resta inoltre anche per questo tipo di assegni il blocco sulle rivalutazioni.


Gli effetti di queste manovre si sentono soprattutto nel medio-lungo periodo. L'ammanco col passare degli anni si fa sempre più pesante e va ad erodere in modo consistente il potere di acquisto.


L'esecutivo giallorosso dunque con un piccolissima modifica apparsa nell'ultima bozza della manovra che certifica la poca volontà del governo di dare fiato alle tasche dei pensionati provati dalla crisi Covid e che spesso sono uno dei principali motori dell'economia italiana dato che anagraficamente siamo un paese sempre più anziano.





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