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Stampa

Cassazione respinge il ricorso dell'INPGI per ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana il pagamento dei contributi previdenziali come redattore capo per un giornalista pubblicista utilizzato per 15 anni all'Ufficio Stampa.

3.11.2020 - Con una decisione innovativa e senza precedenti specifici la sezione lavoro della Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso dell'INPGI volto ad ottenere dalla Presidenza della Regione Siciliana il pagamento dei contributi previdenziali come redattore capo per un giornalista pubblicista iscritto all'albo, utilizzato per 15 anni presso l'Ufficio Stampa fino al 2012 quando andò in pensione. Ma nel 2007 la Corte Costituzionale aveva ritenuto illegittima la normativa della Regione siciliana che consentiva automaticamente una periodica promozione d'ufficio di un giornalista che avesse lavorato in una pubblica amministrazione dell'isola fino alla qualifica di redattore capo.


Con una complessa ed articolata motivazione la Suprema Corte con sentenza n. 24140 del 30 ottobre 2020, scaricabile dal sito http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201030/snciv@sL0@a2020@n24140@tS.clean.pdf, ha, però, dato ragione alla Presidenza della Regione Siciliana bocciando la richiesta dell'ente pensionistico perchè, una volta disconosciuto il diritto del lavoratore all'inquadramento nella categoria professionale dei giornalisti, non poteva essere riconosciuto alcun diritto dell'ente previdenziale alla riscossione dei relativi contributi.


Stessa sorte é toccata anche al ricorso del giornalista che pretendeva l'attribuzione retroattiva della qualifica di redattore capo nonché differenze retributive e previdenziali, in quanto "il mero svolgimento di fatto, pur se protratto nel tempo, di quelle attività, non potrebbe comunque determinare, poiché la legge non lo prevede, il sorgere di un diritto all'inquadramento previdenziale dei lavoratori quali addetti di ruolo agli Uffici Stampa della Pubblica Amministrazione presso i quali pur il ricorrente possa avere lavorato."





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