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Testo dell'emendamento al Cnlg per i giornalisti degli Uffici Stampa pubblici riformulato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Una soluzione tormentata. Nasce la figura del "giornalista pubblico". Nuovi profili delle attività di comunicazione e informazione.
IN CODA presentato da 3 senatori Collina, Ferrari, Laus (Pd) un emendamento all'art. 18 della legge di bilancio 2020 riguardante i giornalisti degli Uffici Stampa pubblici 

4.12.2019 -  Testo dell'emendamento al Cnlg per i giornalisti degli Uffici Stampa pubblici riformulato dalla Ragioneria Generale dello Stato: "I giornalisti in servizio presso gli uffici stampa dell’amministrazione di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato al momento dell’entrata in vigore dei contratti nazionali (2016-18) sono inquadrati a decorrere dalle medesime date nei nuovi profili delle attività di comunicazione e informazione ivi previsti specificati nel profilo informazione in qualità di giornalista pubblico con attribuzione del corrispondente trattamento economico e, se più favorevole, con mantenimento del trattamento in godimento limitatamente alle voci fisse e continuative mediante riconoscimento delle differenze di un assegno personale da riassorbirsi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2 comma 3 ultimo periodo del Dl 165/2001 con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali. Nelle more della specifica contrattazione di raccordo, ove prevista, continua a applicarsi in via transitoria la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti senza aggravio dei costi per la finanza pubblica".

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§




Presentato da 3 senatori Collina, Ferrari, Laus (Pd) un emendamento all'art. 18 della legge di bilancio 2020 riguardante i giornalisti degli Uffici Stampa pubblici 


http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=52474


Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1586


Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022


Art. 18.


(Portale reclutamento e trasparenza e ampliamento delle graduatorie)


 


Emendamento 18.23


Collina, Ferrari, Laus (Pd)


Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:


        «3-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. Presso le regioni sono istituiti speciali ruoli ad esaurimento nei quali sono inquadrati i giornalisti di cui all'articolo 9 comma 2 della legge 7 giugno 2000 numero 150, dipendenti delle amministrazioni regionali, ai quali risulti applicabile il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti in forza di specifiche, vigenti norme di legge regionale, in data antecedente al 21 maggio 2018''».


        Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 è di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 335 milioni di euro per l'anno 2025 e di 416 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».


 


                                                                                                                                                       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


...

 


 


                                                  

 




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