Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»; b) l'ultimo periodo e' abrogato. Testo aggiornato al 31 dicembre 2019 dell'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Disposizioni in materia previdenziale) Comma 2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data é sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dall’INPS all’INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171 milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027, 179 milioni di euro per l’anno 2028, 183 milioni di euro per l’anno 2029, 187 milioni di euro per l’anno 2030, 191 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031. All’onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto. ************************** Testo originario dell'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, (Disposizioni in materia previdenziale). N.B. In grassetto sono segnate le parti sostituite. Comma 2. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, è tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e di riequilibrare la sostenibilità economico-finanziaria della gestione previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell’INPGI. Per le finalità di cui al terzo periodo del presente comma e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell’eventuale passaggio di soggetti assicurati dall’INPS all’INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l’anno 2023, 163 milioni di euro per l’anno 2024, 167 milioni di euro per l’anno 2025, 171 milioni di euro per l’anno 2026, 175 milioni di euro per l’anno 2027, 179 milioni di euro per l’anno 2028, 183 milioni di euro per l’anno 2029, 187 milioni di euro per l’anno 2030, 191 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031. All’onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri in termini di saldo netto da finanziare derivanti dal presente decreto. Per il predetto istituto l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019. *********************
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