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Diffamazione, riforma in Senato: multe salate, processi moltiplicati

di professionereporter


25.7.2020 - Grande notizia. La Commissione Giustizia del Senato ha completato, in sede referente, l’esame della riforma della diffamazione. Da decenni i due rami del Parlamento non erano mai riusciti a trovare l’accordo su un testo comune. Prima del Natale 2019 la Commissione aveva dato via libera alla proposta di legge numero 835 (primo firmatario il giornalista e senatore Primo Di Nicola, Movimento 5 Stelle) sul risarcimento danni in caso di lite temeraria. Ora la Commissione ha approvato, con numerose modifiche introdotte dai relatori di maggioranza, il disegno di legge numero 812 del senatore Giacomo Caliendo (Forza Italia). Molte le novità. Innanzitutto, l’eliminazione del carcere, sostituito da sanzioni pecuniarie da versare alla Cassa delle Ammende (cioè all’Erario). Ammende, però, talmente elevate da far chiudere un organo di stampa. Poi, una nuova disciplina per regolamentare rettifiche e smentite.  Lo spostamento della sede dei processi penali in base al luogo di residenza del diffamato, e non più in base al luogo dove è stampato un giornale o dove è stato registrato un sito online. A sorpresa rimane, per ora invariato -5 anni- il termine di prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione.


Importanti modifiche riguardano anche i codici:


-sostituzione sia dell’art. 57 del codice penale sulle responsabilità del direttore e del vicedirettore, sia dei primi tre commi dell’art. 595 dello stesso codice con nuove pesanti multe al posto della possibile detenzione.


-l’estensione ai giornalisti pubblicisti della norma sul segreto professionale.


-possibile blocco preventivo di dati informatici disposto dal giudice per non aggravare l’ulteriore diffusione di notizie diffamatorie.


-condanna del querelante a versare somme alla Cassa delle Ammende se le accuse si rivelassero pretestuose.


E’ prevedibile che l’iter del provvedimento sarà piuttosto tortuoso e già prima del suo passaggio alla Camera potrebbe essere radicalmente cambiato in più punti.


Le maggiori critiche vengono da editori e da giornalisti, che considerano la riforma addirittura peggiorativa, in più passaggi, della normativa esistente. Fieg, Fnsi, Ordine, Sindacati Cronisti e Ossigeno per l’Informazione potrebbero far pervenire al Senato, prima del dibattito in Aula, ulteriori rilievi ed osservazioni per migliorare il testo finale e renderlo più equo possibile e rispondente alla Costituzione e alla Convenzione europea per i Diritti dell’Uomo.


Per quanto riguarda il disegno di legge di cui é primo firmatario il senatore Di Nicola é stato proposto un efficace deterrente contro le liti temerarie e pretestuose, su cui concordano pienamente editori e giornalisti: chi promuove un giudizio civile chiedendo in malafede o con colpa grave cifre astronomiche al presunto diffamatore rischierà una condanna da parte del giudice a pagare una somma pari al 25% di quanto ingiustamente richiesto. Se, ad esempio, il signor Rossi chiedesse senza alcun fondamento giuridico al signor Bianchi 100 mila euro di risarcimento danni da diffamazione rischierà di pagare al signor Bianchi 25 mila euro.


Vediamo in dettaglio le principali novità del testo Caliendo, con l’aiuto di Pierluigi Franz, presidente del Sindacato Cronisti Romani e grande esperto della legislazione che riguarda la professione giornalistica.


RETTIFICHE E SMENTITE  - Il nuovo articolo 8 della legge sulla stampa del 1948 proposto dalla Commissione Giustizia è totalmente diverso da quello in vigore ed è molto più complesso.


-Il direttore è tenuto a pubblicare gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo, con l’indicazione “Rettifica dell’interessato”, nel quotidiano o nel periodico o nell’agenzia di stampa o in altro prodotto editoriale registrato, le rettifiche o le smentite dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità, purché le rettifiche o le smentite non abbiano contenuto che possa dar luogo a responsabilità penale o non siano documentalmente false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio della richiesta di rettifica o smentita, nonché il soggetto che le ha richieste nel caso in cui ritenga di non pubblicarle, con specifica indicazione delle ragioni per cui la pubblicazione è stata esclusa.


-Le rettifiche o le smentite devono fare riferimento all’articolo o al servizio che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe e sessanta battute per riga, con le medesime caratteristiche tipografiche dell’articolo o del servizio cui si riferiscono, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.


-Qualora, trascorsi i termini le rettifiche o le smentite non siano state pubblicate o lo siano state in violazione di quanto disposto, oppure qualora sia stato comunicato all’autore della richiesta che esse non saranno pubblicate, quest’ultimo può chiedere al giudice, ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.


-Il giudice, qualora ritenga fondata la richiesta, ordina la pubblicazione e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla Cassa delle Ammende.


In caso di inottemperanza il responsabile rischia anche la reclusione fino a tre anni o la multa da 103 a 1.032 euro.


Spiega Franz: “Si tratta di sanzioni che appaiono decisamente esagerate soprattutto nei 5.165 euro da versare come minimo all’Erario. Era preferibile che la legge stabilisse solo un “tetto” massimo di sanzione lasciando poi al giudice la possibilità di quantificare caso per caso l’importo da versare”.


DIFFAMAZIONE E SANZIONI - E’ questa una delle norme di maggior rilievo della riforma. La Corte Costituzionale ha invitato il Parlamento a modificare la legislazione attuale entro il mese di maggio 2021, perché non in linea con la Costituzione e con la Convenzione europea per i diritti dell’Uomo.


Oggi, in caso di diffamazione a mezzo stampa, il giudice penale può condannare un giornalista da uno a sei anni di carcere congiuntamente ad una multa non inferiore a 258 euro (non esiste un massimo, quindi può essere inflitta dal giudice una multa fino a 50 mila euro).                                                   


Questo è, invece, il nuovo articolo 13 della legge sulla stampa, nel testo della Commissione giustizia del Senato:


-Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.


-Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.


-Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza e l’eventuale pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista da un mese a sei mesi.


-L’autore dell’offesa nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell’agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato, non sono punibili se, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse rettifiche o smentite idonee a riparare l’offesa. L’autore dell’offesa è altresì non punibile quando abbia chiesto, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata.


-Con la sentenza di condanna il giudice dispone la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le relative sanzioni disciplinari.


Commenta Franz: “La soluzione appare eccessivamente penalizzante per i giornalisti. Ma soprattutto non sembrano essere state assolutamente rispettate le direttive contenute in numerose sentenze della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo di Strasburgo che hanno più volte condannato l’Italia ed altri Stati europei proprio per le sanzioni pecuniarie troppo elevate, ingiustificate e sproporzionate, perché avrebbero l’effetto di dissuadere il giornalista, inducendolo a preferire di “bucare” la notizia senza renderla di pubblico dominio, piuttosto che rischiare di pagare somme rilevantissime.  C’è il rischio che queste ingenti multe possano condizionare la libertà di stampa”.                                              


DOVE SI SVOLGE IL PROCESSO  -  Modifica epocale. Si prevede che “per i delitti di cui del codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza della persona offesa”. Franz si augura, per tutta la categoria, che il Senato voglia bocciare questa proposta insensata: “Si prevede infatti che, nel caso in cui ad essere querelati per diffamazione siano agenzie di stampa, giornali quotidiani, periodici, radio e telegiornali o testate online registrate, la competenza passi al tribunale del luogo di residenza del diffamato/querelante, con un pesantissimo aggravio dei costi che un giornalista dovrebbe sostenere per difendersi. Insomma, si introdurrebbe un illegale bavaglio al giornalismo di inchiesta”. Si potrebbe verificare che un articolo pubblicato da un quotidiano o da un sito online registrato venga ritenuto diffamatorio da 10 persone residenti in 10 città diverse di più Regioni. Si verificherebbe l’assurda situazione che il giornalista presunto diffamatore dovrebbe difendersi per lo stesso articolo in 10 tribunali diversi davanti a 10 diversi magistrati e assistito da 10 difensori o comunque da 10 domiciliatari diversi.


PRESCRIZIONE IMMUTATA  - Per intentare causa civile di indennizzo da diffamazione, cioè per ottenere il risarcimento del danno alla reputazione, non vi è oggi una specifica norma del codice civile. Ma si applica per analogia l’articolo 2947 del codice civile che fa, appunto, scattare per un illecito civile un termine di prescrizione di 5 anni. E’ questa la diretta conseguenza della sentenza della prima sezione civile della Cassazione del 18 ottobre 1984 n. 5259, meglio nota come “decalogo del giornalista” che ha spalancato le porte al giudizio civile per risarcimento da diffamazione parallelo ed autonomo da quello penale. Da allora in Italia le cause civili si sono moltiplicate, sorpassando del tutto quelle penali anche perché in caso di assoluzione da una querela il presunto diffamatore si esporrebbe poi ad un possibile processo penale a suo carico per calunnia, mentre se perdesse una causa in sede civile il presunto diffamato pagherebbe solo le spese legali.


La questione dei termini di prescrizione per intentare causa civile doveva essere uno dei pilastri della riforma della diffamazione. Ma non é andata così. La Commissione Giustizia del Senato ha, infatti, respinto la proposta che prevedeva di limitare a 2 anni dalla pubblicazione il termine di prescrizione dell’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione.


La proposta del Sindacato Cronisti Romani é la seguente: “l’azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione si prescrive in 6 mesi dalla pubblicazione nei confronti dell’editore e di ulteriori 6 mesi nei confronti di collaboratori, redattori, capi servizio, inviati speciali, capi redattori, direttori e vicedirettori”.


RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE  - E’ stato totalmente riformulato l’articolo 57 del codice penale riguardante la responsabilità del direttore o del vicedirettore per reati commessi con il mezzo della stampa o di altri prodotti editoriali registrati: “Fatta salva la responsabilità dell’autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell’agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato, risponde a titolo di colpa se omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell’agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati. La pena è ridotta di un terzo rispetto a quella prevista per il delitto commesso.


Il direttore o il vicedirettore responsabile, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell’agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei”. 


SCUDO AI POTERI DELLO STATO - A sorpresa é rimasta in vita una disposizione di favore, una sorta di “scudo” riservato dal Codice Rocco ai Poteri dello Stato. Stabilisce che se “l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.” Franz: “La previsione di un ulteriore aumento di pena se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad autorità costituita in collegio, crea ingiustificatamente cittadini di serie A e cittadini di serie B”.


VIETATO PROVARE LA VERITÀ - Nota “Ossigeno per l’Informazione”: “Viene riconfermata, sulla base di un evidente analfabetismo giuridico e giurisprudenziale, la norma fascista del codice penale che vieta di provare la verità di quanto affermato (articolo 596 del codice penale). Viene mantenuta nonostante non sia più applicata dal 1984, da quando la Cassazione con la ‘sentenza decalogo’ stabili tra le cause di non punibilità proprio l’aver detto o scritto la verità anche putativa del fatto”.


CONDANNA DEL QUERELANTE - Il testo dell’art. 427 del codice di procedura penale viene integrato da ulteriori sanzioni nei confronti del querelante se la sua denuncia sia stata pretestuosa e il presunto diffamatore sia stato prosciolto per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. Qualora il querelante abbia agito con colpa grave il giudice può condannarlo a risarcire i danni al giornalista imputato di diffamazione, nonché al pagamento di una somma da 2 mila a 10 mila euro in favore della Cassa delle Ammende, cioé all’Erario.


MANLEVA DELL’EDITORE - Fino a 32 anni fa vi era un patto non scritto tra tutti i giornalisti, radio, tv e giornali, in base al quale l’editore si accollava per intero l’onere di una condanna per diffamazione in sede civile. Da allora gli editori hanno cambiato strategia, rivalendosi sempre sugli autori degli articoli, soprattutto se essi hanno nel frattempo cambiato azienda o sono andati in pensione o hanno avuto dei diverbi con la proprietà del giornale (molto frequente é il caso dei direttori). E’ stato proprio Franz il primo giornalista in Italia a subire nel dicembre 1988 la cosiddetta azione di “manleva”, cioé di rivalsa nei suoi confronti da parte del “Corriere della Sera”. “Purtroppo -dice Franz- questo delicatissimo problema é stato accennato solo di sfuggita negli ultimi contratti collettivi nazionali di lavoro giornalistico Fieg/Fnsi, ma senza risultati concreti. E non é stato minimamente affrontato nella bozza di riforma della diffamazione”. IN https://www.professionereporter.eu/2020/07/diffamazione-multe-salate-al-posto-del-carcere-e-processi-in-giro-per-litalia-ecco-la-riforma-in-senato/


 





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