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Tribunale di Roma: é legittimo togliere la pensione INPS a chi é stato condannato per gravi reati e vive oggi agli arresti domiciliari?

27.6.2020 -Per il Tribunale di Roma sarebbe incostituzionale la revoca della pensione come sanzione accessoria applicata dall'INPS in modo automatico in base alla legge n. 92 del 2012 a carico di chi é stato condannato in sede penale per reati di particolare allarme sociale. In particolare per i giudici romani sarebbe illegittima la norma che impone all'INPS (e di conseguenza anche all'INPGI 1, unica Cassa previdenziale privatizzata sostitutiva dell'INPS) la revoca dell'assegno sociale senza possibilità di alcuna valutazione connessa alle concrete situazioni personali ed economiche del condannato in regime di detenzione domiciliare.


Il caso riguarda un anziano ex collaboratore di giustizia già appartenente ad un'associazione di stampo mafioso che, dopo aver fruito di un programma speciale di protezione per circa 11 anni dal 9 marzo 1994 al 9 febbraio 2005, sta scontando la condanna agli arresti domiciliari, avendo rescisso ogni vincolo e indebolendo così con le sue dichiarazioni l'associazione stessa. Il tribunale ha ravvisato la possibile violazione degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione proprio perché in casi come questo chi ad un'età avanzata non é detenuto in carcere, ma é sottoposto agli arresti domiciliari e non può più lavorare, resterebbe ingiustamente senza pensione e senza quindi i necessari mezzi di sussistenza.


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  1. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2020


Ordinanza del 6 febbraio 2020 del Tribunale di Roma nel procedimento civile promosso da A. G., nella qualita' di tutore di F.M. contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).. Previdenza e assistenza - Revoca di prestazioni assistenziali e previdenziali nei confronti di soggetti condannati per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 cod. pen., nonche' per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo - Applicazione a soggetti gia' condannati con sentenza passata in giudicato. - Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), art. 2, comma 61. (20C00126) (Gazzetta Ufficiale 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 24-6-2020)  - IN https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-24&atto.codiceRedazionale=20C00126





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