Home     Cercadocumenti     Chi è     Link  

Cerca documenti
Cerca:
in:


Documenti
Attualitą
Carte deontologiche
CASAGIT
Corte di Strasburgo
Deontologia e privacy
Dibattiti, studi e saggi
Diritto di cronaca
Dispensa telematica per l’esame di giornalista
Editoria-Web
FNSI-Giornalismo dipendente
Giornalismo-Giurisprudenza
  » I fatti della vita
INPGI 1 e 2
Lavoro. Leggi e contratti
Lettere
Ordine giornalisti
Premi
Recensioni
Riforma professione
Scuole di Giornalismo e Universitą
Sentenze
Storia
Tesi di laurea
TV-Radio
Unione europea - Professioni
  I fatti della vita
Stampa

IN CAMMINO VERSO LA SALVEZZA - L'emendamento "SALVA INPGI" é entrato in vigore. E' stato inserito in sede di conversione - con il voto di fiducia - del decreto legge "Crescita" n. 34 del 30 aprile 2019 nel comma 2 dell'articolo 16 quinquies della legge CRESCITA n. 58 del 28 giugno 2019, pubblicata sul Supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019

cliccare su  https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-29&atto.codiceRedazionale=19A04303&elenco30giorni=false 



  • §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§


L'EMENDAMENTO "SALVA INPGI"


Art. 16 quinquies - Disposizioni in materia previdenziale



  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono


apportate le seguenti modificazioni:



  1. a) dopo il comma 185 e' inserito il seguente:


«185-bis. Le disposizioni del comma 185 si applicano ai debiti


derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti


alle casse previdenziali professionali, previe apposite delibere


delle medesime casse, approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, pubblicate nei


rispettivi siti internet istituzionali entro il 16 settembre 2019 e


comunicate, entro la stessa data, all'agente della riscossione


mediante posta elettronica certificata»;



  1. b) al comma 192, dopo le parole: «e 188» sono inserite le seguenti:


«o l'esistenza della delibera favorevole prevista dal comma 185-bis».



  1. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani


«Giovanni Amendola» (INPGI), nell'esercizio dell'autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, e' tenuto ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilita' economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effettiderivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma. Qualora il bilancio tecnico non   evidenzi   la sostenibilita' economico-finanziaria di medio e lungo periodo della


gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, al fine di ottemperare alla necessita' di tutelare la   posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione e   di riequilibrare la sostenibilita' economico-finanziaria della gestione


previdenziale dell'INPGI nel medio e lungo periodo, il Governo adotta uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalita' di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per le finalita' di cui al terzo periodo del presente comma e per evitareeffetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessita' di invarianza del gettitocontributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralita' in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. All'onere di cui al quarto periodo del presente comma si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal presente decreto. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 e' sospesa fino al 31 ottobre 2019.


 





Sito aggiornato al 5 febbraio 2025
GiĆ  editore/proprietario/direttore: Franco Abruzzo (3.8.1939-12.4.2025) Per qualsiasi informazione rivolgersi a Vittoria Abruzzo vittoria.abruzzo@gmail.com
Ā© Copyright 2003-2025 Franco Abruzzo, successori e rispettivi titolari - Tutti i diritti riservati
Provider-distributore: Aruba.it SpA (www.aruba.it) - piazza Garibaldi 8 / 52010 Soci (AR)