Home     Scrivimi     Cercadocumenti     Chi è     Link     Login  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
  » Attualità
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Università
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  Attualità
Stampa

Conclusa in Cassazione dopo oltre 10 anni una vertenza di lavoro tra l'ANSA e un suo giornalista e l'INPGI.

Cassazione Sezione Lavoro ordinanza n. 21619 del 22 agosto 2019 (Presidente Giuseppe Bronzini, relatore Adriano Piergiovanni Patti) in http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190822/snciv@sL0@a2019@n21619@tO.clean.pdf


                                                                                                     ORDINANZA sul ricorso 3883-2015 proposto da:


ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende; - ricorrente -


contro


I.N.P.G.I. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA GIORNALISTI ITALIANI GIOVANNI AMENDOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; - controricorrente -


nonchè contro


AL DILAIMI MAHMUD ALI', elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASENTO 37, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PIZZUTI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale


avverso la sentenza n. 9522/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2014 R.G.N. 5322/2011.


                                                                                                                                               RILEVATO CHE



  1. con sentenza 10 febbraio 2014, la Corte d'appello di Roma condannava l'agenzia Ansa a corrispondere a Mahmud AIì Al Dilaimi un'indennità risarcitoria pari a 4 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi dalla cessazione del rapporto e rigettava la domanda di condanna della stessa al versamento dei contributi in favore di Inpgi, per il periodo anteriore all'effettiva ricostituzione del rapporto: in riforma della sentenza di primo grado, di accertamento della nullità del termine apposto al contratto stipulato il 20 ottobre 2006 (con decorrenza dal 2 novembre 2006 e scadenza al 31 ottobre 2007), di conversione del rapporto di lavoro subordinato tra le parti da tempo determinato a tempo indeterminato dal 20 ottobre 2006 (dichiarata la cessazione del rapporto fino ad allora, intrattenuto con precedenti contratti a termine, per mutuo consenso tra le parti) e di condanna della società datrice al pagamento, in favore del lavoratore a titolo risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 23 maggio 2008 (data di ricostituzione del rapporto) e in favore dell'Inpgi dei contributi obbligatori e relative sanzioni dalla stessa data;

  2. avverso tale sentenza l'Ansa ricorreva per cassazione con tre motivi, cui resistevano l'Inpgi e il lavoratore con distinti controricorsi, contenente quest'ultimo anche ricorso incidentale con unico motivo;

  3. tutte le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis 1 c.p.c.;


                                                                                                                                                  CONSIDERATO CHE



  1. l'Ansa deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, secondo comma d.Ig. 368/2001, per la specificità della causale, non più tipizzata né caratterizzata da esigenze temporanee né specifiche dell'impresa, ma esigente l'indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ricorrente nella sua individuazione nella realizzazione del progetto Asmamed, essendo irrilevante il suo avvio nell'anno 2004 (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 1, secondo comma d.lg. 368/2001, per erronea esclusione di dimostrazione del nesso di causalità necessaria e dell'effettività delle esigenze temporanee, sulla scorta delle prove orali assunte (secondo motivo); omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, quale l'effettiva ragione di assunzione del lavoratore, consistente nello svolgimento di attività redazionale e non in quelle diverse indicate al punto 24 della memoria di costituzione della società, invece effettuate dai Sigg.rí Tibuzzi e Gaggeri (terzo motivo);

  2. il lavoratore a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, nullità per omessa o apparente motivazione in violazione degli artt. 111, sesto comma Cost., 132 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in riferimento alla concreta valutazione dei criteri assunti alla base della liquidazione dell'indennità risarcitoria (unico motivo);

  3. il primo motivo è infondato;


3.1. l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 d.lg. 368/2001, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa; spettando al giudice di merito accertare - con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità - la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto (Cass. 27 aprile 2010, n. 10033; Cass. 12 gennaio 2015, n. 208; Cass. 15 gennaio 2019, n. 840);


3.2. la Corte capitolina ha fatto esatta applicazione dei suenunciati principi, con accertamento in fatto congruamente argomentato (ai primi due capoversi di pg. 3 della sentenza), pertanto insindacabile in sede di legittimità;



  1. il secondo motivo è inammissibile;


4.1. il denunciato difetto di prova del nesso di causalità necessaria e dell'effettività delle esigenze temporanee, costituisce un'autonoma ratio decidendi ("anche a prescindere da quanto sopra esposto e passando all'esame ... difetta la prova ...": primo periodo p.to 3 di pg. 3 della sentenza) rispetto alla prima, di difetto di specificità della causale, rigettata: sicchè, su di essa si è formato un giudicato, che priva il ricorrente dell'interesse allo scrutinio del mezzo;


4.2. è, infatti, noto il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza (o addirittura mancanza di specifica formulazione) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi renda inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 14 febbraio 2012, n. 210; Cass. 29 marzo 2013, n. 79318; Cass. 19 febbraio 2016, n. 3307; Cass. 23 agosto 2018, n. 21043);



  1. il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei precedenti;

  2. l'unico motivo incidentale è infondato;


6.1. è principio consolidato nell'insegnamento di questa Corte, meritevole di continuità per la sua condivisa correttezza, che, in tema di contratto a termine, la determinazione tra il minimo e il massimo della misura dell'indennità prevista dall'art. 32, quinto comma I. 183/2010 (che richiama i criteri indicati dall'art. 8 I. 604/1966) spetti al giudice di merito e sia censurabile in sede di legittimità solo per motivazione assente, illogica o contraddittoria (Cass. 17 marzo 2014, n. 6122; Cass. 25 settembre 2018, n. 22661): il che non ricorre nel caso di specie, avendo la Corte capitolina adeguatamente argomentato al riguardo, nel riferimento in particolare all'unico contratto dichiarato illegittimo" (secondo capoverso di pg. 6 della sentenza);



  1. pertanto entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti, per reciproca soccombenza tra Ansa e lavoratore ed assenza di soccombenza in senso proprio tra Ansa e Inpgi;


                                                                                                                                                              P.Q.M.


La Corte rigetta entrambi i ricorsi principale e incidentale; dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra tutte le parti.


Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.


Così deciso nella Adunanza camerale del 17 aprile 2019


...





Editore/proprietario/direttore: Francesco Abruzzo - via XXIV Maggio 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - telefono-fax 022484456 - cell. 3461454018
---------------------------------
Decreto legge n. 63/2012 convertito con la legge 103/2012. Art. 3-bis (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): 1. Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati.
---------------------------------
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR) - Anno XV Copyright � 2003

Realizzazione ANT di Piccinno John Malcolm - antconsultant@gmail.com