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CASSE PRIVATIZZATE - INPS: NO AI TAGLI SULLE PENSIONI OLTRE AI 100mila EURO.
Con la circolare n. 116 del 9 agosto 2019 l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1 commi 261/268 della legge 145/2018. Il prelievo straordinario sulle pensioni di importo complessivamente superiore a 100 mila euro non riguarda i trattamenti erogati dalla Casse professionali; sono pure fuori dai tagli le pensioni Inps d’invalidità, quelle ai superstiti e quelle a favore delle vittime del dovere o azioni terroristiche. In particolare: … il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola. Viene precisato che ai fini della riduzione la norma fa riferimento esclusivo delle pensioni dirette a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e delle gestione separata. Pertanto la liquidazione di una pensione in regime di cumulo dei periodi assicurativi in cui sia coinvolta una cassa professionale salva dal taglio degli assegni d'oro superiori a 100 mila euro. Se invece il pensionato liquida una pensione in cumulo frutto della sola contribuzione presente nelle gestioni dell'Inps la pensione, se superiore a 100 mila euro, risulterà coinvolta nel taglio.
Si acclude in allegato la circolare INPS n. 116 del 9 agosto 2019.
150 INPS Circ_116 del 09ag2019 .pdf 59.9kB
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