Cassazione: per l'ennesima volta la sesta sezione civile della Suprema Corte boccia il contributo di solidarietą sulle pensioni delle Casse previdenziali privatizzate.
di Pierluigi Franz
26.7.2019 - Per tagliare le pensioni delle Casse previdenziali privatizzate occorre una precisa norma di legge. Altrimenti il "contributo di solidarietà" é nullo per violazione dell'art. 23 della Costituzione. Lo ha ribadito per l'ennesima volta la 6^ sezione civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 19561 del 19 luglio 2019 (Presidente Adriana DORONZO, relatore Roberto RIVERSO), riportata integralmente qui sotto in calce, cliccare su
http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190719/snciv@s6L@a2019@n19561@tO.clean.pdf , che ha definitivamente respinto un ricorso della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali contro una sentenza della Corte d'appello di Milano del 2017, riportata integralmente qui sotto in calce, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190719/snciv@s6L@a2019@n19561@tO.clean.pdf .
Sono state così bocciate su tutta la linea le tesi dei legali della Cassa di Previdenza che sostenevano la violazione dell'art. 2 del decreto legislativo n.509 del 1994, dell'art. 3 comma 12 della Iegge n. 335 del 1995 e dell'art. 1 comma 763 della Iegge n. 296/2006. Ma i supremi giudici hanno replicato che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore». E tale soluzione é perfettamente in linea con la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173 del 2016.
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