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Cassazione: quando é giornalistica l'attività di un programmista regista.

di Pierluigi Franz


25.6.2019. Importante riconoscimento dell'attività giornalistica dei programmisti registi RAI da parte della Cassazione. Confermando una sentenza di appello la sezione lavoro della Suprema Corte con sentenza n. 15611 dell'11 giugno 2019, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190611/snciv@sL0@a2019@n15611@tS.clean.pdf , ha ribadito che "costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963 n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo". I supremi giudici hanno così dato definitivamente ragione ad un dipendente RAI erroneamente inquadrato per anni come programmista regista - anziché come giornalista - in numerose trasmissioni di Piero Angela come Quark e Superquark con versamento dei contributi all'ENPALS, anziché all'INPGI. Nella motivazione viene anche condiviso il principio già affermato dalla stessa Cassazione con la precedente sentenza n. 830 del 19 gennaio 2016, cliccare su http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20160120/snciv@sL0@a2016@n00830@tS.clean.pdf secondo cui al fine di riconoscere l'attività giornalistica "assume rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità". In applicazione di tale principio la Suprema Corte tre anni fa accolse il ricorso di una dipendente RAI presso il Centro Coordinamento Informazioni Sicurezza Stradale (CCISS-Viaggiare informati) assunta nel 2000 come programmista regista che aveva, invece, svolto prestazioni lavorative di natura giornalistica.


 


 


 


 


 


                              





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